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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20658/2026

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no di voler riceverele notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indi-rizzi di posta elettronica certificata indicati- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente della giunta regionale protempore; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Mini-stro pro tempore, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in personadel Ministro pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 543/2021, deposi-tata il 7/4/2021.1 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deDla 2ta 5pu/b3b/lic azione 18/06/20262026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Nell'aprile del 2004 il Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali pubblicava un avviso (n. 2) per la presentazione di progetti dafinanziare nell'ambito della seconda fase di attuazione dell'iniziativacomunitaria EQUAL, finalizzata ad arginare tutte le forme di discri-minazione all'interno del mercato del lavoro.Con riferimento a tale avviso, la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di ca-pofila di una partnership di sviluppo (PS), composta da altri 5 sog-getti giuridici (Università degli Studi di Teramo, ENAP Puglia, CNOS-Regione [OSCURATO:PERSONA] un progetto denominato OLTRE (Organizzazione la-vorativa tramite rete di eccellenza).[OSCURATO:PERSONA], con la determina del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1196,ammetteva al finanziamento tale progetto e, successivamente, indata 31/1/2005, riconosceva per la sua realizzazione un importo dieuro 681.265,62.A seguito di verifiche effettuate dalla Direzione provinciale dellavoro, concluse nel mese di aprile 2010, risultava non dovuto l'im-porto di euro 215.543,51.Con determinazione n. 113 del 13/6/2012, la Direzione politichefronti di Nexus dell'importo sopraindicato.2.

Tale provvedimento veniva impugnato dalla Nexus dinanzi alTar [OSCURATO:PERSONA], che, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], declinava la propriagiurisdizione in favore del Giudice ordinario territorialmente compe-tente, ossia il Tribunale dell'Aquila.2 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla Nexus, chededuceva: l'incompetenza di un organismo periferico del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali a determinare l'ammontare del fi-nanziamento; l'incompetenza del servizio che aveva provveduto allaredazione della determinazione; la violazione dei principi in materiadi esercizio del potere di autotutela; il difetto di motivazione e lacarenza di istruttoria; il difetto di legittimazione passiva di Nexus, inquanto solo una minima parte, pari a circa euro 32.000,00 dellesomme ritenute non dovute, poteva ascriversi alla Nexus, destinata-ria, invece, del provvedimento di restituzione unicamente nella vestedi rappresentante capofila della PS.3.

Per quel che ancora qui rileva, il Tribunale dell'Aquila rigettavala domanda, evidenziando che risultava «che l'unico interlocutoredella Regione [OSCURATO:PERSONA] è il partner designato, per conto di tutti i com-ponenti della PS, che è il responsabile della gestione del progetto erappresentante dell'intera PS».4.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Nexus, dedu-cendo, per quel che ancora qui rileva, con il quarto motivo, che ilruolo di referente all'interno della partnership, da essa ricoperto, nonera sufficiente a comportare una richiesta di restituzione unicamentenei suoi riguardi.5.

La Corte d'appello, con sentenza n. 543/2021, depositata il7/4/2021, rigettava l'appello.In particolare, con riferimento al quarto motivo di gravame, re-putava sussistere la legittimazione passiva della Nexus anche ri-spetto alle voci di spesa riconducibili ad altri soggetti facenti parteintegrale della PS.In realtà, ad avviso della Corte d'appello, con la sottoscrizionedell'accordo di cooperazione del 22/4/2005, la Nexus aveva espres-samente assunto il ruolo di rappresentante delle altre.3 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026Nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] l'unico soggetto interlocu-tore, e quindi tenuto alla restituzione delle somme non dovute, eraproprio la Nexus, a cui era fatta salva in ogni caso la possibilità diagire successivamente nei confronti di tutte le altre componenti dellapartnership, per conseguire dalle stesse il ristoro di quanto era statatenuta a corrispondere alla Regione per ogni loro singola inadem-pienza.6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laNexus s.r.l.7.

Sono rimasti intimati la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero del La-voro e delle [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce «l'omessoesame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., per avere la Corte d'appello dell'Aquila omesso di esaminarel'avviso 02 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del lavoro e delle politichesociali (da pagina 5 a pagina 16)».Per la ricorrente la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminareun fatto decisivo costituito dall'avviso n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali.La Corte territoriale si sarebbe soffermata esclusivamente sullasottoscrizione del contratto di cooperazione tra partner, ma nonavrebbe esaminato l'avviso sopraindicato, che, però, costituisce lexspecialis della procedura svolta per l'assegnazione delle somme.In particolare, dalle varie disposizioni dell'avviso dovrebbe desu-mersi con chiarezza il ruolo della Nexus rispetto alla PS (Partner-ship), alla Regione [OSCURATO:PERSONA] e ai terzi in generale.In particolare, dall'esame congiunto dell'avviso e dell'accordo dipartnership dovrebbero emergere riferimenti sempre relativi alla PS,4 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026ovvero alla pluralità di soggetti coinvolti nella realizzazione del pro-getto approvato.Il rapporto della Nexus «con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e con gli altrisottoscrittori della partnership» dovrebbe configurarsi «quale man-dato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., ovvero il rappresentanteagisce in nome e per conto dei mandanti e su di essi ricadono glieffetti giuridici del rapporto».2.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamentala «violazione e/o falsa applicazione in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c. e agliartt. 1362, commi 1 e 2, 1363, 1366 e 1370 c.c., per avere la Corted'appello dell'Aquila violato i canoni legali di ermeneutica contrat-tuale, rispetto all'avviso 02 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del lavoro edelle politiche sociali (da pagina 10 a pagina 14).Per la ricorrente, poiché l'avviso è un atto unilaterale a contenutoprovvedimentale, deve applicarsi, in ordine al contenuto regolatoriodell'atto, la regola ermeneutica dell'interpretazione letterale secondobuona fede, a tutela dell'affidamento dei partecipanti, ex artt. 1362,comma 1, 1366 e 1370 c.c.Inoltre, in relazione al contenuto attributivo, di carattere sostan-ziale e finale, dovrebbe applicarsi il criterio della interpretazionecomplessiva delle clausole, per tener conto degli interessi concreti dientrambe le parti del futuro contratto.Applicando i canoni legali di ermeneutica contrattuale all'avviso,non si individuerebbe alcuna responsabilità patrimoniale esclusivadella Nexus.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c. e agli artt. 1362,commi 1 e 3, 1363, 1366 c.c. e 1703 e 1704 c.c., per avere la Corte5 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026d'appello dell'Aquila violato i canoni legali di ermeneutica contrat-tuale rispetto all'accordo di cooperazione per la costituzione dellapartnership di sviluppo relativa alla gestione dell'iniziativa comunita-ria [OSCURATO:PERSONA] Fase (da pagina 14 a pagina 20)».Dal tenore dell'accordo di cooperazione emergerebbe che non erastato creato un nuovo soggetto giuridico, mentre «ognuno degli ade-renti alla partnership aveva (ed ha) mantenuto la propria identità ele proprie responsabilità rispetto alla realizzazione del progetto OL-TRE».In particolare, dall'accordo emerge che «[OSCURATO:SOCIETA]. stipulerà innome e per conto della partnership».Pertanto, si tratterebbe di un mandato con rappresentanza aisensi e per gli effetti degli artt. 1703 e 1704 c.c.In forza di tale principio, «gli effetti dell'attività giuridica posta inessere dal mandatario con rappresentanza si riversano direttamentenella sfera giuridica del mandante, con la conseguenza che l'attivitàposta in essere dal mandatario è immediatamente riferibile al man-dante medesimo e si considera come svolta direttamente da questoper effetto della contemplatio domini».In sostanza, la Nexus non agiva in qualità di mandataria senzarappresentanza.4.

I motivi primo, secondo e terzo, che vanno esaminati congiun-tamente, per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.5.

In sostanza, la ricorrente chiede una nuova e diversa interpre-tazione delle clausole contrattuali, relative al contratto di rete stipu-lato tra le parti dell'accordo di partnership, diversa rispetto all'ese-gesi effettuata dalla Corte d'appello, che però si rivela del tutto plau-sibile e fondata sull'analisi concreta dell'accordo negoziale.Va, peraltro, osservato che la Corte territoriale ha tenuto contoanche dell'avviso n. 2 del 2004, con il quale è stata indetta la gara6 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026relativa alla presentazione di progetti da finanziare per iniziativa co-munitaria.È sufficiente leggere la prima parte della sentenza della Corted'appello dell'Aquila, ove si rinviene che «nel mese di aprile 2004, ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso(individuato con il n. 2) per la presentazione di progetti da finanziarenell'ambito della seconda fase di attuazione dell'iniziativa comunita-ria EQUAL finalizzata ad arginare tutte le forme di discriminazioneall'interno del mercato del lavoro».6.

La ricorrente ha trascritto diligentemente il contenuto dell'ac-cordo di cooperazione.In particolare, al punto 1 dell'accordo si legge che «le responsa-bilità di indirizzo e gestione della partnership sono affidate a NexusS.r.l. che rappresenterà il raggruppamento stesso nei confronti dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] e di ogni altro Soggetto pubblico privato per tuttociò che concerne la procedura concorsuale in oggetto e per l'attua-zione del citato [OSCURATO:PERSONA]».Soprattutto, al punto

1.1. si precisa che «[OSCURATO:SOCIETA]. stipulerà innome e per conto della partnership con ogni più ampio potere con lapromessa de rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali».Allo stesso modo si prevede al punto

1.4. che «all'uopo al rap-presentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. […] che accetta, viene conferitoincarico con il quale: a) è autorizzato in nome e per conto della part-nership […] tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari perl'affidamento, la gestione e l'esecuzione del Progetto approvato».Si precisa anche al punto d) che «ogni partner sarà responsabiledelle attività di propria pertinenza e di tutte le operazioni a questeconnesse sino all'estinzione di ogni obbligazione».Con l'ulteriore precisazione al punto E per cui «eventuali inadem-pienze o omissioni da parte dei partner comporteranno l'impossibilità7 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026da parte del soggetto referente di rendicontare alle amministrazionicompetenti, di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalla part-nership e quindi di corrispondere ai partner gli ammontari di loropertinenza, e che provocheranno un danno alla struttura complessivadell'iniziativa, daranno origine a misure di indennizzo a gravare suifondi destinati allo stesso partner, definite di volta in volta congiun-tamente con gli altri membri della PS».7.

Alla stregua di tali clausole, dunque, risulta plausibile l'inter-pretazione fornita dalla Corte d'appello dell'Aquila, che ha ritenutosussistere un'ipotesi di mandato con rappresentanza, in cui la man-dataria, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]., ha svolto il ruolo di interlocutrice esclu-siva nel rapporto tra le società facenti parte del contratto di rete e laRegione [OSCURATO:PERSONA].Ha chiarito, infatti, la Corte territoriale che con «la sottoscrizionedel suddetto atto [accordo di cooperazione per la sua costituzionedel 22 aprile 2005] l'odierna appellante ha espressamente assunto ilruolo di rappresentante delle altre consorziate anche processual-mente (cfr. punti 1.3.) nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] “per tuttele operazioni ed atti di qualsiasi natura dipendenti dalla proceduraconcorsuale e dall'esecuzione del progetto OLTRE”… Fino all'estin-zione di ogni rapporto inerente lo stesso” fatta salva la possibilità perl'ente territoriale di “far valere direttamente le responsabilità facenticapo a ciascun partner”».Pertanto, per la Corte distrettuale ne deriva che per la RegioneAbruzzo «l'unico soggetto interlocutore non poteva (e non può) cheessere la [OSCURATO:SOCIETA].», con la conseguenza che «nei confronti dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] l'unico soggetto interlocutore (e quindi tenuto allarestituzione di somme non dovute) è [OSCURATO:SOCIETA]., a cui è fatta in ognicaso salva la possibilità di agire successivamente nei confronti ditutte le altre componenti della partnership per conseguire dalle8 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026stesse il ristoro di quanto è stata tenuta a corrispondere alla Regioneper ogni loro singola inadempienza».8.

Tale interpretazione, peraltro, risulta perfettamente aderentealla disciplina dei contratti di rete, pur se prevista espressamentesoltanto a partire dal decreto-legge del 10/2/2009, n. 5, convertitoin legge 9/4/2009, n. 33, art. 3, comma 4-ter, a mente del quale«con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitarein comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi og-getti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativae la competitività sul mercato.

Il contratto è redatto per atto pubblicoo per scrittura privata autenticata, e deve indicare: […] c) l'indivi-duazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione deidiritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e lemodalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attra-verso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune […]».La disciplina è stata successivamente modificata prevedendosi, apartire dal 15/8/2009 sino al 31/12/2009, che «salvo che sia diver-samente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresen-tanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto mede-simo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubblicheamministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di ga-ranzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di pro-mozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema im-prenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione,previsti dall'ordinamento».Successivamente, il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge n.5 del 2009, a decorrere dal 31/7/2010 sino al 11/8/2012, si soffermaanche sul soggetto rappresentante le altre imprese facenti partedella partnership, prevedendo che il contratto deve indicare «se ilcontratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la9 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio diorgano comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti ofasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a talesoggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla suaeventuale sostituzione durante la vigenza del contratto».8.1.

In dottrina, si è evidenziato che i contratti di rete sono statiintrodotti nell'ordinamento giuridico, per l'eccessiva rigidità di altristrumenti contrattuali: il contratto di consorzio richiedeva necessa-riamente la creazione di organizzazione comune; l'utilizzo del GEIE(Gruppo europeo di interesse economico) necessitava di almeno duemembri che avessero l'amministrazione centrale e/o esercitassero laloro attività economica in Stati diversi dell'Unione europea; le ATIerano costituite per la realizzazione di una singola opera o affarecomplesso.Con l'introduzione del contratto di rete il legislatore ha perse-guito, dunque, due obiettivi: da un lato, creare uno strumento giuri-dico utilizzabile per quasi tutte le forme di collaborazione tra im-presa, superando le rigidità offerte dei precedenti istituti; dall'altro,una struttura giuridica molto flessibile, ma organizzata intorno ad unprincipio fermo, ossia che la formazione di una delle imprese deveavvenire sulla base di un programma chiaramente enunciato, condi-viso fra i contraenti e monitorabile in fase di attuazione.Va chiarito che il contratto di rete, di natura atipica ed elastica,può svilupparsi in base ad una triplice modalità:1) la rete-contratto,caratterizzata da un'organizzazione minima, dotata solamente deglielementi costitutivi del contratto di rete, che non prevede l'istituzionedi un fondo patrimoniale, né la nomina di alcun organo comune de-putato alla gestione dell'attività della rete (sono solo facoltativi sia ilfondo comune che la nomina del rappresentante);2) rete-organizza-zione, connotata dalla presenza del fondo patrimoniale e/o dell'or-10 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026gano comune, priva di soggettività giuridica propria, ma comunquecaratterizzata da un regime di responsabilità - per le obbligazioniassunte in relazione al programma di rete - limitato esclusivamenteal fondo comune; 3) rete-soggetto, provvista di fondo patrimonialee di organo comune, dotata di una propria e autonoma soggettivitàgiuridica.Nel caso di specie, ci si trova dinanzi alla prima ipotesi di rete-contratto, ma diretta ad un'attività da espletarsi nei confronti di terzi,svolgendo un'attività esterna (non risultando la costituzione di unfondo patrimoniale).

La mancata previsione di un fondo comune de-termina un regime di responsabilità patrimoniale illimitata dei singolipartecipanti per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attivitàdella rete, anche quando sia stato istituito un organo comune.All'organo comune – costituito da una delle società che compon-gono la rete ‒ può essere attribuita anche la rappresentanza degliimprenditori partecipanti alla rete; in tal caso lo stesso potrà, all'oc-correnza, formulare proposte in nome e per conto di questi ultimi,come avviene nell'associazione temporanea di imprese, e vincolarsidirettamente con i propri atti.Solo nel caso di costituzione del fondo patrimoniale, valgono leregole dei consorzi, in quanto compatibili, di cui agli artt. 2614 e2615, 2º comma, c.c., richiamato dall'art. 3, comma 4-ter, del de-creto-legge n. 5 del 2009 (ma nella specie non si menziona alcunfondo patrimoniale).Del tutto peculiare è il rapporto tra rete-contratto e P.A. nell'am-bito dei contratti pubblici.9.

Soprattutto, deve tenersi conto della disciplina dell'ATI cui, nelcorso del tempo, è stata equiparata quella relativa ai contratti di rete.9.1.

È sufficiente soffermarsi sull'art. 13 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa.

Statuto delle11 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026imprese), che, al comma 2, lettera b), indica alla PA, tra i principiidonei a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese,quello di «semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni framicro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni tempora-nee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito delladisciplina che regola la materia dei contratti pubblici» (v. anche art.2 comma 1, lettera n): «promozione di politiche volte all'aggrega-zione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle retidi imprese»).9.2.

