CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24477/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28530/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. mancando, nel caso in esame, a suo avviso, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte del Vagente che consente di qualifi- care la condotta nella forma di furto consumato; con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 624-bis poiché il giudice di merito avrebbe erroneamente identificato il luogo in cui è stato commesso il fatto come "privata dimora" e, di conseguenza, avrebbe erroneamente qualificato la condotta nella fattispecie contestata; con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per non aver il giudice di merito fornito alcuna risposta alla richiesta di concessione delle circo- stanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 2. Tutti i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Rispetto al primo motivo di ricorso, va ricordatp che, secondo la consoli- data giurisprudenza di questa Corte, risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effet- tiva disponibilità della refurtiva (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088).N. 28530/2023 R.G. In linea con tale principio, la Corte territoriale ha rilevato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, il [OSCURATO:PERSONA], anche se per un periodo di tempo limitato, ha avuto la piena disponibilità del portafogli nella tasca dei suoi pantaloni e, solo in un momento successivo alla consumazione deVa condotta, il proprietario si è reso conto che gli era stato sottratto il portafogli. 3.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) e delle successive sentenze che hanno seguito tale indirizzo (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, D'Antonio, Rv. 273458), ai fini delia configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. In particolare, per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 624 bis cod. pen., devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (ri- poso, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rappprto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, non massimata sul punto; Sez. U, n. 31345 del 2017, cit.). La Corte distrettuale, in concreta applicazione di tali principi, ha correttamente qualificato la condotta nella fattispecie prevista dall'art. 624-bis cod. pen. ricono- scendo tutti gli elementi identificativi della "privata dimora" nello studio professio- nale dentistico dove è stato commesso il fatto (studio medico in cui si svolge una consistente attività professionale della proprietaria e in cui si può accedere solo con il consenso della stessa). 3.3. Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato dal momento che, diversamente da quanto dedotto con il ricorso, i giudici del gravame del me- rito hanno dato conto del loro diniego di concessione de;le circostanze attenuanti generiche valutando negativamente per l'odierno ricorrente lo specifico proposito criminoso con cui lo stesso si è introdotto nello studio medico e l'intensità del dolo con cui ha agito. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dic- tum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvi- mento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti N. 28530/2023 R.G. gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 -- 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01;) 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 28530/2023 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali