Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38030/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29597/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Vaglia, n. 59. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentatoe difes o dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], n. 2843/39/15, depositata il 19 maggio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 maggio 2015 , la Commissione t ributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta di autotrasporti per conto terzi, avverso la sentenza della Commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. n.

RC001T300081/2010, che aveva rideterminato il reddito per l’anno 2005 dichiarato dalla parte , da euro 12.138,00 ad euro 46.394,00, aveva ridotto il reddito accertato ad euro 30.000,00, compensando le spese del giudizio. 2.[OSCURATO:PERSONA] regionale tributaria ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso affermando che: -) la rideterminazione in aumento del reddito dichiarato dal Cambone era stata compiuta alla stregua delle risultanze dello studio di settore concernente l'attività di trasporto di merci su strada; -) durante la fase del contraddittorio, intervenuta con il contribuente, erano state prodotte giustificazioni concernenti il rilevato scostamento e che, conseguentemente, l'Ufficio aveva provveduto ad una ulteriore rideterminazione del reddito; -) il procedimento di accertamento tributario aveva tenuto conto di ulteriori elementi di valutazione: l'incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo, le anomalie dei dati dichiarati reiterate nel tempo, l'incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa;-) la Commissione provinciale aveva tenuto conto delle deduzioni difensive, ma non le aveva accolte integralmente, perché le incongruenze rilevate dall'Ufficio inducevano a ritenere sussistente una parziale omissione dei ricavi; -) il relativo procedimento risultava, dunque,immune da vizi, salvo per quanto, riformato con la sentenza di primo grado.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con att o affidato atre motivi .

4. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione del d.P.R. n. 600/73; dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 633/72; dell'art. 3, comma 179, della legge n. 549 del 1995; degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.;degli artt. 7 e 10 della legge n. 212 del 2000; degli artt. 3, 24 e 53 Cost., dell'art. 62 sexiesdel decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993; dell'articolo 66 del d.P.R. n. 917/86.

Si duole il contribuente che i giudici del merito non si erano pronunciati compiutamente sul devolutum, omettendo ogni riferimento al vizio di legittimità dell'avviso di accertamento che si era basato soltanto sugli studi di settore e d era motivato semplicemente con l'indicazione di una mera e pedissequa applicazione di un codice di attività dello studio di settoree solo sul risultato statistico - matematico e che avevano condiviso il principio, errato, secondo il quale spettavaal contribuente fornire la prova del perché dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dallo studio di settore, pur in presenza della sua mera applicazione e dal riferimento al risultato automatico; il giudice di merito non aveva correttamente rilevato l'insufficienza del mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dall'applicazione degli studi, pur avendo il contribuente fornito prove (e non presunzioni), in sede di contraddittorio e successivamente dinanzi al giudice, s ui chilometri percorsi nel corso dell'anno, i giorni lavorati nell'anno e soprattutto il fatto che lavorava e lavora tuttora, per un solo cliente, la società «[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.» di Milano, stabilimento di Aquino (FR) e che i trasporti erano stati effettuati esclusivamente per la suddetta società, secondo tariffe stabilite con contratto; i giudici di merito, di primo e di secondo grado, avevano ridotto i maggiori ricavi sulla base delle seguenti presunzioni: l'incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo, le anomalie dei dati dichiarati reiterate nel tempo, l'incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa, quest'ultimo infondato ed errato nei calcoli, poiché la ditta aveva dichiarato un reddito di impresa di euro 12.138,00, rigo RF 47 del modello unico; tuttavia, il reddito effettivo era ammontato ad euro 26.327,00, in quanto, come si evinceva sempre dal modello unico al rigo RF 44 (variazioni in diminuzione) era indicata la somma di euro 14.189,00 che compete va quale detrazione forfetaria dal reddito , giusta art. 66, comma 5, TUIR , con la conseguenza che i l reddito a disposizione del nucleo familiare, non era stato pari ad euro 891,58 mensili, bensì ad euro 2.073,99 mensili ; n ella specie, emergevanoictu oculi le prove fornite dal contribuente e la mancata attenta valutazione del giudice di merito, che non aveva esattamente analizzato il fatto inconfutabile del reddito effettivo a disposizione della famiglia ammontante a più del doppio di quanto sostenuto dall'ufficio ed il fatto che la ditta lavorava esclusivamente per una S.P.A., con la quale le tariffe erano stabilite contrattualmente, prove portate dinanzi ai giudici tributari, sia nel corso della fase amministrativa del contraddittorio, sia in quella giurisdizionale dinanzi ai giudici tributari. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Ed invero, come afferma lo stesso ricorrente, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto condivisibile la sentenza di primo grado, otre che alla stregua delle risultanze dello studio di settore concernente l'attività di trasporto di merci su strada, anche sulla base di ulteriori elementi presuntivi debitamente individuati, ovvero 1) l'incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo, 2) le anomalie dei dati dichiarati reiterate nel tempo; 3) l'incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa. 1.3 Con ciò facendo corretta applicazione dei principi statuiti da questa Corte, secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex legedeterminata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente; in tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte (Cass., Sez.