E', poi, intervenuta sul punto la decisione della Commissioneeuropea del 26/1/2011, n. 8939, in tema di aiuti di Stato, sostegnoa favore della costituzione di reti di imprese, ove si è chiarito che la«particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti man-tengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico […] Questa nuovafigura giuridica lascia alle imprese la libertà di decidere quale tipo dicooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporre alcuna formadi obbligo strutturato, come istituzione di un fondo o altre forme difusione», in quanto «il contratto definisce un programma comune…con il quale le società partecipanti mirano ad accrescere, individual-mente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propriacompetitività sul mercato».9.3.

A seguire, la delibera di segnalazione n. 2 del 27/9/2012dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che definisce «lemisure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure digara per l'aggiudicazione di contratti pubblici», in quanto le disposi-zioni di legge intervenute non chiarivano le modalità con le quali sipotesse concretamente realizzare la partecipazione delle reti di im-prese ai contratti pubblici.9.4.

Ci si può soffermare sull'art. 34, comma 1, lettera e-bis, invigore dal 19/12/2012, che individua tra i soggetti ammessi a par-12 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026tecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche«le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensidell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si ap-plicano le disposizioni dell'art. 37»; il rimando all'art. 37 del d.lgs. n.163 del 2006 riguarda proprio la disciplina dell'associazione tempo-ranea di imprese.9.5.

Sulla medesima linea si pone l'art. 48 comma 14, del d.lgs.n. 50 del 2016, per il quale «[l]e disposizioni di cui al presente arti-colo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazionealle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese ade-renti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f)».Pertanto, alle imprese aderenti al contratto di rete viene appli-cato il comma 12 dell'art. 48 cit., per cui «ai fini del raggruppamentotemporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unicodetto mandatario».Proprio l'ipotesi verificatasi nella specie, trattandosi di mandatocon rappresentanza, come dedotto nel motivo di ricorso.10.

Allo stesso modo deve farsi applicazione del comma 15 delloart. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, per il quale «[a]l mandatario spettala rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti neiconfronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti diqualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, oappaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilitàfacenti capo ai mandanti», con ulteriore precisazione, nel comma 16dell'art. 48, che «il rapporto di mandato non determina di per séorganizzazione o associazione degli operatori economici riuniti,13 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali».Come si vede, la disciplina del contratto di cooperazione oggettodel presente giudizio è sostanzialmente sovrapponibile alla disciplinagenerale degli accordi di rete di cui al comma 14 dell'art. 48 del d.lgs.n. 50 del 2016, che richiama il comma 15 del medesimo articolo.Gli stessi principi sono stati individuati anche nell'art. 37, commi16 e 17, del d.lgs. n. 163 del 2006.Da ultimo, anche l'art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023ribadisce che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, an-che processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appal-tante, fino all'estinzione di ogni rapporto, mentre la stazione appal-tante può far valere direttamente responsabilità facenti capo ai man-danti.11.

Di qui, la correttezza dell'interpretazione resa dalla Corted'appello dell'Aquila, che ha correttamente valorizzato la rappresen-tanza, anche processuale del mandatario, e quindi della [OSCURATO:SOCIETA].,nei confronti della stazione appaltante, e quindi della Regione Abruz-12.

Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di questa Corte,formatasi in materia di ATI, per cui la rappresentanza processualeesclusiva spetta alla mandataria, ma nei limiti dei rapporti con lastazione appaltante, e non con riferimento ai terzi estranei al rap-porto (Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29737; Cass., sez. 2, 20/5/2010, n. 12422), e soprattutto in relazione alle operazioni collegateall'appalto.13.

Valgono dunque i principi generali ormai dettati costante-mente da questa Corte in materia di ATI.Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea unsoggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti (Cass.,14 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026sez. 5, 24/2/2025, n. 4753), come nel caso del consorzio con attivitàesterna di cui all'art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti man-tengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contrattocontenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatoriinter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certodichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo (Cass., sez.1, 19/4/2024, n. 10591), mantenendo autonoma personalità giuri-dica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396,che sottolinea l'autonomia operativa delle singole imprese associate- o riunite -, non configurandosi una organizzazione o associazionetra le imprese riunite).Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionaletra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al pe-riodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da uncontratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre2018, n. 30354).Nell'ambito dell'ATI si rinviene l'autonomia economica giuridica enegoziale di ogni impresa partecipante, all'interno di una organizza-zione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese,in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomodi impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridi-che (Cass., 25/11/2015, n. 24063).Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione inter-corrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contrattoassociativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell'am-bito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), daicontenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con lastazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gra-tuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura.15 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/202614.

Sussiste la responsabilità solidale, anche delle società man-danti dell'ATI, rispetto alle obbligazioni stipulate dall'ATI nei confrontidella stazione appaltante, che può quindi agire nei confronti dellesingole mandanti, proprio in ragione della solidarietà passiva tracoobbligati prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006.15.

Sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le societàfacenti parte dell'ATI, sia della mandataria che della mandante (odelle mandanti), la stazione appaltante può agire indifferentementenei confronti di tali compagini societarie.Si è affermato, infatti, che al mandatario di un'associazione tem-poranea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, ancheprocessuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto ap-paltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipen-denti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzionedi ogni rapporto; l'appaltante può agire in giudizio anche nei con-fronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsa-bilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associa-zione (Cass., sez. 6-1, 28/11/2011, n. 25204).16.

Pertanto, l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello dell'A-quila si pone in linea, non solo con il contenuto dell'accordo di coo-perazione, ma anche con l'avviso di gara n. 2 del 2004 e con la nor-mativa specialistica in materia di ATI, applicabile anche ai contrattidi rete.17.

In assenza di attività difensiva della Regione, non si provvedesulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà16 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino17 RG n. 28467/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no di voler riceverele notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indi-rizzi di posta elettronica certificata indicati- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente della giunta regionale protempore; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Mini-stro pro tempore, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in personadel Ministro pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 543/2021, deposi-tata il 7/4/2021.1 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deDla 2ta 5pu/b3b/lic azione 18/06/20262026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Nell'aprile del 2004 il Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali pubblicava un avviso (n. 2) per la presentazione di progetti dafinanziare nell'ambito della seconda fase di attuazione dell'iniziativacomunitaria EQUAL, finalizzata ad arginare tutte le forme di discri-minazione all'interno del mercato del lavoro.Con riferimento a tale avviso, la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di ca-pofila di una partnership di sviluppo (PS), composta da altri 5 sog-getti giuridici (Università degli Studi di Teramo, ENAP Puglia, CNOS-Regione [OSCURATO:PERSONA] un progetto denominato OLTRE (Organizzazione la-vorativa tramite rete di eccellenza).[OSCURATO:PERSONA], con la determina del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1196,ammetteva al finanziamento tale progetto e, successivamente, indata 31/1/2005, riconosceva per la sua realizzazione un importo dieuro 681.265,62.A seguito di verifiche effettuate dalla Direzione provinciale dellavoro, concluse nel mese di aprile 2010, risultava non dovuto l'im-porto di euro 215.543,51.Con determinazione n. 113 del 13/6/2012, la Direzione politichefronti di Nexus dell'importo sopraindicato.2. Tale provvedimento veniva impugnato dalla Nexus dinanzi alTar [OSCURATO:PERSONA], che, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], declinava la propriagiurisdizione in favore del Giudice ordinario territorialmente compe-tente, ossia il Tribunale dell'Aquila.2 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla Nexus, chededuceva: l'incompetenza di un organismo periferico del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali a determinare l'ammontare del fi-nanziamento; l'incompetenza del servizio che aveva provveduto allaredazione della determinazione; la violazione dei principi in materiadi esercizio del potere di autotutela; il difetto di motivazione e lacarenza di istruttoria; il difetto di legittimazione passiva di Nexus, inquanto solo una minima parte, pari a circa euro 32.000,00 dellesomme ritenute non dovute, poteva ascriversi alla Nexus, destinata-ria, invece, del provvedimento di restituzione unicamente nella vestedi rappresentante capofila della PS.3. Per quel che ancora qui rileva, il Tribunale dell'Aquila rigettavala domanda, evidenziando che risultava «che l'unico interlocutoredella Regione [OSCURATO:PERSONA] è il partner designato, per conto di tutti i com-ponenti della PS, che è il responsabile della gestione del progetto erappresentante dell'intera PS».4. Avverso tale sentenza proponeva appello la Nexus, dedu-cendo, per quel che ancora qui rileva, con il quarto motivo, che ilruolo di referente all'interno della partnership, da essa ricoperto, nonera sufficiente a comportare una richiesta di restituzione unicamentenei suoi riguardi.5. La Corte d'appello, con sentenza n. 543/2021, depositata il7/4/2021, rigettava l'appello.In particolare, con riferimento al quarto motivo di gravame, re-putava sussistere la legittimazione passiva della Nexus anche ri-spetto alle voci di spesa riconducibili ad altri soggetti facenti parteintegrale della PS.In realtà, ad avviso della Corte d'appello, con la sottoscrizionedell'accordo di cooperazione del 22/4/2005, la Nexus aveva espres-samente assunto il ruolo di rappresentante delle altre.3 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026Nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] l'unico soggetto interlocu-tore, e quindi tenuto alla restituzione delle somme non dovute, eraproprio la Nexus, a cui era fatta salva in ogni caso la possibilità diagire successivamente nei confronti di tutte le altre componenti dellapartnership, per conseguire dalle stesse il ristoro di quanto era statatenuta a corrispondere alla Regione per ogni loro singola inadem-pienza.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laNexus s.r.l.7. Sono rimasti intimati la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero del La-voro e delle [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «l'omessoesame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., per avere la Corte d'appello dell'Aquila omesso di esaminarel'avviso 02 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del lavoro e delle politichesociali (da pagina 5 a pagina 16)».Per la ricorrente la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminareun fatto decisivo costituito dall'avviso n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali.La Corte territoriale si sarebbe soffermata esclusivamente sullasottoscrizione del contratto di cooperazione tra partner, ma nonavrebbe esaminato l'avviso sopraindicato, che, però, costituisce lexspecialis della procedura svolta per l'assegnazione delle somme.In particolare, dalle varie disposizioni dell'avviso dovrebbe desu-mersi con chiarezza il ruolo della Nexus rispetto alla PS (Partner-ship), alla Regione [OSCURATO:PERSONA] e ai terzi in generale.In particolare, dall'esame congiunto dell'avviso e dell'accordo dipartnership dovrebbero emergere riferimenti sempre relativi alla PS,4 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026ovvero alla pluralità di soggetti coinvolti nella realizzazione del pro-getto approvato.Il rapporto della Nexus «con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e con gli altrisottoscrittori della partnership» dovrebbe configurarsi «quale man-dato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., ovvero il rappresentanteagisce in nome e per conto dei mandanti e su di essi ricadono glieffetti giuridici del rapporto».2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamentala «violazione e/o falsa applicazione in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c. e agliartt. 1362, commi 1 e 2, 1363, 1366 e 1370 c.c., per avere la Corted'appello dell'Aquila violato i canoni legali di ermeneutica contrat-tuale, rispetto all'avviso 02 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del lavoro edelle politiche sociali (da pagina 10 a pagina 14).Per la ricorrente, poiché l'avviso è un atto unilaterale a contenutoprovvedimentale, deve applicarsi, in ordine al contenuto regolatoriodell'atto, la regola ermeneutica dell'interpretazione letterale secondobuona fede, a tutela dell'affidamento dei partecipanti, ex artt. 1362,comma 1, 1366 e 1370 c.c.Inoltre, in relazione al contenuto attributivo, di carattere sostan-ziale e finale, dovrebbe applicarsi il criterio della interpretazionecomplessiva delle clausole, per tener conto degli interessi concreti dientrambe le parti del futuro contratto.Applicando i canoni legali di ermeneutica contrattuale all'avviso,non si individuerebbe alcuna responsabilità patrimoniale esclusivadella Nexus.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c. e agli artt. 1362,commi 1 e 3, 1363, 1366 c.c. e 1703 e 1704 c.c., per avere la Corte5 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026d'appello dell'Aquila violato i canoni legali di ermeneutica contrat-tuale rispetto all'accordo di cooperazione per la costituzione dellapartnership di sviluppo relativa alla gestione dell'iniziativa comunita-ria [OSCURATO:PERSONA] Fase (da pagina 14 a pagina 20)».Dal tenore dell'accordo di cooperazione emergerebbe che non erastato creato un nuovo soggetto giuridico, mentre «ognuno degli ade-renti alla partnership aveva (ed ha) mantenuto la propria identità ele proprie responsabilità rispetto alla realizzazione del progetto OL-TRE».In particolare, dall'accordo emerge che «[OSCURATO:SOCIETA]. stipulerà innome e per conto della partnership».Pertanto, si tratterebbe di un mandato con rappresentanza aisensi e per gli effetti degli artt. 1703 e 1704 c.c.In forza di tale principio, «gli effetti dell'attività giuridica posta inessere dal mandatario con rappresentanza si riversano direttamentenella sfera giuridica del mandante, con la conseguenza che l'attivitàposta in essere dal mandatario è immediatamente riferibile al man-dante medesimo e si considera come svolta direttamente da questoper effetto della contemplatio domini».In sostanza, la Nexus non agiva in qualità di mandataria senzarappresentanza.4. I motivi primo, secondo e terzo, che vanno esaminati congiun-tamente, per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.5. In sostanza, la ricorrente chiede una nuova e diversa interpre-tazione delle clausole contrattuali, relative al contratto di rete stipu-lato tra le parti dell'accordo di partnership, diversa rispetto all'ese-gesi effettuata dalla Corte d'appello, che però si rivela del tutto plau-sibile e fondata sull'analisi concreta dell'accordo negoziale.Va, peraltro, osservato che la Corte territoriale ha tenuto contoanche dell'avviso n. 2 del 2004, con il quale è stata indetta la gara6 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026relativa alla presentazione di progetti da finanziare per iniziativa co-munitaria.È sufficiente leggere la prima parte della sentenza della Corted'appello dell'Aquila, ove si rinviene che «nel mese di aprile 2004, ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso(individuato con il n. 2) per la presentazione di progetti da finanziarenell'ambito della seconda fase di attuazione dell'iniziativa comunita-ria EQUAL finalizzata ad arginare tutte le forme di discriminazioneall'interno del mercato del lavoro».6. La ricorrente ha trascritto diligentemente il contenuto dell'ac-cordo di cooperazione.In particolare, al punto 1 dell'accordo si legge che «le responsa-bilità di indirizzo e gestione della partnership sono affidate a NexusS.r.l. che rappresenterà il raggruppamento stesso nei confronti dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] e di ogni altro Soggetto pubblico privato per tuttociò che concerne la procedura concorsuale in oggetto e per l'attua-zione del citato [OSCURATO:PERSONA]».Soprattutto, al punto 1.1. si precisa che «[OSCURATO:SOCIETA]. stipulerà innome e per conto della partnership con ogni più ampio potere con lapromessa de rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali».Allo stesso modo si prevede al punto 1.4. che «all'uopo al rap-presentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. […] che accetta, viene conferitoincarico con il quale: a) è autorizzato in nome e per conto della part-nership […] tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari perl'affidamento, la gestione e l'esecuzione del Progetto approvato».Si precisa anche al punto d) che «ogni partner sarà responsabiledelle attività di propria pertinenza e di tutte le operazioni a questeconnesse sino all'estinzione di ogni obbligazione».Con l'ulteriore precisazione al punto E per cui «eventuali inadem-pienze o omissioni da parte dei partner comporteranno l'impossibilità7 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026da parte del soggetto referente di rendicontare alle amministrazionicompetenti, di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalla part-nership e quindi di corrispondere ai partner gli ammontari di loropertinenza, e che provocheranno un danno alla struttura complessivadell'iniziativa, daranno origine a misure di indennizzo a gravare suifondi destinati allo stesso partner, definite di volta in volta congiun-tamente con gli altri membri della PS».7. Alla stregua di tali clausole, dunque, risulta plausibile l'inter-pretazione fornita dalla Corte d'appello dell'Aquila, che ha ritenutosussistere un'ipotesi di mandato con rappresentanza, in cui la man-dataria, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]., ha svolto il ruolo di interlocutrice esclu-siva nel rapporto tra le società facenti parte del contratto di rete e laRegione [OSCURATO:PERSONA].Ha chiarito, infatti, la Corte territoriale che con «la sottoscrizionedel suddetto atto [accordo di cooperazione per la sua costituzionedel 22 aprile 2005] l'odierna appellante ha espressamente assunto ilruolo di rappresentante delle altre consorziate anche processual-mente (cfr. punti 1.3.) nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] “per tuttele operazioni ed atti di qualsiasi natura dipendenti dalla proceduraconcorsuale e dall'esecuzione del progetto OLTRE”… Fino all'estin-zione di ogni rapporto inerente lo stesso” fatta salva la possibilità perl'ente territoriale di “far valere direttamente le responsabilità facenticapo a ciascun partner”».Pertanto, per la Corte distrettuale ne deriva che per la RegioneAbruzzo «l'unico soggetto interlocutore non poteva (e non può) cheessere la [OSCURATO:SOCIETA].», con la conseguenza che «nei confronti dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] l'unico soggetto interlocutore (e quindi tenuto allarestituzione di somme non dovute) è [OSCURATO:SOCIETA]., a cui è fatta in ognicaso salva la possibilità di agire successivamente nei confronti ditutte le altre componenti della partnership per conseguire dalle8 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026stesse il ristoro di quanto è stata tenuta a corrispondere alla Regioneper ogni loro singola inadempienza».8. Tale interpretazione, peraltro, risulta perfettamente aderentealla disciplina dei contratti di rete, pur se prevista espressamentesoltanto a partire dal decreto-legge del 10/2/2009, n. 5, convertitoin legge 9/4/2009, n. 33, art. 3, comma 4-ter, a mente del quale«con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitarein comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi og-getti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativae la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblicoo