CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 1971
Cassazione n. 08831/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/04/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di uso di atto falso. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali sono stati dedotti: - la violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. e 489 cod. pen., segnatamente in relazione all'individuazione del Tribunale competente (primo motivo); - la violazione dell'art. 489 cod. pen. con riguardo alla ritenuta offensività del fatto, nonostante oggetto materiale ne fossero delle fotocopie con evidenza contraffatte che non potrebbero qualificarsi atti pubblici (secondo motivo); - la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dalla stessa norma. 2. Ad avviso del Collegio, è dirimente rilevare la non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui ha dedotto che la Corte di merito non ha argomentato compiutamente sulla sussistenza di un falso offensivo nonostante la contraffazione avesse ad oggetto copie fotostatiche evidentemente prive di autenticità. Ne deriva che il termine di prescrizione del reato (commesso il 18 luglio 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e dunque deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato non occorrendo immorare sulle censure relative alla prospettata particolare tenuità del fatto (dato che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica»: cfr. Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione