CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23235-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via Settembrini 30; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3560/2019 pubblicata il 9 dicembre 2019. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigettodel ricorso; sentito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il qualesi è riportato alle sue conclusioni scritte; udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e l’eventuale rimessione alla Corte cost ituzionale della questione di legittimità costituzionale della legislazione in tema di sospensione feriale dei termini processuali nella parte in cui prevede che questa non operi nelle cause di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Roma dolendosi che, all’atto della cessazione del servizio presso il CNR, il datore di lavoro, invece che consegnarle tutti i buoni postali accantonati per formare la provvista della sua indennità di anzianità ex art. 13 legge n. 70 del 1975, ne avesse trattenuti alcuni per pagare la ritenuta d’acconto corrispondente in qualità di sostituto d’imposta, così sottraendole gli interessi che detti buoni avrebbero prodotto e senza domandarle se non preferisse pagare lei direttamente la somma necessaria. Essa ha chiesto, quindi, la condanna di controparte a restituirle gli importi illegittimamente prelevati mediante incasso dei buoni postali non ancora scaduti alla data del prelievo o, in via subordinata, a pagarle gli importi dei singoli buoni alla loro scadenza. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4706/2017, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]Agazio ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3560/2019, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA]Agazio ha presentato ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il CNR ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività delricorso avanzata da parte controricorrente. Detto ricorso è stato notificato a mezzo PEC l’8 settembre 2020, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 dicembre 2019. Non è contestato che trovi applicazione il c.d. termine lungo di impugnazione e che, nella specie, questo sia di sei mesi. Pertanto, la detta notifica, per essere tempestiva, sarebbe dovuta avvenire entro il 9 giugno 2020. Nel corso del 2020, in ragione della nota vicenda collegata alla diffusione del c.d. COVID, gli artt. 83 d.l. n . 18 del 2020 e 36 d.l. n. 23 del 2020 hanno complessivamente previsto (rispettivamente il primo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il secondo dal 15 aprile all’11 maggio 2020) la sospensione dei termini per il compimento di “qualsiasi” atto dei procedimenti civili (quindi anche in materia lavoristica) e penali dal 9 marzo all’11 maggio. Ne deriva che, nella presente controversia, il termine del 9 giugno 2020 era slittato al 12 agosto 2020. Inoltre, deve considerarsi che, nelle liti che riguardanoi rapporti compresi fra quelli indicati dagli artt. 409 e 442 c.p.c., non è applicabile il regime dellasospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale . Questa regola è stata estesa dalla giurisprudenza alle ipotesi in cui,pur non venendo in rilievo i rapporti menzionati dall’art. 409 c.p.c. o dall ’ art. 442 c.p.c., una causa sia stata trattata con il rito del lavoro, in quanto il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e, dunque, detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo deitermini per la proposizione dell ’ impugnazione, secondo il regime previsto dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969 (Cas s., Sez. L, n. 21442 del 16 agosto 2019). Nella specie, deve affermarsi, allora, che il ricorso è stato notificato tardivamente. 2)Il difensore della ricorrente ha chiesto in udienza la rimessione alla Corte costituzionale della questione della legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., della legislazione in tema di sospensione feriale dei termini processuali nella parte in cui prevede che questa non operi nelle cause di lavoro. L’eccezionenon merita accoglimento. Infatti, è stato già chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. , dell ’ art. 3 della legge n. 742 del 1969, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, dovendosi ritenere la norma inidonea a ledere i diritti di difesa dei pubblici dipendenti, e ciò tanto più in riferimento al termine (ora semestrale) c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che consente, nella prospettiva di una ordinata programmazione della propria attività, un adeguato lasso di tempo per l’impugnazione del difensore(Cass., Sez. L, n. 21003 del 16 ottobre 2015). Queste considerazioni sono da ritenere del tutto condivisibili pure con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost., in quanto non risulta siano stati violati i principi del c.d. giusto processo e del contradditorio tra le parti in condizioni di parità, essendosi svolti i precedenti gradi di questo giudizio davanti ad un giudice terzo ed imparziale. In particolare, deve rilevarsi che, nella specie, la difesa della ricorrente ha potuto beneficiare di ulteriore tempo per redigere e depositare il ricorso poiché, nel corso del 2020, in ragione della diffusione del c.d. COVID, gli artt. 83 d.l. n. 18 del 2020 e 36 d.l. n. 23 del 2020 hanno previsto (rispettivamente il primo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il secondo dal 15 aprile all’11 maggio 2020) la sospensione dei termini per il compimento di “qualsiasi” atto dei procedimenti civili. Soprattutto, si evidenzia che, in condizioni normali, ovvero in assenza della sospensione imposta dalla menzionata epidemia, l’impugnazione avrebbe dovuto essere comunque proposta entro il 9 giugno 2020, senza che, quindi, potesse venire in questione la problematica della sospensione feriale dei termini processuali. Inoltre, non può non tenersi conto del diritto della P.A. controricorrente a ritenere concluso il procedimento giudiziario una volta decorsi i termini per impugnare la sentenza di appello. In quest’ottica, l’esclusione delle cause di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si spiega con la particolare rilevanza del relativo contenzioso, che giustifica, nell’ottica della ragionevole durata dello stesso, l’esclusione della detta sospensione. 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile perché tardivo. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo per laricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; -dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il