per scrittura privata autenticata, e deve indicare: […] c) l'indivi-duazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione deidiritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e lemodalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attra-verso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune […]».La disciplina è stata successivamente modificata prevedendosi, apartire dal 15/8/2009 sino al 31/12/2009, che «salvo che sia diver-samente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresen-tanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto mede-simo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubblicheamministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di ga-ranzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di pro-mozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema im-prenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione,previsti dall'ordinamento».Successivamente, il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge n.5 del 2009, a decorrere dal 31/7/2010 sino al 11/8/2012, si soffermaanche sul soggetto rappresentante le altre imprese facenti partedella partnership, prevedendo che il contratto deve indicare «se ilcontratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la9 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio diorgano comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti ofasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a talesoggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla suaeventuale sostituzione durante la vigenza del contratto».8.1. In dottrina, si è evidenziato che i contratti di rete sono statiintrodotti nell'ordinamento giuridico, per l'eccessiva rigidità di altristrumenti contrattuali: il contratto di consorzio richiedeva necessa-riamente la creazione di organizzazione comune; l'utilizzo del GEIE(Gruppo europeo di interesse economico) necessitava di almeno duemembri che avessero l'amministrazione centrale e/o esercitassero laloro attività economica in Stati diversi dell'Unione europea; le ATIerano costituite per la realizzazione di una singola opera o affarecomplesso.Con l'introduzione del contratto di rete il legislatore ha perse-guito, dunque, due obiettivi: da un lato, creare uno strumento giuri-dico utilizzabile per quasi tutte le forme di collaborazione tra im-presa, superando le rigidità offerte dei precedenti istituti; dall'altro,una struttura giuridica molto flessibile, ma organizzata intorno ad unprincipio fermo, ossia che la formazione di una delle imprese deveavvenire sulla base di un programma chiaramente enunciato, condi-viso fra i contraenti e monitorabile in fase di attuazione.Va chiarito che il contratto di rete, di natura atipica ed elastica,può svilupparsi in base ad una triplice modalità:1) la rete-contratto,caratterizzata da un'organizzazione minima, dotata solamente deglielementi costitutivi del contratto di rete, che non prevede l'istituzionedi un fondo patrimoniale, né la nomina di alcun organo comune de-putato alla gestione dell'attività della rete (sono solo facoltativi sia ilfondo comune che la nomina del rappresentante);2) rete-organizza-zione, connotata dalla presenza del fondo patrimoniale e/o dell'or-10 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026gano comune, priva di soggettività giuridica propria, ma comunquecaratterizzata da un regime di responsabilità - per le obbligazioniassunte in relazione al programma di rete - limitato esclusivamenteal fondo comune; 3) rete-soggetto, provvista di fondo patrimonialee di organo comune, dotata di una propria e autonoma soggettivitàgiuridica.Nel caso di specie, ci si trova dinanzi alla prima ipotesi di rete-contratto, ma diretta ad un'attività da espletarsi nei confronti di terzi,svolgendo un'attività esterna (non risultando la costituzione di unfondo patrimoniale). La mancata previsione di un fondo comune de-termina un regime di responsabilità patrimoniale illimitata dei singolipartecipanti per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attivitàdella rete, anche quando sia stato istituito un organo comune.All'organo comune – costituito da una delle società che compon-gono la rete ‒ può essere attribuita anche la rappresentanza degliimprenditori partecipanti alla rete; in tal caso lo stesso potrà, all'oc-correnza, formulare proposte in nome e per conto di questi ultimi,come avviene nell'associazione temporanea di imprese, e vincolarsidirettamente con i propri atti.Solo nel caso di costituzione del fondo patrimoniale, valgono leregole dei consorzi, in quanto compatibili, di cui agli artt. 2614 e2615, 2º comma, c.c., richiamato dall'art. 3, comma 4-ter, del de-creto-legge n. 5 del 2009 (ma nella specie non si menziona alcunfondo patrimoniale).Del tutto peculiare è il rapporto tra rete-contratto e P.A. nell'am-bito dei contratti pubblici.9. Soprattutto, deve tenersi conto della disciplina dell'ATI cui, nelcorso del tempo, è stata equiparata quella relativa ai contratti di rete.9.1. È sufficiente soffermarsi sull'art. 13 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle11 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026imprese), che, al comma 2, lettera b), indica alla PA, tra i principiidonei a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese,quello di «semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni framicro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni tempora-nee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito delladisciplina che regola la materia dei contratti pubblici» (v. anche art.2 comma 1, lettera n): «promozione di politiche volte all'aggrega-zione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle retidi imprese»).9.2. E', poi, intervenuta sul punto la decisione della Commissioneeuropea del 26/1/2011, n. 8939, in tema di aiuti di Stato, sostegnoa favore della costituzione di reti di imprese, ove si è chiarito che la«particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti man-tengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico […] Questa nuovafigura giuridica lascia alle imprese la libertà di decidere quale tipo dicooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporre alcuna formadi obbligo strutturato, come istituzione di un fondo o altre forme difusione», in quanto «il contratto definisce un programma comune…con il quale le società partecipanti mirano ad accrescere, individual-mente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propriacompetitività sul mercato».9.3. A seguire, la delibera di segnalazione n. 2 del 27/9/2012dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che definisce «lemisure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure digara per l'aggiudicazione di contratti pubblici», in quanto le disposi-zioni di legge intervenute non chiarivano le modalità con le quali sipotesse concretamente realizzare la partecipazione delle reti di im-prese ai contratti pubblici.9.4. Ci si può soffermare sull'art. 34, comma 1, lettera e-bis, invigore dal 19/12/2012, che individua tra i soggetti ammessi a par-12 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026tecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche«le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensidell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si ap-plicano le disposizioni dell'art. 37»; il rimando all'art. 37 del d.lgs. n.163 del 2006 riguarda proprio la disciplina dell'associazione tempo-ranea di imprese.9.5. Sulla medesima linea si pone l'art. 48 comma 14, del d.lgs.n. 50 del 2016, per il quale «[l]e disposizioni di cui al presente arti-colo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazionealle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese ade-renti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f)».Pertanto, alle imprese aderenti al contratto di rete viene appli-cato il comma 12 dell'art. 48 cit., per cui «ai fini del raggruppamentotemporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unicodetto mandatario».Proprio l'ipotesi verificatasi nella specie, trattandosi di mandatocon rappresentanza, come dedotto nel motivo di ricorso.10. Allo stesso modo deve farsi applicazione del comma 15 delloart. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, per il quale «[a]l mandatario spettala rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti neiconfronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti diqualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, oappaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilitàfacenti capo ai mandanti», con ulteriore precisazione, nel comma 16dell'art. 48, che «il rapporto di mandato non determina di per séorganizzazione o associazione degli operatori economici riuniti,13 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali».Come si vede, la disciplina del contratto di cooperazione oggettodel presente giudizio è sostanzialmente sovrapponibile alla disciplinagenerale degli accordi di rete di cui al comma 14 dell'art. 48 del d.lgs.n. 50 del 2016, che richiama il comma 15 del medesimo articolo.Gli stessi principi sono stati individuati anche nell'art. 37, commi16 e 17, del d.lgs. n. 163 del 2006.Da ultimo, anche l'art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023ribadisce che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, an-che processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appal-tante, fino all'estinzione di ogni rapporto, mentre la stazione appal-tante può far valere direttamente responsabilità facenti capo ai man-danti.11. Di qui, la correttezza dell'interpretazione resa dalla Corted'appello dell'Aquila, che ha correttamente valorizzato la rappresen-tanza, anche processuale del mandatario, e quindi della [OSCURATO:SOCIETA].,nei confronti della stazione appaltante, e quindi della Regione Abruz-12. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di questa Corte,formatasi in materia di ATI, per cui la rappresentanza processualeesclusiva spetta alla mandataria, ma nei limiti dei rapporti con lastazione appaltante, e non con riferimento ai terzi estranei al rap-porto (Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29737; Cass., sez. 2, 20/5/2010, n. 12422), e soprattutto in relazione alle operazioni collegateall'appalto.13. Valgono dunque i principi generali ormai dettati costante-mente da questa Corte in materia di ATI.Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea unsoggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti (Cass.,14 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026sez. 5, 24/2/2025, n. 4753), come nel caso del consorzio con attivitàesterna di cui all'art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti man-tengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contrattocontenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatoriinter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certodichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo (Cass., sez.1, 19/4/2024, n. 10591), mantenendo autonoma personalità giuri-dica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396,che sottolinea l'autonomia operativa delle singole imprese associate- o riunite -, non configurandosi una organizzazione o associazionetra le imprese riunite).Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionaletra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al pe-riodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da uncontratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre2018, n. 30354).Nell'ambito dell'ATI si rinviene l'autonomia economica giuridica enegoziale di ogni impresa partecipante, all'interno di una organizza-zione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese,in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomodi impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridi-che (Cass., 25/11/2015, n. 24063).Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione inter-corrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contrattoassociativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell'am-bito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), daicontenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con lastazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gra-tuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura.15 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/202614. Sussiste la responsabilità solidale, anche delle società man-danti dell'ATI, rispetto alle obbligazioni stipulate dall'ATI nei confrontidella stazione appaltante, che può quindi agire nei confronti dellesingole mandanti, proprio in ragione della solidarietà passiva tracoobbligati prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006.15. Sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le societàfacenti parte dell'ATI, sia della mandataria che della mandante (odelle mandanti), la stazione appaltante può agire indifferentementenei confronti di tali compagini societarie.Si è affermato, infatti, che al mandatario di un'associazione tem-poranea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, ancheprocessuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto ap-paltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipen-denti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzionedi ogni rapporto; l'appaltante può agire in giudizio anche nei con-fronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsa-bilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associa-zione (Cass., sez. 6-1, 28/11/2011, n. 25204).16. Pertanto, l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello dell'A-quila si pone in linea, non solo con il contenuto dell'accordo di coo-perazione, ma anche con l'avviso di gara n. 2 del 2004 e con la nor-mativa specialistica in materia di ATI, applicabile anche ai contrattidi rete.17. In assenza di attività difensiva della Regione, non si provvedesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà16 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28467/2021Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 20658/2026Data pubblicazione 18/06/2026da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino17 RG n. 28467/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 20658/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris