CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 25036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; CLZ__ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in ragione della mancata dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato e ha disposto l'esecuzione della sentenza con la quale il Tribunale di Siracusa ha affermato la penale responsabilità dello Scariolo in ordine al delitto di cui all'art.479 cod. pen. nella forma aggravata. Il ricorso si articola in tre motivi con i quali si denunzia l'erronea applicazione delle norme processuali penali e, in particolare, si lamenta che la corte territoriale ha ritenuto l'assenza dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, così, di conseguenza, applicando la disciplina di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. che, a pena di inammissibilità, stabilisce che, nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, con l'atto di impugnazione deve essere depositato anche lo specifico atto ad impugnare, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Osserva il ricorrente che l'assenza dell'imputato, inizialmente dichiarata dal Presidente del collegio del Tribunale di Siracusa, era stata poi revocata. Sicché, sebbene sul frontespizio della sentenza del giudice di primo grado fosse stata indicata l'assenza dello Scariolo, diversamente, dagli atti del processo (puntualmente allegati), risultava che lo stesso inizialmente aveva preso parte al giudizio di primo grado, per poi, solo all'udienza del 23 giugno 2023, rinunciare a comparire. Il ricorso è manifestamente infondato. Nel caso di specie, ciò che rileva non è l'errore in cui è incorsa la corte territoriale nel ritenere l'assenza dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, quanto, piuttosto, la circostanza che nell'atto di appello manca l'indicazione del domicilio dello stesso, condizione, questa, essenziale alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di impugnazioni, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 — 02). Invero, nell'atto di appello depositato dal difensore, al quale è allegata regolare procura speciale, manca qualsiasi indicazione, anche solo attraverso un richiamo a una precedente dichiarazione o elezione, relativa al domicilio dell'imputato. Di qui, l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025 Il Consigliere estensor