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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10722/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 25.3.2025 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone in data 31.1.2023 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il ricorso contesta che nella condotta dell'imputato fosse realmente ravvisabile l'abitualità delle sue frequentazioni con pregiudicati, laddove, invece, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01); Tenuto conto che, nella prospettiva sopra delineata, la sentenza impugnata ha adeguatamente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, la pluralità dei contatti da lui avuti con pregiudicati (almeno sei), il tempo relativamente concentrato della frequentazione (nove mesi) e le modalità degli incontri, evocative in buona parte dei casi di una precedente programmazione; Considerato che il ricorso si limita a riproporre le medesime doglianze rappresentate nell'atto di appello e già congruamente disattese dai giudici di secondo grado con una motivazione appropriata, rispetto a cui le censure difensive non oppongono elementi suscettibili di determinare una modifica della decisione impugnata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 25.3.2025 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone in data 31.1.2023 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il ricorso contesta che nella condotta dell'imputato fosse realmente ravvisabile l'abitualità delle sue frequentazioni con pregiudicati, laddove, invece, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01); Tenuto conto che, nella prospettiva sopra delineata, la sentenza impugnata ha adeguatamente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, la pluralità dei contatti da lui avuti con pregiudicati (almeno sei), il tempo relativamente concentrato della frequentazione (nove mesi) e le modalità degli incontri, evocative in buona parte dei casi di una precedente programmazione; Considerato che il ricorso si limita a riproporre le medesime doglianze rappresentate nell'atto di appello e già congruamente disattese dai giudici di secondo grado con una motivazione appropriata, rispetto a cui le censure difensive non oppongono elementi suscettibili di determinare una modifica della decisione impugnata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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