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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 33519/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso 27215/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicil iazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] titolare della Ditta A&R di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] Afre.it; -controricorrente - c2£93, avverso la sentenza n. 199/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che Edil PG, s.r.I., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 199 del 2019 della Corte di appello di Ancona, esponendo che: - aveva opposto due decreti ingiuntivi, con giudizi poi riuniti per connessione, emessi nei propri confronti su domanda di [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver già saldato i crediti fondati sull'esecuzione di lavori; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte territoriale secondo cui, a fronte delle cambiali possedute dall'opposta, non solo non era stata raggiunta la prova del pagamento inerente al rapporto sottostante, ma anzi erano stati forniti dal creditore elementi a conforto dell'inadempimento dell'obbligazione; - il giudice di seconde cure aveva specificato che tra le parti erano intercorsi rapporti contrattuali distinti ed autonomi, e la deducente: aveva provato un pagamento di 12 milioni di lire, privo d'imputazione, che era inverosimile potesse essere l'acconto relativo ai lavori di cui si chiedeva il pagamento, non essendo ancora iniziati e trattandosi di oltre la metà del complessivo corrispettivo dovuto, sicché, in difetto di un verosimile collegamento con il rapporto fatto valere, avrebbe dovuto essere il debitore a provare la causale del pagamento e l'obbligazione che avrebbe estinto; aveva provai:o il pagamento di 2 milioni di lire anche in tal caso senza imputazione e senza verosimile collegamento con il credito azionato, trattandosi di erogazione del dicembre 2001 a fronte di una fattura del gennaio 2001; aveva provato il pagamento di 2 milioni di lire nel febbraio 2001, in acconto per i lavori in discussione, ma dalla deposizione testimoniale acquisita sul punto era emerso che si trattava di lavori extra contratto; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; RG n 27215 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2729, cod. civ., 214, 215, 132, n. 4, cod. proc, civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il documento attestante in copia il pagamento di 12 milioni di lire non era stato disconosciuto né contestato se non tardivamente nell'ammontare, pretesaniente contraffatto, in comparsa conclusionale ad opera della controparte, sicché nella decisione non avrebbe potuto illogicamente negarsi la valenza di pagamento del credito azionato invece irriferibile, quale acconto, a lavori finiti precedentemente; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 2697, cod. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente, opponente il decreto ingiuntivo, una volta provate le erogazioni accertate, non aveva l'onere di dimostrare l'imputazione al credito azionato come invece affermato, spettando in tal caso, diversamente, al creditore; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 2697, cod. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le cambiali azionate avevano scadenza precedente rispetto all'inizio dei lavori indicati come costitutivi del credito, precedente la scadenza delle relative fatture, e le dichiarazioni testimoniali che pretesamente avrebbero confermato il nesso tra i titoli di credito e i lavori sottesi al menzionato credito erano state generiche oltre che contrastate da altra e opposta escussione, sicché il creditore non aveva dimostrato l'imputazione affermata ed era invece emerso che le cambiali erano riferite a lavori conclusi e saldati precedentemente, e non alla fattura parimenti azionata; Rilevato che il primo motivo è infondato; la Corte di appello non ha negato la prova del pagamento dei 12 milioni di lire, ma ha diversamente affermato, come anticipato in narrativa, che era RG n 27215 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] l i privo d'imputazione, e che era inverosimile potesse essere un acconto inerente ai lavori di cui si chiedeva il pagamento, non essendo ancora iniziati e trattandosi di oltre la metà del complessivo corrispettivo dovuto; di qui l'irrilevanza della questione sul disconoscimento e, in questa prospettiva, l'assenza di contraddittorietà logiche in questo segmento della motivazione propria della sentenza gravata; il secondo motivo è fondato per quanto di ragione, con assorbimento logico del terzo; questa Corte, come del resto ricordato dallo stesso Collegio di merito, ha chiarito che: la disposizione dell'art. 1193 cod. civ. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando c:he a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito (Cass., 28/08/2020, n. 18002); quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere (in tutto o in parte) il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento a estinzione di altro credito - provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 cod. civ. (Cass., 14/01/2020, n. 450); è dunque errata - e anche contraddittoria rispetto alle premesse - l'affermazione della Corte di appello per cui, mancando un verosimile collegamento tra pagamento dei 12 milioni di lire, e poi dei 2 milioni di lire, e fatto costitutivo del credito azionato, e mancando quindi la prova dell'imputazione del primo a quest'ultimo, l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto ritenersi inadempiuta; una volta ritenuta provata l'erogazione da parte del debitore, avrebbe dovuto essere il creditore, in presenza di plurimi rapporti, a dimostrare la RG n 27215 del 2019 Cons. rel.

Paolo orreca diversa imputazione pretesa e, dunque, l'inadempimento rispetto all'azione cartolare quanto causale indicata come cumulativamente esercitata per la tutela della specifica obbligazione dedotta; il giudice del rinvio dovrà dunque vagliare, nell'ambito del suo proprio sindacato, il materiale istruttorio, alla luce dei principi appena ripresi, spiegando se ritenga provata o meno la differente imputazione pretesa da parte del creditore e non, al contrario, se sia risultata la dimostrazione dell'imputazione solutoria sostenuta dal debitore; resta invece un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, quello del riferimento del pagamento di altri 2 milioni di lire a lavori "extra contratto"; spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona perché, in diversa composizione, pronunci anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 27215/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicil iazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] titolare della Ditta A&R di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] Afre.it; -controricorrente - c2£93, avverso la sentenza n. 199/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che Edil PG, s.r.I., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 199 del 2019 della Corte di appello di Ancona, esponendo che: - aveva opposto due decreti ingiuntivi, con giudizi poi riuniti per connessione, emessi nei propri confronti su domanda di [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver già saldato i crediti fondati sull'esecuzione di lavori; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte territoriale secondo cui, a fronte delle cambiali possedute dall'opposta, non solo non era stata raggiunta la prova del pagamento inerente al rapporto sottostante, ma anzi erano stati forniti dal creditore elementi a conforto dell'inadempimento dell'obbligazione; - il giudice di seconde cure aveva specificato che tra le parti erano intercorsi rapporti contrattuali distinti ed autonomi, e la deducente: aveva provato un pagamento di 12 milioni di lire, privo d'imputazione, che era inverosimile potesse essere l'acconto relativo ai lavori di cui si chiedeva il pagamento, non essendo ancora iniziati e trattandosi di oltre la metà del complessivo corrispettivo dovuto, sicché, in difetto di un verosimile collegamento con il rapporto fatto valere, avrebbe dovuto essere il debitore a provare la causale del pagamento e l'obbligazione che avrebbe estinto; aveva provai:o il pagamento di 2 milioni di lire anche in tal caso senza imputazione e senza verosimile collegamento con il credito azionato, trattandosi di erogazione del dicembre 2001 a fronte di una fattura del gennaio 2001; aveva provato il pagamento di 2 milioni di lire nel febbraio 2001, in acconto per i lavori in discussione, ma dalla deposizione testimoniale acquisita sul punto era emerso che si trattava di lavori extra contratto; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; RG n 27215 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2729, cod. civ., 214, 215, 132, n. 4, cod. proc, civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il documento attestante in copia il pagamento di 12 milioni di lire non era stato disconosciuto né contestato se non tardivamente nell'ammontare, pretesaniente contraffatto, in comparsa conclusionale ad opera della controparte, sicché nella decisione non avrebbe potuto illogicamente negarsi la valenza di pagamento del credito azionato invece irriferibile, quale acconto, a lavori finiti precedentemente; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 2697, cod. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente, opponente il decreto ingiuntivo, una volta provate le erogazioni accertate, non aveva l'onere di dimostrare l'imputazione al credito azionato come invece affermato, spettando in tal caso, diversamente, al creditore; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 2697, cod. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le cambiali azionate avevano scadenza precedente rispetto all'inizio dei lavori indicati come costitutivi del credito, precedente la scadenza delle relative fatture, e le dichiarazioni testimoniali che pretesamente avrebbero confermato il nesso tra i titoli di credito e i lavori sottesi al menzionato credito erano state generiche oltre che contrastate da altra e opposta escussione, sicché il creditore non aveva dimostrato l'imputazione affermata ed era invece emerso che le cambiali erano riferite a lavori conclusi e saldati precedentemente, e non alla fattura parimenti azionata; Rilevato che il primo motivo è infondato; la Corte di appello non ha negato la prova del pagamento dei 12 milioni di lire, ma ha diversamente affermato, come anticipato in narrativa, che era RG n 27215 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] l i privo d'imputazione, e che era inverosimile potesse essere un acconto inerente ai lavori di cui si chiedeva il pagamento, non essendo ancora iniziati e trattandosi di oltre la metà del complessivo corrispettivo dovuto; di qui l'irrilevanza della questione sul disconoscimento e, in questa prospettiva, l'assenza di contraddittorietà logiche in questo segmento della motivazione propria della sentenza gravata; il secondo motivo è fondato per quanto di ragione, con assorbimento logico del terzo; questa Corte, come del resto ricordato dallo stesso Collegio di merito, ha chiarito che: la disposizione dell'art. 1193 cod. civ. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando c:he a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito (Cass., 28/08/2020, n. 18002); quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere (in tutto o in parte) il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento a estinzione di altro credito - provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 cod. civ. (Cass., 14/01/2020, n. 450); è dunque errata - e anche contraddittoria rispetto alle premesse - l'affermazione della Corte di appello per cui, mancando un verosimile collegamento tra pagamento dei 12 milioni di lire, e poi dei 2 milioni di lire, e fatto costitutivo del credito azionato, e mancando quindi la prova dell'imputazione del primo a quest'ultimo, l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto ritenersi inadempiuta; una volta ritenuta provata l'erogazione da parte del debitore, avrebbe dovuto essere il creditore, in presenza di plurimi rapporti, a dimostrare la RG n 27215 del 2019 Cons. rel. Paolo orreca diversa imputazione pretesa e, dunque, l'inadempimento rispetto all'azione cartolare quanto causale indicata come cumulativamente esercitata per la tutela della specifica obbligazione dedotta; il giudice del rinvio dovrà dunque vagliare, nell'ambito del suo proprio sindacato, il materiale istruttorio, alla luce dei principi appena ripresi, spiegando se ritenga provata o meno la differente imputazione pretesa da parte del creditore e non, al contrario, se sia risultata la dimostrazione dell'imputazione solutoria sostenuta dal debitore; resta invece un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, quello del riferimento del pagamento di altri 2 milioni di lire a lavori "extra contratto"; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona perché, in diversa composizione, pronunci anche
Sentenza Cassazione n. 33519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris