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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16898/2026

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ti, dall’avvocatoStefano Bagalini, con domicilio digitale come per legge;- controricorrente -avverso la sentenza n. 262/2025 resa dalla Corte d’appello di Ancona,depositata in data 14.02.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di giudizio per accertamento tecnico preventivo, SoniaCiabattoni, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva innanzi al [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], per ivi sentirlo condannareall’esecuzione dei lavori contenuti nel computo della consulenza tecnicad’ufficio depositata nel procedimento di a.t.p., nonché al risarcimento deiNumero registro generale 19024/2025Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 16898/2026Data pubblicazione 29/05/2026danni relativi al suo appartamento, consistiti in macchie di umidità, muffeed efflorescenze, a causa del deficit manutentivo del tetto condominialeche ne fungeva da copertura.2.

Si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ilrigetto della domanda invocando la colpa esclusiva della danneggiata nellacausazione del danno, per aver trasformato in abitazione un localesottotetto, non abitabile senza i necessari adeguamenti termici.3.

Con sentenza n. 807 del 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la domanda di condanna del condominio all’esecuzione dei lavoricosì come indicati nella CTU (trattandosi di materia di competenzaassembleare, con necessità di adire, eventualmente, l’autorità giudiziariain sede di volontaria giurisdizione), ed accoglieva la domanda dirisarcimento danni ex art. 2051 c.c., a fronte del fatto che il Condominionon aveva dimostrato la sussistenza del caso fortuito.4.

La Corte d’appello di Ancona, pronunciando sul gravameinterposto dal condominio, in parziale accoglimento dello stesso,rideterminava l’importo dovuto alla Ciabattoni nella minore somma pari €13.545,02, riducendo il quantum debeatur inerente al danno da mancatogodimento dell’immobile, poiché non rispondente al nocumentoeffettivamente patito dalla ricorrente.5.

La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dallaCiabattoni con ricorso fondato su un unico motivo.Ha resistito con controricorso il condominio Ficcadenti.Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denuncia un’insufficiente, contraddittoria eillogica motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia,per manifesto contrasto con le risultanze della CTU (in punto diNumero registro generale 19024/2025Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 16898/2026Data pubblicazione 29/05/2026quantificazione del danno da rimborsare), oltre all’asserita violazione degliartt. 2051 e 2056 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 115 e 191 ess. cod. proc. civ.Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebberidotto la somma risarcibile alla ricorrente (riducendo il periodo diindennizzo da tre mesi a dieci giorni), discostandosi dalle indicazionifornite dal CTU senza adeguata motivazione, non potendo porre aconfronto le opere da eseguirsi sul lastrico solare con quelle da eseguirsiinternamente all’appartamento per ridurre la durata di queste ultime.1.1.

