CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 dicembre 1979
Cassazione n. 25043/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il 31/12/1979 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27/10/2021, il Tribunale di Bari, pronunciando sulla richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del 30/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Foggia che aveva disposto, nei confronti dello stesso Pastore, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. La misura era stata disposta in relazione ai delitti di rapina commessa con armi e di sequestro di persona, occorsi il 16 dicembre 2019, intorno alle ore 16.50, sul tratto autostradale della A14 ricadente nell'agro di Cerignola, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], conducente di un camion che trasportava farina di mandorle, fatti che si erano conclusi con l'impossessamento di venti tonnellate di tale farina. Il concorso del Pastore si sarebbe concretato nel monitorare - mentre era a bordo della [OSCURATO:PERSONA] da lui condotta - le operazioni di carico della farina sul camion presso la ditta Alfrus di Modugno, nel seguire il camion fino al suo ingresso nell'autostrada, nell'accertare, precedendo lo stesso camion, l'assenza di ostacoli sul percorso, quali la presenza delle forze dell'ordine, nel comunicare le informazioni ai complici, rimasti ignoti, che si trovavano a bordo dell'autovettura Volvo V40 che seguiva il camion. Tali complici, dopo avere tagliato la strada al camion all'altezza del km 600, con il volto travisato e con l'uso di due pistole e di una mitraglietta, intimavano al conducente del camion [OSCURATO:PERSONA] di seguirli sulla Volvo, dove lo facevano entrare strattonandolo, costringevano lo stesso Ciliberti a restarvi, con la testa abbassata sulla gamba di uno dei rapinatori, per circa quaranta minuti. Il camion veniva guidato da uno dei complici. [OSCURATO:PERSONA] e il camion uscivano dall'autostrada al casello di Cerignola est. [OSCURATO:PERSONA] si fermava dopo circa trenta minuti in campagna dove il Ciliberti veniva fatto scendere e sorvegliato dai rapinatori, uno dei quali si manteneva in contatto con un altro complice che lo informava delle operazioni di scarico della farina di mandorle dal camion. In seguito, uno dei rapinatori avvertiva gli altri che potevano riaccompagnare il Ciliberti al camion, sicché questi veniva fatto risalire sulla Volvo e, sempre con la testa abbassata, veniva accompagnato al camion, che veniva raggiunto dopo circa dieci minuti, dopo di che, dopo che uno dei rapinatori ne aveva lasciato il posto di guida, lo stesso camion veniva restituito al Ciliberti. 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Bari, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 273 dello stesso codice e la mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente lamenta, in particolare, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla propria ricostruzione alternativa dei fatti, fornita in sede di interrogatorio di garanzia e corroborata dalle note difensive depositate in occasione dell'udienza camerale (con la relativa documentazione allegata). Ciò con riguardo ai seguenti aspetti. In primo luogo, quanto alla propria dichiarazione di essersi recato a Modugno (con la [OSCURATO:PERSONA] che aveva in uso) per chiedere a un suo ex datore di lavoro di riassumerlo, la motivazione del Tribunale - secondo cui detto datore di lavoro «è titolare di una impresa edile ad Andria e non a Modugno, sicché avrebbe potuto contattarlo ad Andria, dove lo stesso Pastore abitava ed abita» - sarebbe viziata in quanto è «molto più probabile rintracciare il titolare di un cantiere proprio lì [...] piuttosto che in una sede legale» ed «[è] proprio in cantiere che il titolare della ditta e il manovale hanno la possibilità di verificare la eventuale necessità di nuova assunzione». In secondo luogo, quanto alle giustificazioni del fatto di avere tenuto una bassa velocità media (85 km/h, cioè, come sottolineato dal Tribunale, la stessa velocità del camion), che tale fatto si poteva spiegare con le «eventuali soste intermedie presso una delle varie stazioni di servizio» nonché con i «difetti dell'auto» e con «la necessità di non consumare troppo gasolio [...] a causa delle ristrettezze economiche dovute al suo stato di disoccupazione». In terzo luogo, quanto alla giustificazione di essere uscito dal casello di Cerignola per cercare lavoro come bracciante per la raccolta delle olive, la motivazione del Tribunale - secondo cui «l'agro di Andria, comune