CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29126/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 ottobre 2021 il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha - per quanto qui di interesse - respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali la medesima ha riportato le seguenti condanne: .I) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mondovì in data 22 luglio 2013, pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa per sei reati di cui all'art. 640 cod. pen. e due reati di cui all'art.648 cod. pen. commessi dal 15 marzo 2012 al 21 settembre 2012 in Pinerolo, [OSCURATO:PERSONA]. Sampeyre, Cuneo, Mondovì, Vinovo, [OSCURATO:PERSONA] e Cavour; II) sentenza della Corte di appello di Torino in data 19 settembre 2014, pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa per i reati previsti dagli artt. 640, 494 e 483 cod. pen. commessi il 24 ed il 25 gennaio 2008 in Fossano e Saluzzo; III) sentenza della Corte di appello di Torino del 16 ottobre 2018, pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa per i reati previsti dagli artt. 81, 641 e 648 cod. pen. commessi I' 8 febbraio 2012 in Manta e accertati dal 25 novembre 2011 all' 8 febbraio 2012; IV) sentenza della Corte di appello di Torino in data 15 dicembre 2017, pena di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa per reati previsti dagli artt. 110 e 64 cod. pen. commessi 13 marzo 2008 a Savigliano ed il 4 ottobre 2008 in Saluzzo; V) sentenza della Corte di appello di Torino in data 3 maggio 2019, pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen. commesso il 16 ottobre 2010 in Venasca; VI) sentenza della Corte di appello di Torino in data 21 marzo 2019, pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 167 di multa per il reato previsto dall'art.640 cod. pen. commesso il 17 giugno 2011 in Verzuolo. 1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda di continuazione tra i reati accertati con le sentenze della Corte di appello di Torino in data 19 settembre 2014 ed in data 15 dicembre 2017 per la parziale eterogeneità dei reati ed in considerazione del fatto che con la seconda sentenza la Ferri era stata condannata per i reati di truffa e ricettazione commessi in concorso con altra persona, a differenza di quanto avvenuto per l'altro fatto; per tali ragioni il Tribunale ha escluso che potesse configurarsi l'unicità del disegno criminoso. 1.2. Con l'ordinanza sopra indicata è stata poi respinta analoga istanza ex art.671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati accertati con le altre quattro sentenze sopra riportate in considerazione della parziale eterogeneità dei fatti, della distanza temporale tra gli stessi, delle differenti modalità esecutive e per la circostanza che in alcuni casi [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in concorso con altri soggetti; pertanto, anche rispetto a tale istanza, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza di una unitaria ed anticipata ideazione di più condotte penalmente illecite. 2. Avverso la predetta ordinanza la condannata, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo con cui lamenta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e dell'art. 81 cod. pen. nonché l'assenza e la manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA], nell'impugnazione, evidenzia che i reati sono tutti della stessa specie, sono stati consumati entro un limitato arco temporale, in un ristretto ambito geografico e, a volte, con il medesimo complice. Pertanto la ricorrente insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione limitatamente ai reati per i quali sono intervenute le seguenti condanne: a) quelli accertati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mondovì del 22 luglio 2013 e con la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 ottobre 2018; b) quelli accertati con le sentenze della Corte di appello di Torino del 19 settembre 2014 e del 15 dicembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto, si rileva con il ricorso si sollevano generiche censure che non si confrontano con la carenza degli elementi sintomatici dell'identità del disegno criminoso su cui si fonda la pronuncia del giudice dell'esecuzione rispetto alle indicate pronunce. 2.1. Infatti, la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. La condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - 3 v l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Nella pur "inesplorabile interiorità psichica" del soggetto agente, si ritiene che costituiscano indici significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale. Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, aggiunti l'uno all'altro, incrementano tuttavia la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156), accertamento questo che, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo la sussistenza come l'esclusione della preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni essere affidata a semplici congetture o presunzioni (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). Se il riconoscimento della continuazione in executivis, non diversamente che nel processo di cognizione, deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di tali concreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), va poi tenuto conto del diverso perimetro cognitivo del giudice dell'esecuzione rispetto al giudice del merito che si riflette sull'onere di allegazione che ricade sull'istante. 2.2. Quindi, posto che la presunzione di innocenza è estranea al procedimento esecutivo a fronte di un accertamento di responsabilità già coperto del giudicato, la valorizzazione degli indici riferibili ad essa non rileva in questa sede per configurare l'identità del disegno criminoso, richiedendosi invece da parte dell'istante un concorrente e puntuale onere di allegazione in ordine alla programmazione dei delitti relativi alle condanne inflittegli in via concomitante con la commissione del primo reato della serie rispetto a cui invoca la continuazione.E' stato invero escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato possa essere di per sé sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario, in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476). 3. L'ordinanza impugnata risulta aver fatto corretto uso dei principi sopra indicati e ne ha dato conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie, valorizzando in senso negativo - in modo coerente con il ribadito indirizzo - la circostanza che i reati non sono del tutto omogenei, sono stati commessi in località differenti, con diverse modalità e uno soltanto con un complice (autore del furto degli assegni utilizzati dalla ricorrente per la commissione delle truffe), nonché evidenziando, in corrispondenza, che nessuna allegazione specifica era stata prospettata dalla ricorrente, la quale genericamente aveva dedotto l'identità dei reati, la loro vicinanza temporale e la contiguità dei luoghi di rispettiva commissione, senza però indicare concreti elementi dai quali desumere la progettazione unitaria dei reati ab origine. Quanto, poi, alla censura relativa alla - prospettata come erronea (ed effettivamente in sé non dirimente) - valutazione dell'efficienza interruttiva dell'unitarietà progettuale da annettere allo stato di custodia cautelare, la Corte rileva che il provvedimento impugnato ha dato rilievo (in senso negativo) ad essa rispetto all'originaria istanza della condannata, e non già limitatamente al dedotto nesso progettuale fra le coppie di sentenze indicate con l'impugnazione; in ogni caso, tale elemento non è stato ritenuto determinante per la reiezione dell'istanza, dal momento che il giudice dell'esecuzione ha dato, invece, maggior rilievo agli altri elementi sopra indicati. Di conseguenza, pur dovendo muoversi dal principio di diritto secondo cui, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi, quali, fra gli altri, l'identità delle violazioni, la medesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative, la limitata durata della privazione della libertà personale e il breve intervallo temporale tra le condotte, in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 - 01), occorre concludere che l'argomento, nella specie, per la ragione spiegata, non ha dispiegato un'apprezzabile efficienza causale sulla decisione del giudice dell'esecuzione. 4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors