CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2021, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore e affidato a un unico motivo, con il quale si denunzia l'erronea applicazione della legge penale unitamente all'omessa motivazione riguardo il mancato riconoscimento dell'attenuante previsto dall'articolo 62 n.6 cod pen. L'attenuante del risarcimento del danno era stata esclusa dal giudice di prime cure in considerazione del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, non considerando che l'imputato nel corso del giudizio di primo grado aveva comunicato la propria volontà di risarcire i danni patiti alla persona offesa ma da questa non ha avuto alcuna manifestazione di volontà in tal senso. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha correttamente escluso la ricorrenza dell'invocata attenuante. L'imputato ha, infatti, soltanto dichiarato di voler offrire 200 euro a titolo di risarcimento del danno, senza peraltro procedere in alcun modo a dimostrare in concreto di averlo fatto in termini di offerta reale. Per giurisprudenza consolidata l'offerta di risarcimento deve essere integrale e reale, mentre nel caso di specie oltre ad essere esigua, in relazione al valore del danno in concreto cagionato (tentato furto di un'auto [OSCURATO:PERSONA], con infrazione del vetro del veicolo), neppure appare reale. Va in proposito ricordato che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo (Sez. 2, Sentenza n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556). Nella sentenza in esame si legge che l'imputato si è limitato ad offrire alla persona offesa la somma di 200 euro mediante una raccomandata (priva di ricevuta di ritorno), senza procedere ad alcuna offerta reale della somma in oggetto presupposto indispensabile per la valutazione da parte del giudice dell'adeguatezza e tempestività dell'offerta. E' evidente allora che l'offerta alla parte lesa non è stata fatta con modalità tali da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così