dove abita il Pastore, è ricchissimo di uliveti sicché non si vede la ragione per cui avrebbe dovuto recarsi a Cerignola per trovare occupazione» - sarebbe viziata in quanto «esclude aprioristicamente che un soggetto andriese possa trovare impiego anche a Cerignola per tale tipo di attività, come se non possa ammettersi una saturazione del mercato del lavoro nel circondario della città di Andria». In quarto luogo, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese al difensore, sarebbe manifestamente illogico pretendere che lo Stella, così come il Pastore, «debbano ricordare che cosa esattamente avvenne il 16 dicembre 2019 e quali fossero stati i loro esatti spostamenti compiuti in quella giornata», in particolare, possano «indicare le esatte generalità dei diversi soggetti conoscenti che, in Cerignola, il Pastore e lo Stella ebbero ad interpellare per poter lavorare in campagna; men che meno pretendere che, oggi, qualcheduno di loro possa confermare che, esattamente il 16 dicembre 2019, fossero stati interpellati per essere assunti per la raccolta delle olive»; fermo restando che lo stesso Stella «ha comunque riferito che, nel periodo di interesse, effettivamente il Patruno [recte: il Pastore] ebbe plurime volte a spostarsi sia a Modugno che a Cerignola per le ragioni innanzi dette». In quinto luogo, quanto alla sosta della [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale si trovava per otto minuti nei pressi della ditta Alfrus, «il tutto dovrà essere altrettanto ragionevolmente ricondotto al tempo che verosimilmente occorse per orientarsi in un sito particolarmente caotico e privo di punti di riferimento, come quell[o] di una tipica "zona industriale"», mentre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Bari, «non sembra affatto inverosimile che, a distanza di qualche mese dall'interruzione del proprio rapporto di lavoro (avvenuta nel luglio 2019), l'istante possa comunque aver avuto qualche difficoltà (il 16 dicembre 2019) a ricordare l'esatto cammino per ritornare al cantiere». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.274 e 275 dello stesso codice e la mancanza, illogicità e/o manifesta contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alle ritenute sussistenza delle esigenze cautelari e idoneità della sola custodia cautelare in carcere a soddisfarle. Sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorrente lamenta: l'illegittimità, con riguardo all'attualità del periculum libertatis, del riferimento, operato dal Tribunale di Bari, a «due passate condanne a pena sospesa (sic!), peraltro risalenti ad anni addietro»; l'illogicità del «risalto dato allo stato di disoccupazione» del Pastore, nonché la sua contraddittorietà, atteso che «la evidenziata necessità del [...] prevenuto di reperire un lavoro [...] era stata liquidata come "generica ed inverosimile"»; la carenza della motivazione con riguardo all'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui il Pastore conserverebbe legami con più ampi circuiti criminosi; che, «posto che i fatti in contestazione risalgono al 16/12/2019, l'imputato avrebbe avuto a disposizione ben ulteriori 2 anni per reiterare reati analoghi a quelli per cui si procede e invece... nel frattempo non è accaduto proprio nulla». Sotto il profilo dell'idoneità della sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari, il ricorrente lamenta: l'«assoluta mancanza di spiegazioni per cui, ad oggi, a distanza di quasi due anni dai fatti in contestazione, il Pastore dovrebbe avere ancora a disposizione delle armi»; la «mancanza di spiegazioni», altresì, sul perché, «in assenza di contestazioni per reati di evasione o similari, [il Pastore] non sarebbe dotato di sufficiente autocontrollo nel caso in cui dovesse beneficiare degli arresti domiciliari (vieppiù se concessi con l'applicazione del braccialetto elettronico)». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è formulato per ragioni non consentite. 1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 1.2. Ciò rammentato, il Tribunale di Bari ha fondato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Pastore sui seguenti indizi, relativi ai fatti del 16 dicembre 2019: la [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Pastore veniva ripresa dal sistema di videosorveglianza dello stabilimento Bosch sito nella zona industriale di Modugno transitare ripetutamente, a partire dalle ore 15.32,59, davanti alla ditta Alfrus, rallentare la marcia in prossimità dello spazio riservato agli autocarri della ditta fino a fermarsi, parcheggiare e sostare per circa otto minuti, riprendere la marcia per pochi metri, fare inversione e transitare nuovamente, a bassissima andatura, nelle immediate vicinanze della ditta Alfrus, il tutto in un arco temporale durante il quale il camion, poi rapinato, si trovava nello stabilimento della Alfrus per caricare la farina di mandorle; uscito il camion dallo stabilimento (alle ore 15.53), la [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Pastore si avviava immediatamente nella stessa direzione del camion ed entrava nel casello di [OSCURATO:PERSONA] dell'autostrada A14 ventisette secondi dopo l'ingresso del camion; la stessa [OSCURATO:PERSONA] transitava dal casello di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 16.57,57, circa due minuti prima del convoglio formato dalla Volvo dei rapinatori e dal camion poi rapinato; la [OSCURATO:PERSONA] aveva percorso il tragitto dal casello di ingresso a quello di uscita alla stessa velocità media di 85 km/h del camion; le analisi dei tabulati di traffico di celle e dei tabulati telefonici permettevano di accertare la disponibilità, in capo agli occupanti della [OSCURATO:PERSONA], dell'utenza n. 3510119044 e, in capo agli occupanti della Volvo V40 (con la quale fu materialmente effettuata la rapina), dell'utenza n. 3510119801 (utenze entrambe intestate a pachistani, attivate contemporaneamente, insieme ad altre due, il 10 dicembre 2019, e che avevano smesso di funzionare la sera del 16 dicembre 2019, ciò «dimostrando [...] essere delle utenze utilizzate al solo fine della [...] commissione [della rapina] anche in ragione del fatto che avevano comunicato esclusivamente tra loro»), nonché lo scambio di comunicazioni tra le stesse due utenze in concomitanza con le varie fasi di preparazione ed effettuazione della rapina e del sequestro di persona. Alla luce di tali elementi, il Tribunale di Bari ha concluso che «è evidente che la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver monitorato il mezzo pesante durante le fasi di carico presso la ditta Alfrus di Modugno, lo seguiva fino a Canosa ove riceveva il cambio dalla Volvo 40, e anticipava l'uscita del convoglio (Volvo ed autoarticolato) dal casello Cerignola est, il tutto finalizzato a monitorare il percorso e ad avvisare i complici della presenza di ostacoli e delle Forze dell'ordine sull'autostrada e all'uscita». Tale valutazione della globalità dei ricordati elementi nel senso della gravità del quadro indiziario a carico del Pastore deve ritenersi esente da contraddizioni o illogicità manifeste. Non può infatti ritenersi né contraddittorio né manifestamente illogico reputare che il conducente di un'autovettura che si è a lungo trattenuto in prossimità del luogo di caricamento di un camion poi rapinato, abbia lasciato tale luogo in concomitanza con lo stesso camion, sia entrato in autostrada sempre pressoché in concomitanza con il camion, abbia percorso un lungo tratto autostradale alla stessa velocità media, sino a trovarsi, dopo tale lungo tratto, a solo due minuti prima dal mezzo pesante e - circostanza, questa, del tutto trascurata dal ricorrente - abbia comunicato telefonicamente, durante i fatti, con un'utenza telefonica nella disponibilità degli occupanti di un'altra autovettura con la quale venga materialmente effettuata la rapina, abbia svolto il ruolo di monitorare il mezzo rapinato sia durante il caricamento della merce sia durante il tragitto autostradale, precedendo lo stesso mezzo allo scopo di verificare l'assenza di ostacoli sul tragitto. In proposito, non si può non rilevare come il ricorrente non si confronti compiutamente con la valutazione operata dal Tribunale del riesame, avendo trascurato del tutto di confrontarsi, come si è anticipato, con il significativo elemento costituito dalle comunicazioni telefoniche intercorse, durante i fatti, tra l'utenza telefonica nella disponibilità degli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Pastore e l'utenza telefonica nella disponibilità degli occupanti della Volvo V40 con la quale fu materialmente eseguita la rapina. Il Tribunale di Bari ha altresì dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali il «solido» quadro indiziario che emergeva dagli elementi indicati non era inficiato dalle ricostruzioni alternative dei fatti fornite dall'indagato, in quanto «generiche ed inverosimili». Non è in effetti riscontrabile alcuna contraddittorietà o illogicità manifesta nel ritenere tali, tra l'altro: la dichiarazione del Pastore di essersi recato a Modugno dal proprio ex