Al di là dell’inammissibile formulazione dell’intitolazione del motivo,che fa riferimento a norme sia sostanziali che processuali, il contenuto delmotivo consente, sia pur con fatica, di comprendere che la censura siappunta sull’apparenza o assenza di motivazione nella determinazione delperiodo in cui l’immobile sarebbe inutilizzabile per l’esecuzione delle operedi intervento a carico del condominio, sia sotto il profilo della mancanza dimotivazione circa la modifica della tempistica rispetto a quanto stabilitodal c.t.u. ed avallato dal Tribunale, sia per quanto si riferisce alladeterminazione della stessa in dieci giorni.Sotto il primo profilo la Corte territoriale svolge un accertamento in fattocirca l’esorbitanza dei tempi complessivi per le lavorazioni, determinati dalc.t.u. in tre mesi, in rapporto alle opere invece necessarie all’internodell’appartamento.Tale accertamento è sorretto da una motivazione che non può certo dirsiné apparente né inesistente (nel senso stabilito da questa Corte, Cass. n.8053/14; Cass. n. 8054/14), visto che si indicano le opere interne e quelleesterne e il riferimento della determinazione del c.t.u., per quantoriportato dal giudice d’appello e non contrastato dalla parte, dellacomplessiva tempistica, per cui accertato in fatto che quelle esterne nonimplicano impossibilità di utilizzo dell’appartamento, e posto che le stessenon sono state oggetto di accoglimento della domanda da parte delNumero registro generale 19024/2025Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 16898/2026Data pubblicazione 29/05/2026Tribunale, ne deriva logicamente che quelle interne non possono cheavere una durata inferiore come stabilito dalla pronuncia impugnata.D’altro canto, seppur sia vero che il giudice - allorché intenda scostarsidalle conclusioni e motivazione del consulente - abbia l’onere di motivare,oltre a quanto sopra indicato, vale al riguardo rilevare che in sede dilegittimità la denuncia del conseguente vizio motivazionale, peraltrosempre da sottoporsi all’esame di questa Corte nei profili tuttora rilevanti(assenza o parvenza della motivazione, nel senso sopra richiamato)presuppone l’assolvimento dell’onere previsto dall’art. 366, nn. 3 e 4, cod.proc. civ., con particolare riguardo all’indicazione dei profili di fatto e, nellaspecie, non è possibile in alcun modo analizzare se le doglianze di partericorrente riguardo alla dedotta circostanza che il giudice di appello si siadiscostato dalle indicazioni fornite dal ctu poiché non è possibile rinvenirein atti la medesima.A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla concretaquantificazione della durata dei lavori interni in dieci giorni.In proposito la Corte non fornisce il benché minimo elemento volto agiustificare tale determinazione in rapporto alle opere interne, per cui laricostruzione dell’iter logico che ha consentito di giungere a tale entità nonè ricostruibile in nessuna guisa.Sotto tale profilo allora il ricorso merita accoglimento, con cassazione dellagravata sentenza e rinvio al giudice di merito, che si conformerà ai principiqui espressi e provvederà altresì alla determinazione delle spese di liteanche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa lasentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Ancona, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 19024/2025Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 16898/2026Data pubblicazione 29/05/2026Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data28.04.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti, dall’avvocatoStefano Bagalini, con domicilio digitale come per legge;- controricorrente -avverso la sentenza n. 262/2025 resa dalla Corte d’appello di Ancona,depositata in data 14.02.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di giudizio per accertamento tecnico preventivo, SoniaCiabattoni, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva innanzi al [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], per ivi sentirlo condannareall’esecuzione dei lavori contenuti nel computo della consulenza tecnicad’ufficio depositata nel procedimento di a.t.p., nonché al risarcimento deiNumero registro generale 19024/2025Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 16898/2026Data pubblicazione 29/05/2026danni relativi al suo appartamento, consistiti in macchie di umidità, muffeed efflorescenze, a causa del deficit manutentivo del tetto condominialeche ne fungeva da copertura.2. Si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ilrigetto della domanda invocando la colpa esclusiva della danneggiata nellacausazione del danno, per aver trasformato in abitazione un localesottotetto, non abitabile senza i necessari adeguamenti termici.3. Con sentenza n. 807 del 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la domanda di condanna del condominio all’esecuzione dei lavoricosì come indicati nella CTU (trattandosi di materia di competenzaassembleare, con necessità di adire, eventualmente, l’autorità giudiziariain sede di volontaria giurisdizione), ed accoglieva la domanda dirisarcimento danni ex art. 2051 c.c., a fronte del fatto che il Condominionon aveva dimostrato la sussistenza del caso fortuito.4. La Corte d’appello di Ancona, pronunciando sul gravameinterposto dal condominio, in parziale accoglimento dello stesso,rideterminava l’importo dovuto alla Ciabattoni nella minore somma pari €13.545,02, riducendo il quantum debeatur inerente al danno da mancatogodimento dell’immobile, poiché non rispondente al nocumentoeffettivamente patito dalla ricorrente.5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dallaCiabattoni con ricorso fondato su un unico motivo.Ha resistito con controricorso il condominio Ficcadenti.Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia un’insufficiente, contraddittoria eillogica motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia,per manifesto contrasto con le risultanze della CTU (in punto diNumero registro generale 19024/2025Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 16898/2026Data pubblicazione 29/05/2026quantificazione del danno da rimborsare), oltre all’asserita violazione degliartt. 2051 e 2056 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 115 e 191 ess. cod. proc. civ.Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebberidotto la somma risarcibile alla ricorrente (riducendo il periodo diindennizzo da tre mesi a dieci giorni), discostandosi dalle indicazionifornite dal CTU senza adeguata motivazione, non potendo porre aconfronto le opere da eseguirsi sul lastrico solare con quelle da eseguirsiinternamente all’appartamento per ridurre la durata di queste ultime.1.1. Al di là dell’inammissibile formulazione dell’intitolazione del motivo,che fa riferimento a norme sia sostanziali che processuali, il contenuto delmotivo consente, sia pur con fatica, di comprendere che la censura siappunta sull’apparenza o assenza di motivazione nella determinazione delperiodo in cui l’immobile sarebbe inutilizzabile per l’esecuzione delle operedi intervento a carico del condominio, sia sotto il profilo della mancanza dimotivazione circa la modifica della tempistica rispetto a quanto stabilitodal c.t.u. ed avallato dal Tribunale, sia per quanto si riferisce alladeterminazione della stessa in dieci giorni.Sotto il primo profilo la Corte territoriale svolge un accertamento in fattocirca l’esorbitanza dei tempi complessivi per le lavorazioni, determinati dalc.t.u. in tre mesi, in rapporto alle opere invece necessarie all’internodell’appartamento.Tale accertamento è sorretto da una motivazione che non può certo dirsiné apparente né inesistente (nel senso stabilito da questa Corte, Cass. n.8053/14; Cass. n. 8054/14), visto che si indicano le opere interne e quelleesterne e il riferimento della determinazione del c.t.u., per quantoriportato dal giudice d’appello e non contrastato dalla parte, dellacomplessiva tempistica, per cui accertato in fatto che quelle esterne nonimplicano impossibilità di utilizzo dell’appartamento, e posto che le stessenon sono state oggetto di accoglimento della domanda da parte delNumero registro generale 19024/2025Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 16898/2026Data pubblicazione 29/05/2026Tribunale, ne deriva logicamente che quelle interne non possono cheavere una durata inferiore come stabilito dalla pronuncia impugnata.D’altro canto, seppur sia vero che il giudice - allorché intenda scostarsidalle conclusioni e motivazione del consulente - abbia l’onere di motivare,oltre a quanto sopra indicato, vale al riguardo rilevare che in sede dilegittimità la denuncia del conseguente vizio motivazionale, peraltrosempre da sottoporsi all’esame di questa Corte nei profili tuttora rilevanti(assenza o parvenza della motivazione, nel senso sopra richiamato)presuppone l’assolvimento dell’onere previsto dall’art. 366, nn. 3 e 4, cod.proc. civ., con particolare riguardo all’indicazione dei profili di fatto e, nellaspecie, non è possibile in alcun modo analizzare se le doglianze di partericorrente riguardo alla dedotta circostanza che il giudice di appello si siadiscostato dalle indicazioni fornite dal ctu poiché non è possibile rinvenirein atti la medesima.A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla concretaquantificazione della durata dei lavori interni in dieci giorni.In proposito la Corte non fornisce il benché minimo elemento volto agiustificare tale determinazione in rapporto alle opere interne, per cui laricostruzione dell’iter logico che ha consentito di giungere a tale entità nonè ricostruibile in nessuna guisa.Sotto tale profilo allora il ricorso merita accoglimento, con cassazione dellagravata sentenza e rinvio al giudice di merito, che si conformerà ai principiqui espressi e provvederà altresì alla determinazione delle spese di liteanche del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa lasentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Ancona, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 19024/2025Numero sezionale 1532/2026Numero di raccolta generale 16898/2026Data pubblicazione 29/05/2026Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data28.04.2026Il Presidente
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