CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 22768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4223/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42S04 F952W), in proprio e quale presidente dell’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, e Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E BONIFICA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di NOVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - Sanzioni amministrative – Derivazione acqua pubblica – Istanza di concessione R.G.N. 4223/21 C.C.12/07/2023 avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1082/2020, pubblicata il 25 novembre 2020, notificata il 18 dicembre 2020; udita la relazione d ella causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ordinanza n. 21/2018, emessa il 20 giugno 2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Novara ingiungeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di obbligato principale, e dell’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, in qualità di obbligato solidale, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l’importo di euro 20.030,00, a seguito di contestazione, ad opera della Polizia provinciale di Novara, della violazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 152/2006, fattispecie sanzionata ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge regionale Piemonte n. 3/2009, essendo stato accertato che l’Associazione aveva concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. una derivazione d’acqua dal canale “[OSCURATO:PERSONA] di Oleggio” ad uso extra-irriguo, benché fosse priva dell’originario titolo concessorio per tale uso. 2.– Con ricorso depositato il 28 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica proponevano opposizione contro tale ordinanza-ingiunzione, davanti al Tribunale di Novara. [OSCURATO:PERSONA] di Novara resisteva all’opposizione, chiedendo che l’ordinanza-ingiunzione fosse confermata. Il Tribunale adito, con sentenza n. 613/2019, depositata il 18 luglio 2019, notificata il 27 novembre 2019, respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava l’ordinanza-ingiunzione opposta. 3.–Con ricorso depositato il 20 dicembre 2019, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, i quali lamentavano: che la sentenza di primo grado era nulla; che, in ogni caso, essa doveva essere integralmente riformata, in quanto lacontestazione era inesistente, poiché difettava l’elemento soggettivo dell’illecito; che vi era la carenza della sua legittimazione, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] era subentrata nel rapporto, ma era priva della possibilità di incidere sullo stesso, essendo la condotta posta in essere dall’estinto [OSCURATO:PERSONA]; che, in subordine, la misura della sanzione doveva essere ridotta. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, la quale chiedeva che l’appello fosse rigettato, facendo proprie le valutazioni già espresse dal Tribunale. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia di primo grado impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che era documentato in atti che – benché l’attività di attingimento d’acqua dal canale “[OSCURATO:PERSONA]”, a cura della Balchem, fosse stata consentita in forza di contratto di fornitura d’acqua a scopo industriale stipulato il 13 dicembre 2002 dalla società con il Consorzio irriguo della [OSCURATO:PERSONA] di Oleggio, con validità fino al 31 dicembre 2017 –, tuttavia, detta derivazione d’acqua a scopo industriale e antincendio era attuata senza che di tale utilizzo extra-irriguo vi fosse traccia nel titolo originario di concessione; b ) che, al momento del sopralluogo e a decorrere dal gennaio 2013, l’[OSCURATO:PERSONA] era subentrata nella titolarità della concessione di derivazione d’acqua ed era, per l’effetto, pienamente legittimata a richiedere l’autorizzazione per l’uso extra-irriguo in favore di Balchem; c) che la contestazione della violazione amministrativa atteneva, non al momento genetico contrattuale dell’uso non autorizzato, ma alla situazione di fatto non contestata, come riscontrata al momento del sopralluogo, ossia alla derivazione in atto, acconsentita dal titolare della concessione, che peraltro non aveva mai negato di aver percepito il corrispettivo per l’attingimento d’acqua da parte di Balchem; d) che [OSCURATO:PERSONA] non si era prontamente attivata per regolarizzare la concessione di derivazione per usi extra-irrigui, sicché doveva essere esclusa la sua buona fede; e) che non solo [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole delle derivazioni ad uso extra-irriguo presenti e in essere, nonché della loro fonte anche contrattuale, ma aveva altresì ammesso che le stesse esigevano comunque un’autorizzazione, non insita nella concessione e non ancora rilasciata, tanto che instava per ottenere unprovvedimento definitivo di sanatoria, con contestuale autorizzazione alla prosecuzione provvisoria dei prelievi, provvedimento adottato con determina n. 419/2014 del 21 febbraio 2014, che appunto autorizzava provvisoriamente [OSCURATO:PERSONA] ai prelievi di cui all’allegato A (tra cui quello a favore di Balchem), subordinandone l’efficacia, non solo al pagamento dei canoni arretrati, ma anche all’invio di documentazione tecnica e integrativa, indicante l’ubicazione cartografica, la serie storica dei volumi prelevati nonché le caratteristiche e le modalità di presa sui canali demaniali; f ) che la sentenza penale passata in giudicato di assoluzione per il reato di peculato si limitava ad escludere l’esistenza dell’elemento soggettivo del dolo, ma non comportava anche l’assenza di colpa; g) che non vi era alcun motivo atto a giustificare il ridimensionamento dell’entità della sanzione irrogata. 4.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica. [OSCURATO:PERSONA] di Novara ha resistito con controricorso. 5.– Le parti hanno presentato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omessa considerazione, da parte della Corte di merito, dei seguenti fatti: a) l’utilizzazione d’acqua a scopo extra-irriguo da parte di [OSCURATO:SOCIETA], per effetto di una convenzione del 13 dicembre 2002, sottoscritta tra essa e il Consorzio irriguo della [OSCURATO:PERSONA] di Oleggio, che in allora gestiva tale corso d’acqua poi confluito in [OSCURATO:PERSONA], quale suo distretto autonomo, come sarebbe emerso dalla sentenza del Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Torino n. 244/2020 del 25 febbraio 2020; b) il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nella concessione di derivazione dalla “[OSCURATO:PERSONA]” solo dal 10 gennaio 2013; c ) la richiesta di regolarizzazione dei prelievi, inviata da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] il 25 agosto 2013; d) la determinazione dirigenziale n. 419 del 21 febbraio 2014, con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva consentito ad [OSCURATO:PERSONA] la prosecuzione della derivazione in essere; tutti fatti idonei ad escludere l’illiceità della condotta addebitata ad [OSCURATO:PERSONA] di approvvigionamento appannaggio di attività industriali mediante uso d’acqua concessa a scopi irrigui. 1.1.–Il motivo è inammissibile. Infatti, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. vigente ratione temporis (appli cabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomen tativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6018 del 28/02/2023; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo di escludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia. Peraltro, i fatti addotti non sono stati trascurati, ma sono stati reputati irrilevanti, avendo la Corte territoriale sostenuto che, nonostante l’attività fosse stata consentita in forza di contratto di fornitura d’acqua a scopo industriale, stipulato il 13 dicembre 2002, con validità sino al 31 dicembre 2017, tra il Consorzio irriguo della [OSCURATO:PERSONA] di Oleggio – cui era subentrata [OSCURATO:PERSONA] – e la Balchem, tuttavia, la derivazione d’acqua dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, a scopo industriale e antincendio, era avvenuta senza che di tale utilizzo extra-irriguo vi fosse cenno nel titolo originario di concessione. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, 3, 4 e 11 della legge n. 689/1981 nonché dell’art. 7 della legge regionale Piemonte n. 3/2009, con la conseguente violazione dei principi di affidamento nella legalità dell’azione amministrativa e di buona fede, per avere la Corte distrettuale reputato legittima l’applicazione della sanzione, nonostante l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], per essersi questa tempestivamente attivata ai fini di regolarizzare gli usi extra-irrigui del canale “[OSCURATO:PERSONA] di Oleggio”, non appena subentrata nella concessione dal Comune di Oleggio. Sicché vi sarebbero stati tutti gli elementi per configurare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in termini di buona fede, in ragione dell’affidamento dalla medesima riposto nell’esercizio di una propria facoltà legittima. In subordine, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuto tenere conto delle menzionate circostanze, quali ra gion i sufficientiper la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione entro i limiti minimi. 2.1.–La censura è infondata. Sul piano normativo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Il secondo comma della citata disposizione stabilisce che, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. Alla luce di tale dettato normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente precisato che, al fine di imputare l’illecito amministrativo all’autore della condotta sanzionata, è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dall’autore dell’infrazione e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente sia incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020; Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 720 del 15/01/2018). Pertanto, l’esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4328 del 13/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 3505 del 06/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 16320 del 12/07/2010; Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007; Sez. 1, Sentenza n. 9862 del 28/04/2006). Orbene, in proposito, la Corte d’appello ha puntualizzato che, all’esito della comunicazione inviata dalla Regione Piemonte il 14 agosto 2012, le comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] indirizzate all’Amministrazione provinciale di Novara del 9 gennaio 2013, del 23 agosto 2013 e del 18 settembre 2013, anche in risposta alle richieste inoltrate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara del 28 gennaio 2013, cui seguiva il sollecito del 3 giugno 2013, avevano suffragato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente consapevole delle derivazioni ad uso extra-irriguo presenti, nonché della loro fonte anche contrattuale. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha , altresì , rilevato che da tali comunicazioni poteva evincersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso che dette derivazioni esigevano comunque un’autorizzazione non insita nella concessione già rilasciata, tanto che instava per ottenere un “provvedimento definitivo” di sanatoria, con contestuale autorizzazione alla prosecuzione provvisoria dei prelievi. La Corte di merito ha, inoltre, aggiunto che il provvedimento adottato con la determina n. 419/2014 del 21 febbraio 2014 aveva autorizzato provvisoriamente [OSCURATO:PERSONA] ai prelievi, subordinando però l’efficacia del provvedimento al pagamento dei canoni arretrati e all’invio di documentazione tecnica integrativa. Sicché, in ragione del rilievo riposto nei fatti esaminati (e prima indicati), la Corte distrettuale ha affermato: a) che [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente consapevole dell’illeceità della sua condotta; b) che non si fosse attivata tempestivamente per porvi rimedio. In conseguenza deve essere escluso che si sia integrato il presupposto della buona fede: ossia il convincimento della liceità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] e il compimento, a cura del trasgressore, di ogni iniziativa possibile, atta a conformarsi al precetto violato. Tanto chiarito, all’esito dell’argomentata e articolata indagine effettuata dalla Corte territoriale, nessun sindacato può essere compiuto in questa sede sul merito delle ragioni addotte per negare l’integrazione della buona fede. Ed invero, la valutazione in ordine all’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede (ovvero agli elementi che ne precludono la ricorrenza), quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti dell’omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14884 del 11/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 4830 del 23/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 8788 del 12/05/2020; Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 20866 del 29/09/2009; Sez. 1, Sentenza n. 20776 del 26/10/2004). 3.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti,, in solido alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto d