CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 26/11/2020, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/6/2017. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione dell'istituto della continuazione in executivis tra i reati oggetto delle sentenze inserite nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 7 marzo 2012 (n. 3992/11SIEP e n. 581/11 RC). In tale ultimo provvedimento la pena da espiare era fissata in anni 13, mesi 1, giorni 29 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13/3/2015, riconosceva parzialmente il vincolo della continuazione, limitando l'applicazione dell'istituto solo ai reati oggetto di alcune sentenze del provvedimento di cumulo. La Corte di Cassazione, adita dall'interessato, con sentenza n. 3948/2016, annullava l'ordinanza del G.i.p. limitatamente al rigetto della domanda di riconoscimento della continuazione per i reati di cui alle sentenze indicate dal n. 9 al n. 25 del provvedimento di cumulo. Il G.i.p., in sede di giudizio di rinvio, con ordinanza datata 15 giugno 2017, estendeva l'operatività della continuazione anche alle sentenze indicate ai punti 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24 e 25 del provvedimento di cumulo, fissando il fine pena al 15/6/2017, in luogo del 28/7/2020. In virtù di tanto il Carbonara lamentava di avere patito un periodo di detenzione in eccesso a causa dell'asserito errore nel quale era incorso il giudice che aveva provveduto ad emettere l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dopo avere richiamato i principi informatori della materia e la giurisprudenza di legittimità che si attaglia al caso in esame, il giudice della riparazione ha rigettato la domanda, evidenziando come non fosse riconoscibile in atti un errore dell'autorità procedente. 2. Il ricorrente, a mezzo del difensore, impugna il provvedimento di rigetto, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo avere ripercorso la vicenda giudiziaria, sostiene che la decisione adottata non sia conforme a giustizia. Richiamando la giurisprudenza della Corte E.D.U., in particolare la pronuncia Messina c/Italia (n. 39824/17), resa in materia di riparazione per ingiusta detenzione, in un caso di liberazione anticipata, la difesa rileva come i giudici sovranazionali abbiano sottolineato che l'esercizio del potere di valutazione da parte del giudice interno nell'adozione di provvedimenti nei quali vengano in considerazione spazi di discrezionalità debbano essere sempre motivati in fatto e diritto. Tale assunto deve essere traslato anche nel campo dell'equa riparazione qualora un errore in sede di esecuzione abbia determinato l'ingiustizia della detenzione patita. Lo spazio di discrezionalità assegnato al giudice dell'esecuzione nel valutare la posizione giuridica del reo, sostiene la difesa, incontra il proprio limite in una motivazione inadeguata, inidonea a rendere conto delle scelte adottate. Ciò si tradurrebbe in un "errore materiale, tale da determinare la violazione della norma di legge ricognitiva del diritto del reo". Nel caso in esame sarebbe pacifica la natura dell'errore in cui è incorso il giudice nel provvedimento cassato, avendo la Corte di Cassazione, in sede di annullamento, riconosciuto l'assenza di un'adeguata motivazione logico-giuridica a sostegno del decisum. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 310 del 1996, l'art. 314 cod. proc. pen. è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della Convenzione E.D.U., che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. 3. In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, l'interprete ha adottato un iniziale criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 in cui la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Ciclone, Rv. 243210); con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita scaturisse da vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato). 4. Il criterio interpretativo attualmente prevalente in sede di legittimità impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 - 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che richiama C.E.D.U., 24 marzo 2015, Messina c. Italia, n. 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo), con la precisazione, valevole in ogni caso, che la detenzione legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena irrogata e pena eseguita consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 - 01, che richiama Grava c. Italia, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, Pilla c. Italia,n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013).Con particolare riferimento al caso del riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione, si è proprio recentemente ribadito che:"I'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, qual è quello che il giudice esercita, anche in executivis, al fine dell'unificazione quoad poenam delle pene irrogate sotto il vincolo della continuazione" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 30059 del 7 luglio 2022 n.m.). 5. Alla luce di quanto esposto sino a questo momento, occorre rilevare come la motivazione del provvedimento sia legittima e non manifestamente illogica nella parte in cui riconosce che la diversa entità della pena eseguita dal Carbonara, in eccedenza rispetto fine pena ultimo, non è stata determinata da un ordine di esecuzione illegittimo o errato ma è ascrivibile all'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che ha esteso il vincolo della continuazione ad un numero maggiore di reati oggetto delle sentenze indicate nel provvedimento di cumulo. L'errore stigmatizzato dalla difesa con riferimento al precedente provvedimento del G.i.p., emesso in data 13/3/2015, cassato da questa Corte, non è tale, essendo comunque rimesso all'apprezzamento del giudice il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ed anche, aspetto non trascurabile nella vicenda in esame, l'entità degli aumenti da stabilirsi per ciascun reato posto in continuazione. D'altro canto, nella stessa sentenza di annullamento, non si evidenziavano errori di diritto o aspetti riferibili a violazione di legge, ma un difetto di motivazione limitato alla considerazione che taluni elementi valorizzati per il riconoscimento della continuazione tra i reati avrebbero potuto essere considerati anche in relazione ad altri gruppi di reati. Tutto ciò esclude che si possa individuare un errore dell'autorità suscettibile di dare luogo all'accoglimento della richiesta, come ha correttamente argomentato la Corte di merito. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i