CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 29782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 gennaio 2026, il Tribunale del Riesame di Napoli, perquanto in questa sede rileva, rigettava l’appello cautelare reale propostonell’interesse della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’ordinanza del10 novembre 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli aveva disattesol’istanza di restituzione parziale dell’area interna, adibita a parcheggio, delcomplesso immobiliare sito in Napoli, alla via Gianturco n. 114-116.2. Avverso il provvedimento del Tribunale partenopeo, la società ImmobiliareMaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso percassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto il vizio dimotivazione e la violazione di legge, osservando che la parziale restituzione dellasola area interna non edificata non avrebbe pregiudicato la futura esecuzione dellaconfisca e non avrebbe determinato un aggravamento delle conseguenze delreato, perché, mantenendo in sequestro i corpi di fabbrica, il centro commercialesarebbe rimasto chiuso e non sarebbe stato concretamente operativo quel cambiodi destinazione d’uso in cui si sostanzia la contestata lottizzazione abusivamateriale, ponendosi invece l’indiscriminato mantenimento in sequestro dell’interocomplesso immobiliare in contrasto con il principio di proporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questaCorte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondocui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores iniudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la qualepuò denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomomotivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Rv. 269119 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).2. Ciò premesso, deve ritenersi che, rispetto al provvedimento impugnato,non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione.Ed invero, nel confermare la decisione con cui la Corte di appello aveva respintol’istanza di revoca parziale del sequestro presentata nell’interesse della ricorrente,i giudici del riesame hanno condiviso il rilievo secondo cui l’area adibita aparcheggio, sebbene fisicamente distinta dai corpi di fabbrica che la delimitano, èad essi collegata, sia funzionalmente sia dal punto di vista della destinazione d’uso,essendo il parcheggio veicolare a servizio del centro commerciale, per cui larestituzione della predetta area sarebbe stata idonea ad agevolare la produzionedi ulteriori conseguenze del reato, consentendo l’uso delle opere abusivesequestrate. La misura cautelare reale è stata dunque confermata, essendosi inproposito osservato che è l’intera area (e non solo le costruzioni abusive) oggettodella lottizzazione, per cui legittimamente, nel giudizio di cognizione tuttorapendente è stata disposta la confisca dei terreni e delle opere ivi costruite,conformemente alla previsione ex art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.2.1. Orbene, ritiene il Collegio che, alla stregua delle evidenze disponibili,l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata in punto di persistente pericolodi reiterazione del reato in caso di restituzione del bene all’interessato, in quantonon manifestamente illogico, non presta il fianco alle censure difensive, che simuovono nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto dellamanifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come si èdetto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, restando solo da precisareche, almeno allo stato e in assenza di censure specifiche sul punto, non appaionoravvisabili violazioni del principio di proporzionalità, e ciò anche in considerazionedella persistente connotazione abusiva degli interventi edilizi per cui si procede.3. Alla stregua delle considerazioni svolte, l’odierno ricorso deve esserepertanto rigettato, con conseguente onere per la società ricorrente, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso in Roma il 9 aprile 2026.Il consigliere estensore Il Presidente