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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25239/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Tribunale di Milano del 19 marzo 2021 che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art.13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98 perché - benché destinatario del provvedimento di espulsione n.37036 del Prefetto di Milano eseguito in data 4 dicembre 2018 alla frontiera aerea di Bologna e in assenza di speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno - aveva fatto rientro nel territorio dello Stato italiano.

Fatto accertato in Milano il 15 marzo 2019; Rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato contestato in tutti i suoi elementi (oggettivo e soggettivo); Considerato che il ricorrente lamenta la violazione dell'art.5 cod. pen. come interpretato dalla sentenza n.364/1988 della Corte costituzionale, poiché la sua particolare situazione personale e la complessa normativa in materia renderebbero difficile la comprensione della norma incriminatrice; Ritenuto, al riguardo, che la sentenza impugnata ha spiegai:o - con motivazione adeguata e non contraddittoria - la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e, in particolare, il dolo generico dell'imputato, il quale era a conoscenza del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti e del divieto di reingresso evidenziando, a riprova di ciò, anche la richiesta di revoca dell'espulsione dal medesimo proposta in data 11 febbraio 2019; Considerato, quindi, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le compiute e coerenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata facendo, invece, un generico riferimento all'art.5 cod. pen. e mirando, in realtà, ad una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Tribunale di Milano del 19 marzo 2021 che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art.13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98 perché - benché destinatario del provvedimento di espulsione n.37036 del Prefetto di Milano eseguito in data 4 dicembre 2018 alla frontiera aerea di Bologna e in assenza di speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno - aveva fatto rientro nel territorio dello Stato italiano. Fatto accertato in Milano il 15 marzo 2019; Rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato contestato in tutti i suoi elementi (oggettivo e soggettivo); Considerato che il ricorrente lamenta la violazione dell'art.5 cod. pen. come interpretato dalla sentenza n.364/1988 della Corte costituzionale, poiché la sua particolare situazione personale e la complessa normativa in materia renderebbero difficile la comprensione della norma incriminatrice; Ritenuto, al riguardo, che la sentenza impugnata ha spiegai:o - con motivazione adeguata e non contraddittoria - la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e, in particolare, il dolo generico dell'imputato, il quale era a conoscenza del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti e del divieto di reingresso evidenziando, a riprova di ciò, anche la richiesta di revoca dell'espulsione dal medesimo proposta in data 11 febbraio 2019; Considerato, quindi, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le compiute e coerenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata facendo, invece, un generico riferimento all'art.5 cod. pen. e mirando, in realtà, ad una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 apr
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