CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando giustificato il diniego delle attenuanti generiche dalla mancanza di elementi favorevoli, nonostante la esclusione della recidiva; considerato che la valutazione è conforme all'orientamento di questa Corte secondo il quale le valutazioni in ordine alla recidiva ed alle generiche sono tra di loro autonome ed indipendenti e non si sovrappongono, pur potendo interferire, per cui ben può il giudice negare le generiche in considerazione dei precedenti, ma escludere la recidiva o, al contrario concedere le generiche, riconoscendo la presenza di un elemento positivo che le giustifichi, a prescindere dai precedenti, ma, nel contempo, applicare la recidiva (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444 ove si afferma che l'esistenza di precedenti penali può rilevare ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d