datore di lavoro per chiedergli di riassumerlo, in quanto non riscontrata e anche scarsamente verosimile, tenuto conto del fatto che l'impresa dello stesso ex datore di lavoro si trovava ad Andria, dove il Pastore abitava; la spiegazione del Pastore della bassa velocità tenuta lungo il tratto autostradale come dovuta al cattivo funzionamento della pompa dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e alla volontà di risparmiare gasolio, in quanto poco conciliabile con la dichiarazione di essersi recato a Modugno (pagando anche il pedaggio autostradale) per contattare una persona (l'ex datore di lavoro) che ben avrebbe potuto incontrare ad Andria o sentire telefonicamente; la giustificazione di essere uscito dal casello di Cerignola per cercare lavoro come bracciante per la raccolta delle olive, non solo in quanto scarsamente verosimile, tenuto conto della possibilità di trovare un siffatto lavoro ad Andria ma anche - e in primo luogo - in quanto priva di alcuna specificazione e riscontro («omettendo di fornire alcuna indicazione del luogo dove si sarebbe recato e delle persone contattate»); le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di avere a volte accompagnato il Pastore a Modugno, Cerignola e Barletta, in quanto prive delle specificazione delle date in cui ciò era avvenuto; la dichiarazione che la sosta di otto minuti nei pressi della ditta Alfrus era dovuta alla necessità di orientarsi, consultando il navigatore, nella zona industriale di Modugno, atteso che tale esigenza non poteva «giustifica[re] la sosta di circa 8 minuti» e che, per di più, poiché il Pastore aveva lavorato nella zona sino a pochi mesi prima, era scarsamente verosimile che non conoscesse il percorso per raggiungere l'autostrada. In definitiva, il Tribunale di Bari ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico del Pastore, il ricorso non si è confrontato compiutamente con la valutazione operata dallo stesso Tribunale e le censure prospettate si risolvono, in realtà, in un'inammissibile prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già adeguatamente esaminate dal giudice di merito. 2. Il secondo motivo non è fondato. 2.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). Tornando al caso di specie, il Tribunale di Bari ha fondato la propria prognosi sui seguenti elementi: a) il Pastore era gravato da due precedenti penali per furto (con applicazione della pena su richiesta, condizionalmente sospesa), uno dei quali risalente al dicembre 2017, cioè a due anni prima dei fatti per i quali si procedeva; b) lo stesso Pastore era in stato di disoccupazione, ciò che poteva indurlo a commettere altri atti predatori per procurare i mezzi di sostentamento al proprio nucleo familiare; c) «le modalità particolarmente allarmanti della condotta», connotata «da una dettagliata organizzazione del crimine, dall'elevato numero delle persone coinvolte (almeno 7: 4 sulla Volvo e 3 nella Croma) con ripartizione dei compiti, dalla disponibilità di più armi (non trovate e quindi ancora circolanti), dalla capacità di procurarsi sim intestate a cittadini pakistani [...], dalla assenza di freni inibitori data la consumazione della rapina su un'autostrada con l'accettazione del rischio del coinvolgimento di soggetti di passaggio e di causare sinistri stradali, dalla disponibilità di locali o veicoli dove custodire venti tonnellate di farina di mandorla; dalla privazione della libertà personale del conducente del camion [...]»; d) l'esistenza di collegamenti con più ampi circuiti criminosi in grado di reperire armi e sim intestate a terze persone nonché con ricettatori ai quali vendere la farina di mandorla.In tale modo, il Tribunale di Bari ha rispettato i ricordati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo fondato - con una motivazione evidentemente non manifestamente illogica - il giudizio di pericolosità sociale del Pastore sia sulla gravità dei fatti da lui commessi (per le ragioni indicate, «particolarmente allarmanti»), sia sulla personalità dello stesso Pastore, la cui capacità a delinquere è stata apprezzata dal Tribunale alla luce sia della stessa condotta tenuta in occasione dei reati, sia dei due suoi precedenti penali, uno dei quali di soli due anni prima, sia della sua condizione di disoccupato, sia della circostanza che la commissione dei fatti richiedeva il collegamento con più ampi circuiti criminosi in grado di rifornire i rapinatori (e sequestratori) delle armi e delle sim intestate a terzi e di ricettare la merce rapinata. Tali legittimità e logicità