U., 18 dicembre 2009, n. 26635 e, di recente, Cass., 20 giugno 2019, n. 16545 ; Cass., 15 luglio 2020, n. 14981). 1.4 Inoltre, va rilevato che a paralizzare l'applicabilità degli studi di settore, non è sufficiente la sola allegazione, ossia la sola affermazione della esistenza di circostanze idonee in astratto a contrastare la presunzione di maggior reddito, con conseguente onere incombente sull'Amministrazione di giustificare l'affermazione contraria, in quanto tale assunto non risponde ad una corretta lettura delle norme e che, piuttosto, dai principi enunciati dalle Sezioni Unite sopra richiamati si evince che, nella ripartizione dell'onere probatorio, spetta al contribuente quello non solo di allegare, ma anche di provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, in modo da giustificare un reddito inferiore a quello che normalmente si desume secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore incombe l'onere di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass., 21 dicembre 2021, n. 40936). 1.5 In sede di contraddittorio, il quale deve avvenire già in fase amministrativa, ma anche e soprattutto nel giudizio, il contribuente dovrà, quindi, non solo dedurre, ma anche dimostrare che i parametri utilizzati sono erronei perché basati su elementi fattuali non corrispondenti alla realtà o su criteri di elaborazione e di inferenza illogici o potrà anche dedurre e dimostrare che l'ufficio impositore è incorso in un errore nell'applicare i parametri alla sua realtà, in ragione della sussistenza di caratteri per così dire anormali, ossia di elementi che la diversificano rispetto a quelli in riferimento ai quali è stata individuata la normalità reddituale Pertanto, qualora il contribuente, pur essendo stato messo in condizione di offrire elementi, anche presuntivi, idonei a contrastare l'opposta presunzione fondata sugli studi di settore «senza limitazione di mezzi e contenuto», si limiti ad una mera asserzione, non confortata da validi riscontri probatori e documentali, risulta evidente che l'ufficio impositore prima ed il giudice poi non hanno elementi per escludere che l'attività in esame sia una attività «normale» ed abbia quindi una redditività normale.

Viceversa, se il contribuente prospetta la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale gli studi di settore fanno riferimento, spetta all'Ufficio prima ed al giudice poi valutare se tali circostanze siano vere e se esse siano effettivamente idonee a «giustificare» un reddito inferiore a quello che sarebbe normale e quindi presuntivamente vero in assenza di esse.

Ne discende che, a fronte di una rappresentazione di carattere presuntivo, e, quindi, presuntivamente attendibile, spetta al contribuente, che vi ha interesse, dedurre e provare la sussistenza di elementi di discordanza o disomogeneità idonei a togliere valore alla presunzione di cui all'art.2729 cod. civ. (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n. 27617). 1.6 Peraltro, nel caso in esame, i giudici di secondo grado, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente e con una autonoma ragione del decidere che non è stata censurata, hanno affermato, a pagina 5 della sentenza impugnata, che la Commissione provinciale aveva tenuto conto delle deduzioni difensive del contribuente, ma non le aveva accolte integralmente, poiché le incongruenze rilevate dall'Ufficio inducevano a ritenere comunque sussistente una parziale omissione dei ricavi; dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che l'Ufficio aveva rielaborato lo studio ripartendo da una situazione maggiormente rappresentativa dell'attività esercitata dalla ditta, che la stessa aveva spiegato e documentato con le fatture in contestazione, che la ditta aveva osservato che la propria attività era svolta esclusivamente per conto della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Milano, stabilimento di Aquino (FR) e che i trasporti erano stati effettuati totalmente per la suddetta società, secondo tariffe prestabilite da accordi; che l'Ufficio prima e i giudici di primo grado avevano preso atto di tale circostanza, così come avevano tenuto conto del reddito complessivo del Cambone nel periodo considerato, coincidente, in larga misura, con quello del nucleo familiare, che risultava essere composto dal coniuge e dal figlio a carico del 50% (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). 1.7E' pure infondato il profilo di censura riguardante l'errore di calcolo nella determinazione del reddito di impresa (correttamente determinato dall'Ufficio in euro 891,58 circa, al netto di imposte e contributi e non in euro 2.073,99 mensili, come assume il contribuente che tiene conto anche della somma di euro 14.189,00, quale detrazione forfetaria dal reddito , giusta art. 66, comma 5, TUIR ), stante chel'art. 66, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», nel testo successivo alla riforma del 2004, recita: «Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101». 1.8 Inoltre, l'ulteriore profilo di censura avente ad oggetto la valutazione del reddito effettivo a disposizione della famiglia è questione nuova che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712). 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione a ll'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in quanto i giudici di secondo grado ed anche quelli di primo grado, erano andati ultra petita, poiché il contribuente non aveva chiesto una riduzione del reddito, bensì l'annullamento dell'avviso di accertamento perché illegittimo e, p ertanto, era su tale domanda che avrebbero dovuto pronunciarsi; i giudici avevano pure sostenuto in sentenza che la riduzione del reddito era giustificata anche sulla base della presunzione «dell'incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo», ma l'assunto era completamente infondato, in quanto per l'anno 2003, nessun accertamento erastato operato nei confronti del contribuente, pur non essendosi lo stesso adeguato al risultato statistico- matematico; per l'anno d'imposta 2004, al contrario, dopo il contraddittorio, che non aveva avuto esito positivo ed era stato pertanto notificato l'avviso di accertamento, il contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale con la sentenza n. 91/4/11, depositata il 30 marzo 2011, aveva rigettato il ricorso; avverso la decisione, il contribuente aveva proposto appello alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza n. 6992/39/14, depositata il 20 novembre 2014, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'appello del contribuente ed aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio; la sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata prodotta ingiudizio con apposita memoria; trattandosi di cause, tra le stesse parti, aventi ad oggetto la medesima contestazione ed una di esse era stata definita con sentenza passata in giudicato, ne risultava palese la violazione dell'art. 2909 cod. civ.; nella specie, pur nella formale diversità del titolo da cui derivano le pretese dell'Amministrazione (distinte obbligazioni tributarie perché riferite a due anni diversi 2004 e 2005), tuttavia doveva ravvisarsi la identità del rapporto giuridico dedotto nei singoli giudizi, ricollegabile alla medesima situazione fattuale. 2.1Il motivo è infondato. 2.2 Occorre in proposito osservare che, secondo costante giurisprudenza, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia»(Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936), come è accaduto, nel caso in esame, dove i giudici di merito hanno ritenuto la domanda di annullamento dell'avviso di accertamentoparzialmente fondata, accogliendola nei limiti precisati in motivazione. 2.3Non sussiste, dunque, il vizio dedotto di ultrapetizione, che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione («petitum» e « causa petendi») e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( « petitum » immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso («petitum»mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002). 2.4 Anche l'elemento della « incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo» era sussistente all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento (2010), in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n. 6992/39/14, che aveva accolto l'appello del contribuente ed avevacondannato l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio , come assume lo stesso ricorrente, a pagina 8 del ricorso per cassazione, erastata depositata il 20 novembre 2014 , dunque in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento. 2.5 E' pure infondata la censura sul giudicato esterno, che difetta comunque di autosufficienza ( Cass., 19 agosto 2020, n. 17310) , dovendosi ribadire il principio statuito da questa Corte secondo cui «Deve escludersi che il giudicato intervenuto tra le stesse parti in relazione al medesimo tributo, e relativo ad un singolo periodo d'imposta, sia idoneo, ex se, a «fare stato», in via generalizzata, per ulteriori periodi, precedenti o successivi, potendo avere un tale effetto solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche, o ad altri eventuali elementi preliminari caratterizzati dalla durevolezza nel tempo.

L'efficacia di giudicato su di un'annualità estende dunque i suoi effetti anche alle altre nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposta; tali fatti sono allora suscettibili di essere considerati, ai presenti fini, come un unico periodo d'imposta« (Cass., 24 maggio 2022, n. 16684), mentre, nel caso in questione, la determinazione del reddito di impresa, calcolato anche in ragione delle spese sostenute nel periodo temporale di riferimento, è elemento che non si caratterizza per la durevolezza nel tempo e, per ciò solo, non è idoneo a «fare stato», in via generalizzata, per ulterioriperiodi. 3.Il terzo mezzo deduce , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si duole il ricorrente, sulla premessa di non avere mai contestato la corrispondenza tra lo studio di settore applicato e l'attività svolta, coincidendo esattamente l'attività prevista dallo studio applicato e quella effettivamente esercitata, che l'Ufficio prima in sede di contraddittorio e la Commissione dopo in sede di giudizio, non avevanovalutato le prove prodotte, atte a giustificare ampiamente lo scostamento del risultato da studio, e specificamente il fatto che il risultato cui si perv eniva con lo studio era stato contestato, dimostrando che per raggiungere i ricavi accertati, la ditta avrebbe dovuto lavorare oltre 365 giorni, compresi tutti i sabato e le domeniche, tempo necessario per fare tutti i viaggi in più, presupposti dallo «standard» applicato ; che il traffico dei mezzi superiori alla portata dei 35 quintali era per legge proibit o sia il sabato che la domenicae quello di proprietà della ditta aveva una portata di 115 quintali, per cui ne conseguiva, che il calcolo non poteva essere fatto su 365 giorni, bensì su 312; tanto era sufficiente a dimostrare che il reddito del nucleo familiare erastato nell'anno 2005 di euro24.887,96 (euro10.698,96 + euro14.189,00) e non anche, come sostenuto nelle controdeduzioni dall'ufficio di euro 10.698,96, importo accettato dai Giudici di merito, omettendo qualsiasi esame e valutazione. 3.1 Il motivo è inammissibile, perché l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», comeriferita ad un «fatto controverso e decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014,n. 21152).

Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il fatto in questione deve essere decisivo, ovveroper potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca a una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).

Inoltre, per quel che rileva nello specifico in questa sede, il vizio dedotto non può consisterein un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez.

U., 25 ottobre 2013, n. 24148, Cass., 7 gennaio 2014, n. 91 ) . 4.Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali, non avendo l'Amministrazione resistente svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29597/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Vaglia, n. 59. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentatoe difes o dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], n. 2843/39/15, depositata il 19 maggio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2015 , la Commissione t ributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta di autotrasporti per conto terzi, avverso la sentenza della Commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. n. RC001T300081/2010, che aveva rideterminato il reddito per l’anno 2005 dichiarato dalla parte , da euro 12.138,00 ad euro 46.394,00, aveva ridotto il reddito accertato ad euro 30.000,00, compensando le spese del giudizio. 2.[OSCURATO:PERSONA] regionale tributaria ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso affermando che: -) la rideterminazione in aumento del reddito dichiarato dal Cambone era stata compiuta alla stregua delle risultanze dello studio di settore concernente l'attività di trasporto di merci su strada; -) durante la fase del contraddittorio, intervenuta con il contribuente, erano state prodotte giustificazioni concernenti il rilevato scostamento e che, conseguentemente, l'Ufficio aveva provveduto ad una ulteriore rideterminazione del reddito; -) il procedimento di accertamento tributario aveva tenuto conto di ulteriori elementi di valutazione: l'incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo, le anomalie dei dati dichiarati reiterate nel tempo, l'incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa;-) la Commissione provinciale aveva tenuto conto delle deduzioni difensive, ma non le aveva accolte integralmente, perché le incongruenze rilevate dall'Ufficio inducevano a ritenere sussistente una parziale omissione dei ricavi; -) il relativo procedimento risultava, dunque,immune da vizi, salvo per quanto, riformato con la sentenza di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con att o affidato atre motivi . 4. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione del d.P.R. n. 600/73; dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 633/72; dell'art. 3, comma 179, della legge n. 549 del 1995; degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.;degli artt. 7 e 10 della legge n. 212 del 2000; degli artt. 3, 24 e 53 Cost., dell'art. 62 sexiesdel decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993; dell'articolo 66 del d.P.R. n. 917/86. Si duole il contribuente che i giudici del merito non si erano pronunciati compiutamente sul devolutum, omettendo ogni riferimento al vizio di legittimità dell'avviso di accertamento che si era basato soltanto sugli studi di settore e d era motivato semplicemente con l'indicazione di una mera e pedissequa applicazione di un codice di attività dello studio di settoree solo sul risultato statistico - matematico e che avevano condiviso il principio, errato, secondo il quale spettavaal contribuente fornire la prova del perché dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dallo studio di settore, pur in presenza della sua mera applicazione e dal riferimento al risultato automatico; il giudice di merito non aveva correttamente rilevato l'insufficienza del mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dall'applicazione degli studi, pur avendo il contribuente fornito prove (e non presunzioni), in sede di contraddittorio e successivamente dinanzi al giudice, s ui chilometri percorsi nel corso dell'anno, i giorni lavorati nell'anno e soprattutto il fatto che lavorava e lavora tuttora, per un solo cliente, la società «[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.» di Milano, stabilimento di Aquino (FR) e che i trasporti erano stati effettuati esclusivamente per la suddetta società, secondo tariffe stabilite con contratto; i giudici di merito, di primo e di secondo grado, avevano ridotto i maggiori ricavi sulla base delle seguenti presunzioni: l'incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo, le anomalie dei dati dichiarati reiterate nel tempo, l'incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa, quest'ultimo infondato ed errato nei calcoli, poiché la ditta aveva dichiarato un reddito di impresa di euro 12.138,00, rigo RF 47 del modello unico; tuttavia, il reddito effettivo era ammontato ad euro 26.327,00, in quanto, come si evinceva sempre dal modello unico al rigo RF 44 (variazioni in diminuzione) era indicata la somma di euro 14.189,00 che compete va quale detrazione forfetaria dal reddito , giusta art. 66, comma 5, TUIR , con la conseguenza che i l reddito a disposizione del nucleo familiare, non era stato pari ad euro 891,58 mensili, bensì ad euro 2.073,99 mensili ; n ella specie, emergevanoictu oculi le prove fornite dal contribuente e la mancata attenta valutazione del giudice di merito, che non aveva esattamente analizzato il fatto inconfutabile del reddito effettivo a disposizione della famiglia ammontante a più del doppio di quanto sostenuto dall'ufficio ed il fatto che la ditta lavorava esclusivamente per una S.P.A., con la quale le tariffe erano stabilite contrattualmente, prove portate dinanzi ai giudici tributari, sia nel corso della fase amministrativa del contraddittorio, sia in quella giurisdizionale dinanzi ai giudici tributari. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Ed invero, come afferma lo stesso ricorrente, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto condivisibile la sentenza di primo grado, otre che alla stregua delle risultanze dello studio di settore concernente l'attività di trasporto di merci su strada, anche sulla base di ulteriori elementi presuntivi debitamente individuati, ovvero 1) l'incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo, 2) le anomalie dei dati dichiarati reiterate nel tempo; 3) l'incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d'impresa, rispetto a significativi elementi di spesa. 1.3 Con ciò facendo corretta applicazione dei principi statuiti da questa Corte, secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex legedeterminata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente; in tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte (Cass., Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26635 e, di recente, Cass., 20 giugno 2019, n. 16545 ; Cass., 15 luglio 2020, n. 14981). 1.4 Inoltre, va rilevato che a paralizzare l'applicabilità degli studi di settore, non è sufficiente la sola allegazione, ossia la sola affermazione della esistenza di circostanze idonee in astratto a contrastare la presunzione di maggior reddito, con conseguente onere incombente sull'Amministrazione di giustificare l'affermazione contraria, in quanto tale assunto non risponde ad una corretta lettura delle norme e che, piuttosto, dai principi enunciati dalle Sezioni Unite sopra richiamati si evince che, nella ripartizione dell'onere probatorio, spetta al contribuente quello non solo di allegare, ma anche di provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, in modo da giustificare un reddito inferiore a quello che normalmente si desume secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore incombe l'onere di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass., 21 dicembre 2021, n. 40936). 1.5 In sede di contraddittorio, il quale deve avvenire già in fase amministrativa, ma anche e soprattutto nel giudizio, il contribuente dovrà, quindi, non solo dedurre, ma anche dimostrare che i parametri utilizzati sono erronei perché basati su elementi fattuali non corrispondenti alla realtà o su criteri di elaborazione e di inferenza illogici o potrà anche dedurre e dimostrare che l'ufficio impositore è incorso in un errore nell'applicare i parametri alla sua realtà, in ragione della sussistenza di caratteri per così dire anormali, ossia di elementi che la diversificano rispetto a quelli in riferimento ai quali è stata individuata la normalità reddituale Pertanto, qualora il contribuente, pur essendo stato messo in condizione di offrire elementi, anche presuntivi, idonei a contrastare l'opposta presunzione fondata sugli studi di settore «senza limitazione di mezzi e contenuto», si limiti ad una mera asserzione, non confortata da validi riscontri probatori e documentali, risulta evidente che l'ufficio impositore prima ed il giudice poi non hanno elementi per escludere che l'attività in esame sia una attività «normale» ed abbia quindi una redditività normale. Viceversa, se il contribuente prospetta la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale gli studi di settore fanno riferimento, spetta all'Ufficio prima ed al giudice poi valutare se tali circostanze siano vere e se esse siano effettivamente idonee a «giustificare» un reddito inferiore a quello che sarebbe normale e quindi presuntivamente vero in assenza di esse. Ne discende che, a fronte di una rappresentazione di carattere presuntivo, e, quindi, presuntivamente attendibile, spetta al contribuente, che vi ha interesse, dedurre e provare la sussistenza di elementi di discordanza o disomogeneità idonei a togliere valore alla presunzione di cui all'art.2729 cod. civ. (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n. 27617). 1.6 Peraltro, nel caso in esame, i giudici di secondo grado, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente e con una autonoma ragione del decidere che non è stata censurata, hanno affermato, a pagina 5 della sentenza impugnata, che la Commissione provinciale aveva tenuto conto delle deduzioni difensive del contribuente, ma non le aveva accolte integralmente, poiché le incongruenze rilevate dall'Ufficio inducevano a ritenere comunque sussistente una parziale omissione dei ricavi; dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che l'Ufficio aveva rielaborato lo studio ripartendo da una situazione maggiormente rappresentativa dell'attività esercitata dalla ditta, che la stessa aveva spiegato e documentato con le fatture in contestazione, che la ditta aveva osservato che la propria attività era svolta esclusivamente per conto della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Milano, stabilimento di Aquino (FR) e che i trasporti erano stati effettuati totalmente per la suddetta società, secondo tariffe prestabilite da accordi; che l'Ufficio prima e i giudici di primo grado avevano preso atto di tale circostanza, così come avevano tenuto conto del reddito complessivo del Cambone nel periodo considerato, coincidente, in larga misura, con quello del nucleo familiare, che risultava essere composto dal coniuge e dal figlio a carico del 50% (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). 1.7E' pure infondato il profilo di censura riguardante l'errore di calcolo nella determinazione del reddito di impresa (correttamente determinato dall'Ufficio in euro 891,58 circa, al netto di imposte e contributi e non in euro 2.073,99 mensili, come assume il contribuente che tiene conto anche della somma di euro 14.189,00, quale detrazione forfetaria dal reddito , giusta art. 66, comma 5, TUIR ), stante chel'art. 66, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», nel testo successivo alla riforma del 2004, recita: «Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101». 1.8 Inoltre, l'ulteriore profilo di censura avente ad oggetto la valutazione del reddito effettivo a disposizione della famiglia è questione nuova che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712). 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione a ll'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in quanto i giudici di secondo grado ed anche quelli di primo grado, erano andati ultra petita, poiché il contribuente non aveva chiesto una riduzione del reddito, bensì l'annullamento dell'avviso di accertamento perché illegittimo e, p ertanto, era su tale domanda che avrebbero dovuto pronunciarsi; i giudici avevano pure sostenuto in sentenza che la riduzione del reddito era giustificata anche sulla base della presunzione «dell'incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo», ma l'assunto era completamente infondato, in quanto per l'anno 2003, nessun accertamento erastato operato nei confronti del contribuente, pur non essendosi lo stesso adeguato al risultato statistico- matematico; per l'anno d'imposta 2004, al contrario, dopo il contraddittorio, che non aveva avuto esito positivo ed era stato pertanto notificato l'avviso di accertamento, il contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale con la sentenza n. 91/4/11, depositata il 30 marzo 2011, aveva rigettato il ricorso; avverso la decisione, il contribuente aveva proposto appello alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza n. 6992/39/14, depositata il 20 novembre 2014, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'appello del contribuente ed aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio; la sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata prodotta ingiudizio con apposita memoria; trattandosi di cause, tra le stesse parti, aventi ad oggetto la medesima contestazione ed una di esse era stata definita con sentenza passata in giudicato, ne risultava palese la violazione dell'art. 2909 cod. civ.; nella specie, pur nella formale diversità del titolo da cui derivano le pretese dell'Amministrazione (distinte obbligazioni tributarie perché riferite a due anni diversi 2004 e 2005), tuttavia doveva ravvisarsi la identità del rapporto giuridico dedotto nei singoli giudizi, ricollegabile alla medesima situazione fattuale. 2.1Il motivo è infondato. 2.2 Occorre in proposito osservare che, secondo costante giurisprudenza, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia»(Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936), come è accaduto, nel caso in esame, dove i giudici di merito hanno ritenuto la domanda di annullamento dell'avviso di accertamentoparzialmente fondata, accogliendola nei limiti precisati in motivazione. 2.3Non sussiste, dunque, il vizio dedotto di ultrapetizione, che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione («petitum» e « causa petendi») e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( « petitum » immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso («petitum»mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002). 2.4 Anche l'elemento della « incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo» era sussistente all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento (2010), in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n. 6992/39/14, che aveva accolto l'appello del contribuente ed avevacondannato l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio , come assume lo stesso ricorrente, a pagina 8 del ricorso per cassazione, erastata depositata il 20 novembre 2014 , dunque in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento. 2.5 E' pure infondata la censura sul giudicato esterno, che difetta comunque di autosufficienza ( Cass., 19 agosto 2020, n. 17310) , dovendosi ribadire il principio statuito da questa Corte secondo cui «Deve escludersi che il giudicato intervenuto tra le stesse parti in relazione al medesimo tributo, e relativo ad un singolo periodo d'imposta, sia idoneo, ex se, a «fare stato», in via generalizzata, per ulteriori periodi, precedenti o successivi, potendo avere un tale effetto solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche, o ad altri eventuali elementi preliminari caratterizzati dalla durevolezza nel tempo. L'efficacia di giudicato su di un'annualità estende dunque i suoi effetti anche alle altre nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposta; tali fatti sono allora suscettibili di essere considerati, ai presenti fini, come un unico periodo d'imposta« (Cass., 24 maggio 2022, n. 16684), mentre, nel caso in questione, la determinazione del reddito di impresa, calcolato anche in ragione delle spese sostenute nel periodo temporale di riferimento, è elemento che non si caratterizza per la durevolezza nel tempo e, per ciò solo, non è idoneo a «fare stato», in via generalizzata, per ulterioriperiodi. 3.Il terzo mezzo deduce , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si duole il ricorrente, sulla premessa di non avere mai contestato la corrispondenza tra lo studio di settore applicato e l'attività svolta, coincidendo esattamente l'attività prevista dallo studio applicato e quella effettivamente esercitata, che l'Ufficio prima in sede di contraddittorio e la Commissione dopo in sede di giudizio, non avevanovalutato le prove prodotte, atte a giustificare ampiamente lo scostamento del risultato da studio, e specificamente il fatto che il risultato cui si perv eniva con lo studio era stato contestato, dimostrando che per raggiungere i ricavi accertati, la ditta avrebbe dovuto lavorare oltre 365 giorni, compresi tutti i sabato e le domeniche, tempo necessario per fare tutti i viaggi in più, presupposti dallo «standard» applicato ; che il traffico dei mezzi superiori alla portata dei 35 quintali era per legge proibit o sia il sabato che la domenicae quello di proprietà della ditta aveva una portata di 115 quintali, per cui ne conseguiva, che il calcolo non poteva essere fatto su 365 giorni, bensì su 312; tanto era sufficiente a dimostrare che il reddito del nucleo familiare erastato nell'anno 2005 di euro24.887,96 (euro10.698,96 + euro14.189,00) e non anche, come sostenuto nelle controdeduzioni dall'ufficio di euro 10.698,96, importo accettato dai Giudici di merito, omettendo qualsiasi esame e valutazione. 3.1 Il motivo è inammissibile, perché l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», comeriferita ad un «fatto controverso e decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014,n. 21152). Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il fatto in questione deve essere decisivo, ovveroper potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca a una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). Inoltre, per quel che rileva nello specifico in questa sede, il vizio dedotto non può consisterein un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148, Cass., 7 gennaio 2014, n. 91 ) . 4.Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali, non avendo l'Amministrazione resistente svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co
Sentenza Cassazione n. 38030/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris