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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 19367/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17746/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] nn.1-3 in Roma; -intimato – avverso la sentenza n. 2889/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal cons.

LinaRUBINOFATTI [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], riferisce che , con sent enza non definitiva del 2003 (in causa iniziata nel 1993), il Tribunale di Roma accertò la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nn. 1-3 in Roma (d’ora in poi,Condominio) per le infiltrazioni d’acqua provocate a danno del locale e del magazzino di sua proprietà siti nell’immobile , con condanna del Condominio all’immediata esecuzione delle opere volte alla eliminazione della causa del danno.Nulla riferisce sul successivo svolgimento del processo, e sul tenore della sentenza definitiva.

2. R iferisce poi di aver introdotto un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento della somma utile a risarcire l’ingente danno causato dalle infiltrazioni di acqua negli immobili di sua proprietà (nei limiti dei due terzi di sua proprietà, di cui un terzo pignorato), che quantificava in oltre 250.000,00 euro, nel quale s i costitu iva il Condominio, chiedendo il rigetto totale delle avverse domande (deducendo tra l’altro la carenza di legittimazione attiva dello [OSCURATO:PERSONA], atteso che l’immobile erapignorato fin dal 1994, e l’improcedibilità per violazione del bis in idem) e che , disposto il mutamento del rito, il giudizio proseguì con espletamento della CTU per verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il danno patito e le infiltrazioni nonché per quantificare l’effettivo depauperamento dell’istante.

3. A ll’ esito del giudizio di primo grado , il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda proposta dall’attore (tanto si ricava dalla sentenza impugnata, non emerge con chiarezza dal ricorso), statuendo che gli immobili dello [OSCURATO:PERSONA] erano già stati sottoposti a pignoramento al tempo di proposizione di quel giudizio e che dunque la legittimazione ad agire sussistesse esclusivamente in capo al custode giudiziario, dichiarando di conseguenza l’inammissibilità della domanda attorea nonché la condanna alla refusione delle spese di lite e dei costi legati alla CTU.

4. L’appello dello [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamentava la falsa applicazione dell’art. 65 c.p.c. e l’erronea qualificazione della domanda attorea è stato rigettato dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2889/2021, qui gravata.

5. In particolare, la corte capitolina ha evidenziato che la parte ha mancato di fornire la prova del fatto che i danni si verificarono in epoca antecedente l’inizio della procedura espropriativa e che egli abbia sostenuto spese per riparare i danni,prima del pignoramento e d anche successivamente.

6. E’ stato giudicato infondato anche il motivo col quale si chiedeva di riconoscere la facoltà, per il proprietario/debitore, di agire in via sostitutiva e surrogatoria laddove il custode trascuri l’esercizio delle azioni risarcitorie, non avendo il ricorrente provato di aver sostenuto spese.

7. Propone ricorso per c assazione la parte soccombente attraverso du e motivi di ricorso, illustrati da memoria; non svolge alcuna difesa il condominio intimato.

8. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata, il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorsoil ricorrente lamenta, con impugnazione ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., l’errata applicazione di norme di legge nonché la nullità della sentenza in merito al mancato riconoscimento del risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 cod. civ.Sostiene in particolare il sig. [OSCURATO:PERSONA] che gli interventi manutentivi causa dei danni furono eseguiti prima del pignoramento, e quindi che in relazione ad essi non sussisterebbe la legittimazione ad agire del custode giudiziario, nominato solo successivamente.

Nella medesima doglianza si rileva inoltre che il giudizio fu intrapreso al solo scopo di accertare il quantum del risarcimento, essendo già stato giudizialmente accertato l’an. 2.Con il secondo motivo parte ricorrente si duole che il giudice di appello abbia erroneamente applicato le norme che disciplinano la legittimazione ad agire del debitore esecutato poiché, nel caso in discussione, il pignoramento era stato effettuato non per l’intero bene ma solo in quota parte, con successiva inerzia del custode giudiziario innanzi alla possibilità di tutela del bene affidatogli.

Ripercorrendo le regole attinenti al procedimento esecutivo, il ricorrente evidenzia che la proprietà dell’immobile pignorato appartiene al debitore fino alla pronuncia del decreto di trasferimento del bene staggito mentre il custode giudiziario ne ha solo la detenzione, con conservazione dei poteri del debitore in ordine alla manutenzione del bene, specialmente nel caso di inerzia, omissione od impossibilità del custode.

3. Il ricorso è complessivamente inammissibile, perché lacunoso nella stessa esposizione dei fatti processuali, in violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c.

Da come lo stesso ricorrente ricostruisce i fatti, non è dato comprendere se, precedentemente al presente giudizio, egli abbia proposto una domanda di condanna generica, accolta, o abbia ottenuto una sentenza non definitiva, come egli stesso sostiene, nel qual caso avrebbe dovuto svolgersi un successivo giudizio per la pronuncia della sentenza definitiva, in mancanza del quale non avrebbe potuto proporre un’azione autonoma ex art. 702 c.p.c., anch’essa volta al risarcimento dei danni da infiltrazioni nello stesso immobile.

Della sentenza precedente, della quale lo stesso ricorrente invoca l’efficacia di giudicato, non vi è traccia in atti: il suo contenuto non è evocato con chiarezza nel ricorso, né essa risulta depositata in questa sede, con precisa indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale.

Neppure è stata depositata unitamente alla memoria conclusiva, in allegato alla quale, pure, lo [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto diversi precedenti che ritiene rilevanti.

Non vi è quindi modo di riscontrare quale fosse l’esatto oggetto di quel giudizio, né tanto meno il suo esito.

4. Il primo motivo, inoltre, è in sé inammissibile, in quanto il ricorrente allega uno svolgimento dei fatti contrastante con quanto accertato in primo e secondo grado, ovvero sostiene che lui sarebbe intervenuto a riparare i danni provocati dalle infiltrazioni derivanti dalle parti condominiali, e che ciò sarebbe avvenuto prima del pignoramento, contrariamente a quanto accertato dalla corte d’appello.

Inoltre, richiama il giudicato formatosi sulla sentenza del 2003 (che inizialmente aveva detto esserenon definitiva), sulla responsabilità del condominio nel provocare il danno.

5. Col secondo motivo censura l’errata valutazione del tribunale sulla sua legittimazione ad agire, quanto meno in surroga del custode inerte, e sostiene che: a) il debitore esecut ato ha diritto di agire in ogni caso a tutela del suo patrimonio; b)Il debitore esecutato ha comunque diritto ad agire in surrogazione del custode inerte; c) Il pignoramento riguardava solo una parte del bene; d)Il debitore esecutato mantiene il diritto ad esegui re opere a conservazione del bene.Il motivo non può essere esaminato nel merito, perché travolto dalla inammissibilità generale del ricorso, e comunque si fonda su un presupposto legittimante il ricorrente ad agire in surrogatoria, che non risulta essere mai stato accertato in giudizio, ovvero l’inerzia del custode.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Condominio intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17746/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] nn.1-3 in Roma; -intimato – avverso la sentenza n. 2889/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal cons. LinaRUBINOFATTI [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], riferisce che , con sent enza non definitiva del 2003 (in causa iniziata nel 1993), il Tribunale di Roma accertò la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nn. 1-3 in Roma (d’ora in poi,Condominio) per le infiltrazioni d’acqua provocate a danno del locale e del magazzino di sua proprietà siti nell’immobile , con condanna del Condominio all’immediata esecuzione delle opere volte alla eliminazione della causa del danno.Nulla riferisce sul successivo svolgimento del processo, e sul tenore della sentenza definitiva. 2. R iferisce poi di aver introdotto un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento della somma utile a risarcire l’ingente danno causato dalle infiltrazioni di acqua negli immobili di sua proprietà (nei limiti dei due terzi di sua proprietà, di cui un terzo pignorato), che quantificava in oltre 250.000,00 euro, nel quale s i costitu iva il Condominio, chiedendo il rigetto totale delle avverse domande (deducendo tra l’altro la carenza di legittimazione attiva dello [OSCURATO:PERSONA], atteso che l’immobile erapignorato fin dal 1994, e l’improcedibilità per violazione del bis in idem) e che , disposto il mutamento del rito, il giudizio proseguì con espletamento della CTU per verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il danno patito e le infiltrazioni nonché per quantificare l’effettivo depauperamento dell’istante. 3. A ll’ esito del giudizio di primo grado , il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda proposta dall’attore (tanto si ricava dalla sentenza impugnata, non emerge con chiarezza dal ricorso), statuendo che gli immobili dello [OSCURATO:PERSONA] erano già stati sottoposti a pignoramento al tempo di proposizione di quel giudizio e che dunque la legittimazione ad agire sussistesse esclusivamente in capo al custode giudiziario, dichiarando di conseguenza l’inammissibilità della domanda attorea nonché la condanna alla refusione delle spese di lite e dei costi legati alla CTU. 4. L’appello dello [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamentava la falsa applicazione dell’art. 65 c.p.c. e l’erronea qualificazione della domanda attorea è stato rigettato dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2889/2021, qui gravata. 5. In particolare, la corte capitolina ha evidenziato che la parte ha mancato di fornire la prova del fatto che i danni si verificarono in epoca antecedente l’inizio della procedura espropriativa e che egli abbia sostenuto spese per riparare i danni,prima del pignoramento e d anche successivamente. 6. E’ stato giudicato infondato anche il motivo col quale si chiedeva di riconoscere la facoltà, per il proprietario/debitore, di agire in via sostitutiva e surrogatoria laddove il custode trascuri l’esercizio delle azioni risarcitorie, non avendo il ricorrente provato di aver sostenuto spese. 7. Propone ricorso per c assazione la parte soccombente attraverso du e motivi di ricorso, illustrati da memoria; non svolge alcuna difesa il condominio intimato. 8. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata, il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorsoil ricorrente lamenta, con impugnazione ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., l’errata applicazione di norme di legge nonché la nullità della sentenza in merito al mancato riconoscimento del risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 cod. civ.Sostiene in particolare il sig. [OSCURATO:PERSONA] che gli interventi manutentivi causa dei danni furono eseguiti prima del pignoramento, e quindi che in relazione ad essi non sussisterebbe la legittimazione ad agire del custode giudiziario, nominato solo successivamente. Nella medesima doglianza si rileva inoltre che il giudizio fu intrapreso al solo scopo di accertare il quantum del risarcimento, essendo già stato giudizialmente accertato l’an. 2.Con il secondo motivo parte ricorrente si duole che il giudice di appello abbia erroneamente applicato le norme che disciplinano la legittimazione ad agire del debitore esecutato poiché, nel caso in discussione, il pignoramento era stato effettuato non per l’intero bene ma solo in quota parte, con successiva inerzia del custode giudiziario innanzi alla possibilità di tutela del bene affidatogli. Ripercorrendo le regole attinenti al procedimento esecutivo, il ricorrente evidenzia che la proprietà dell’immobile pignorato appartiene al debitore fino alla pronuncia del decreto di trasferimento del bene staggito mentre il custode giudiziario ne ha solo la detenzione, con conservazione dei poteri del debitore in ordine alla manutenzione del bene, specialmente nel caso di inerzia, omissione od impossibilità del custode. 3. Il ricorso è complessivamente inammissibile, perché lacunoso nella stessa esposizione dei fatti processuali, in violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c. Da come lo stesso ricorrente ricostruisce i fatti, non è dato comprendere se, precedentemente al presente giudizio, egli abbia proposto una domanda di condanna generica, accolta, o abbia ottenuto una sentenza non definitiva, come egli stesso sostiene, nel qual caso avrebbe dovuto svolgersi un successivo giudizio per la pronuncia della sentenza definitiva, in mancanza del quale non avrebbe potuto proporre un’azione autonoma ex art. 702 c.p.c., anch’essa volta al risarcimento dei danni da infiltrazioni nello stesso immobile. Della sentenza precedente, della quale lo stesso ricorrente invoca l’efficacia di giudicato, non vi è traccia in atti: il suo contenuto non è evocato con chiarezza nel ricorso, né essa risulta depositata in questa sede, con precisa indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale. Neppure è stata depositata unitamente alla memoria conclusiva, in allegato alla quale, pure, lo [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto diversi precedenti che ritiene rilevanti. Non vi è quindi modo di riscontrare quale fosse l’esatto oggetto di quel giudizio, né tanto meno il suo esito. 4. Il primo motivo, inoltre, è in sé inammissibile, in quanto il ricorrente allega uno svolgimento dei fatti contrastante con quanto accertato in primo e secondo grado, ovvero sostiene che lui sarebbe intervenuto a riparare i danni provocati dalle infiltrazioni derivanti dalle parti condominiali, e che ciò sarebbe avvenuto prima del pignoramento, contrariamente a quanto accertato dalla corte d’appello. Inoltre, richiama il giudicato formatosi sulla sentenza del 2003 (che inizialmente aveva detto esserenon definitiva), sulla responsabilità del condominio nel provocare il danno. 5. Col secondo motivo censura l’errata valutazione del tribunale sulla sua legittimazione ad agire, quanto meno in surroga del custode inerte, e sostiene che: a) il debitore esecut ato ha diritto di agire in ogni caso a tutela del suo patrimonio; b)Il debitore esecutato ha comunque diritto ad agire in surrogazione del custode inerte; c) Il pignoramento riguardava solo una parte del bene; d)Il debitore esecutato mantiene il diritto ad esegui re opere a conservazione del bene.Il motivo non può essere esaminato nel merito, perché travolto dalla inammissibilità generale del ricorso, e comunque si fonda su un presupposto legittimante il ricorrente ad agire in surrogatoria, che non risulta essere mai stato accertato in giudizio, ovvero l’inerzia del custode. Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Condominio intimato svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contr
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