dell'ordinanza impugnata non sono scalfite dalle censure avanzate dal ricorrente, riguardo alle quali si deve osservare che: i due precedenti penali per furto costituiscono elementi che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ben possono essere valorizzati al fine di valutare la capacità a delinquere dell'indagato; la valutazione dello stato di disoccupazione è stata effettuata dal Tribunale unitamente agli altri elementi utilizzati per la prognosi, nel cui contesto il suddetto stato, relativo alla concreta situazione di vita dell'indagato, può legittimamente contribuire a un giudizio di pericolo di commissione di altri reati; a essere considerata «"generica ed inverosimile"» dal Tribunale non era la necessità del Pastore di trovare un lavoro bensì la giustificazione con tale necessità della presenza dello stesso Pastore, il giorno dei fatti criminosi, a Modugno e a Cerignola; il Tribunale di Bari ha motivato con riguardo al collegamento del Pastore «con più ampi circuiti criminosi», rilevando come tale collegamento fosse necessario per il rifornimento di armi e di sim intestate a terzi utilizzati per la rapina e per la ricettazione della notevole quantità di farina di mandorle rapinata; il lasso di tempo di circa due anni trascorso dai fatti senza che, nel frattempo, sia «accaduto proprio nulla», è stato non illogicamente, ancorché implicitamente, ritenuto dal Tribunale di Bari non considerevole, alla luce degli evidenziati elementi di pericolosità del Pastore, tratti, oltre che dalla gravità dei fatti da lui commessi, dalla capacità a delinquere desumibile dagli stessi, dal collegamento, necessario per tale commissione, con più ampi circuiti criminosi, dai precedenti penali e dalle condizioni di vita dell'indagato. 2.2. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01). Con riguardo, in particolare, alla motivazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti donniciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, la Corte di cassazione ha affermato il principio — che il Collegio condivide — secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01). La prima di tali sentenze ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. Nel caso di specie, ravvisate le esigenze cautelari, il Tribunale di Bari ha ritenuto che la custodia cautelare in carcere fosse l'«unica» misura idonea a soddisfarle, motivando che, in ragione della gravità dei fatti commessi, della sicumera mostrata dal Pastore e della persistente disponibilità di armi da parte sua e dei suoi complici, le altre misure coercitive più blande (tra le quali, perciò, anche quella degli arresti domiciliari, pur con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.) dovevano ritenersi inidonee, atteso che, sulla base dei predetti elementi, si doveva formulare una prognosi di incapacità del Pastore di rispettarne le prescrizioni, confermata anche dal fatto che lo stesso Pastore «ha già violato in passato i precetti penali, non traendo insegnamento dalle esperienze giudiziarie pregresse ed anzi scambiando il beneficio della sospensione condizionale della pena per impunità». Tale motivazione dell'adeguatezza, in concreto, della sola custodia cautelare in carcere appare immune da vizi sia logici sia giuridici sicché essa è, in quanto tale, incensurabile in questa sede di legittimità. Non sussistono, in particolare, i vizi denunciati dal ricorrente. Quanto all'asserita «mancanza di spiegazioni per cui, ad oggi, a distanza di quasi due anni dai fatti in contestazione, il Pastore dovrebbe avere ancora a disposizione delle armi», il Tribunale ha argomentato che le armi utilizzate dal Pastore e dai suoi complici «non e[rano] state [ri]trovate», sicché non appare certamente illogico dedurne che esse fossero tutt'ora nella disponibilità dell'indagato e dei suoi ignoti complici. Quanto all'asserita «mancanza di spiegazioni» sul perché, «in assenza di contestazioni per reati di evasione o similari, [il Pastore] non sarebbe dotato di sufficiente autocontrollo nel caso in cui dovesse beneficiare degli arresti domiciliari (vieppiù se concessi con l'applicazione del braccialetto elettronico)», il Tribunale di Bari ha fornito, come si è visto, un'adeguata spiegazione della ritenuta incapacità del Pastore di rispettare le prescrizioni di misure coercitive più blande della custodia cautelare in carcere, incapacità che non deve essere necessariamente tratta dall'esistenza di precedenti penali o giudiziari per il reato di evasione. 3. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente con