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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02369/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Lacedonia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 19/9/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impu gnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Avellino che, in data 19/12/2018, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei delitti di usura pluriaggravata ed estorsione, condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 2500,00 di multa ciascuno.

2. I ricorsi, proposti con unico atto, sono inammissibili.

Il primo motivo reitera le doglianze in punto di responsabilità per il fatto estorsivo ascritto al ,capo B) già analiticamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese (pa g. 10) con motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica, avendo i giudici territoriali dato conto dell'attendibilità della p.o. e degli elementi testimoniali e documentali che ne corroborano le dichiarazioni ; dell'impossibilità di accedere all'alternativa qualificazione giuridica ex art. 393 cod.pen. (oggetto del terzo motivo), nonché degli elementi che sostengono il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'illecito. 2.1 Le censure in punto di sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno risultano del tutto generiche in quanto prive di correlazione critica con le argomentazioni reiettive esposte a pag 9. 2.2 Destituiti di giuridico fondamento s'appaiesano anche i conclusivi rilievi concernenti l'intervenuta revoca per superfluità del teste d'accusa [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata (pag. 7) convalidato la valutazione del Tribunale con motivazione congrua a fronte di deduzioni del tutto apodittiche in quanto la difesa aveva omesso di chiedere l'assunzione del teste previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, esponendo le ragioni circa la decisività della testimonianza.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Lacedonia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 19/9/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impu gnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Avellino che, in data 19/12/2018, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei delitti di usura pluriaggravata ed estorsione, condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 2500,00 di multa ciascuno. 2. I ricorsi, proposti con unico atto, sono inammissibili. Il primo motivo reitera le doglianze in punto di responsabilità per il fatto estorsivo ascritto al ,capo B) già analiticamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese (pa g. 10) con motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica, avendo i giudici territoriali dato conto dell'attendibilità della p.o. e degli elementi testimoniali e documentali che ne corroborano le dichiarazioni ; dell'impossibilità di accedere all'alternativa qualificazione giuridica ex art. 393 cod.pen. (oggetto del terzo motivo), nonché degli elementi che sostengono il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'illecito. 2.1 Le censure in punto di sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno risultano del tutto generiche in quanto prive di correlazione critica con le argomentazioni reiettive esposte a pag 9. 2.2 Destituiti di giuridico fondamento s'appaiesano anche i conclusivi rilievi concernenti l'intervenuta revoca per superfluità del teste d'accusa [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata (pag. 7) convalidato la valutazione del Tribunale con motivazione congrua a fronte di deduzioni del tutto apodittiche in quanto la difesa aveva omesso di chiedere l'assunzione del teste previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, esponendo le ragioni circa la decisività della testimonianza. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02369/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris