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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 18547/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 68) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente generico e quindi inammissibile.

Il ricorso non specifica alcunché a supporto delle ragioni di doglianza, a fronte di una sentenza che ha già spiegato che la pena è stata irrogata in misura pari al minimo edittale quanto alla pena detentiva e leggermente superiore al minimo quanto alla pena pecuniaria, per cui non vi è spazio per un'ulteriore riduzione della pena.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 68) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente generico e quindi inammissibile. Il ricorso non specifica alcunché a supporto delle ragioni di doglianza, a fronte di una sentenza che ha già spiegato che la pena è stata irrogata in misura pari al minimo edittale quanto alla pena detentiva e leggermente superiore al minimo quanto alla pena pecuniaria, per cui non vi è spazio per un'ulteriore riduzione della pena. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18547/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris