CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3326/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via XX Settembre n. 98/E, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione staccata di Salerno n. 5336/04/ 15, depositata il 5 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi-IVA - Rimborso.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 5336/12/18del 05/06/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito CBM) avverso la sentenza n. 4226/06/15 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso di somme versate a titolo di IRES e di IVA relativamente all’anno d’imposta 2006. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata,il diniego riguardava somme versate dalla società contribuente a seguito della sottoscrizione di un accertamento con adesione concernente costi non deducibili ed IVA non detraibile in ragione di operazioni soggettivamente inesistenti. 1.2. La CTR rigettava l’appello di CBM evidenziando che : a) la decisione della CTP concernente la non assoggettabilità a condizione dell’adesione all’accertamento era corretta; b) in ogni caso, non sussisteva alcuna contraddizione nella decisione impugnata, essendo l’adesione all’accertamento frutto di libera scelta della società contribuente, indipendente dagli esiti del processo penale, che non spiega alcuna rilevanza rispetto al procedimento di accertamento con adesione; c) non sussisteva la carenza di potere dirigenziale in quanto il provvedimento di diniego era stato sottoscritto dal direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di Salerno. 2. CBM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi. 3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso CBM lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., Cons. est. G.M. Nonno per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per contraddittorietà della motivazione. La ricorrente sostiene che la CTR farebbe prima riferimento all’inimpugnabilità dell’accertamento con adesione e, quindi, alla regolare sottoscrizione del diniego di rimborso, mentre la ricorrente avrebbe impugnato il diniego di rimborso e contestato la carenza di potere dirigenziale con riferimento all’atto prodromico all’adesione. 1.1. Al di là di pur rilevanti profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, il motivo è infondato. 1.2. La motivazione della CTR non è affatto contraddittoria né apparente e risponde puntualmente alla contestazione mossa dalla società contribuente con riferimento all’impugnato diniego di rimborso: poiché l’accertamento con adesione è atto non impugnabile, lo stesso non può più essere posto in discussione come vorrebbe la società contribuente, sicché il provvedimento di diniego, regolarmente sottoscritto da soggetto all’uopo legittimato, è stato legittimamente emesso. 1.3. Si tratta di motivazione congrua e logica, che ha legittimamente interpretato la domanda posta da CBM e ha chiaramente indicato le ragioni logico-giuridiche sottostanti al rigetto dell’appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1176, 2043 e 2236 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR «erroneamente ricostruito la “quaestio facti”, applicando erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio. Ovvero l’illegittimità del diniego al rimborso per la sopraggiunta pronuncia penale, e la carenza di delega degli atti di accertamento prima e di adesione poi, che sono stati presi a spunto per l’illegittimo diniego».Cons. est. G.M. Nonno 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. A parte ogni questione riguardante l’ammissibilità di un motivo di violazione di legge che si fonda sulla erronea applicazione dell’art.116 cod. proc. civ. per difetto del prudente apprezzamento della prova (cfr. Cass. S.U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 16016 del 09/06/2021), va rilevato che la ricorrente non chiarisce quali siano le disposizioni di legge violate e, soprattutto, quali siano le prove che il giudice avrebbe valutato contra legem. 2.3. Così come formulato il motivo si rivela del tutto privo di specificità. 3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR: a) violato i principi fissati da Corte cost. n. 37 del 2015, non rilevando l’inesistenza giuridica degli atti prodromici all’istanza di rimborso; b) violato il principio di equa imposizione in ragione dell’illegittimo arricchimento dell’Amministrazione finanziaria. 3.1. La complessa censura va disattesa. 3.2. Va prima di tutto evidenziato che la questione del difetto di regolare sottoscrizione dell’avviso di accertamento e dell’accertamento con adesione è stata posta da CBM, per sua stessa ammissione, solo con la memoria depositata in primo grado, sicché detta questione è preclusa in quanto tardiva. 3.3. In ogni caso, la censura avrebbe dovuto essere proposta eventualmente in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento e dell’accertamento con adesione, non certo in sede di impugnazione del diniego di rimborso, laddove tale questione è all’evidenza inammissibile. 3.4. Né vale contestare l’illegittimo arricchimento dell’Amministrazione finanziaria e la violazione del principio dell’equa imposizione, non essendosi la società contribuente doluta della Cons. est. G.M. Nonno contestata nullità degli accertamenti nell’unica sede competente, quella dell’impugnazione avversodetti atti. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.1. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 907.538,34. 4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 10.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente