CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 21497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 14/4/2022 ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'istanza di sostituzione di un bene immobile sottoposto a confisca per equivalente con una somma in denaro corrispondente al valore, proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante legale della SFGB s.r.I., è stato condannato per il reato di omesso versamento Iva relativo all'anno di imposta 2012 per un ammontare pari a 549.646 euro. Con la condanna è stata disposta la confisca, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 12 bis D.Lvo 74/2000 dei beni e delle somme di denaro per un ammontare complessivo pari alla somma di cui è stato omesso il versamento.In particolare, sono stati confiscati i beni e le somme già oggetto di sequestro preventivo fino a concorrenza di tale ammontare. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha stabilito che la confisca per equivalente dei beni dell'imputato è da eseguirsi subordinatamente alla definitiva effettività della mancata confisca diretta nei confronti della SGB. Disposizione questa diventata irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione e ha confermato la confisca. 3. Il condannato ha presentato istanza con la quale ha chiesto alla Corte d'Appello di sostituire uno degli immobili sottoposti a sequestro a lui pervenuto a titolo di eredità, con la somma di euro 125.055,87, corrispondente a quella indicata dal sequestrante. 4. La Corte d'appello, considerato che allo stato, nella procedura fallimentare della SGB sono stati messi in vendita degli immobili e che l'importo che potrebbe essere ricavato sarebbe tale da rendere inoperante la condizione posta dal provvedimento di confisca, ha dichiarato inammissibile l'istanza per carenza di interesse. 5. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Bertelli che, in un unico motivo, ha evidenziato che le circostanze indicate dalla Corte territoriale, l'essere in atto la procedura di vendita dei terreni della società e la possibilità che la somma in concreto ricavabile sia suffithAnte, sono ipotetiche così che non è affatto sicuro che l'Agenzia delle Entrate potrà essere soddisfatta. Sotto altro profilo, poi, i tempi perché si concluda la procedura sono molto lunghi, le due precedenti vendite, ad esempio, sono andate deserte, e pertanto il suo interesse a rientrare in possesso del bene, senza peraltro arrecare alcun pregiudizio al sequestrante, è concreto e attuale. 6. In data 29 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 7. In data 16 gennaio 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in prima battuta evidenzia che la confisca dell'immobile oggetto dell'istanza, proprio perché l'esecuzione della stessa è subordinata all'impossibilità di eseguire la misura nei confronti della SGB, non sarebbe definitiva. In conseguenza di ciò alla confisca, confermata ai sensi dell'art. 578 bis cod. proc. pen. allorché è stata dichiarata la prescrizione del reato dalla Corte di cassazione, si dovrebbe applicare la recente sentenza delle Sez. Un. Esposito 29/9/22 e la stessa, pertanto dovrebbe essére revocata. Sotto altro profilo, poi, proprio perché la confisca non sarebbe definitiva il rigetto della richiesta di sostituire il bene sarebbe del tutto illegittimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura la conclusione della Corte territoriale che ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse alla richiesta di sostituire l'immobile per il quale è stata disposta la confisca con una somma di denaro. Tale conclusione, fondata sulla considerazione che la confisca del citato immobile è subordinata alla mancata esecuzione della confisca diretta disposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per un valore corrispondente all'ammontare dell'Iva non versata, è corretta. Fino a quando la condizione non si avvererà, infatti, la confisca, pure già disposta con statuizione divenuta irrevocabile, non sarà eseguibile così che la stessa, in concreto, non ha determinato e non determina alcun pregiudizio diretto ed effettivo nei confronti del ricorrente. Quanto alla sussistenza dell'interesse, d'altro canto, le considerazioni contenute nel ricorso, fondate sull'incertezza della positiva esecuzione della confisca su beni del fallimento e sui tempi prevedibilmente lunghi per la definizione di tale procedura, non sono determinanti. Le stesse, infatti, facendo riferimento solo a ipotetici ritardi e all'astratta difficoltà di conseguire l'intero ammontare della somma, non evidenziano alcun concreto, diretto e attuale interesse alla sostituzione del bene per il quale, allo stato, l'esecuzione della confisca, unico effettivo pregiudizio ai diritti del ricorrente, è sospesa. 2. La richiesta contenuta nella memoria depositata di revocare la confisca in conseguenza della recente e successiva sentenza delle Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01 è infondata. Diversamente da quanto evidenziato dalla difesa la statuizione in ordine alla confisca è definitiva. Il fatto che l'esecuzione della stessa sia subordinata al verificarsi della condizione costituita del mancato conseguimento della somma di 549.646,00 sui beni della società [OSCURATO:SOCIETA]. per i quali è stata disposta la confisca diretta, infatti, non incide sulla irrevocabilità della statuizione. Come più volte evidenziato la formazione del giudicato, l'irrevocabilità di una statuizione, non coincide con l'eseguibilità del titolo stesso così che la legittimità o meno dello stesso non può essere per ciò solo essere successivamente messa in discussione (cfr. Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01; Sez. 1, n. 45340 del 10/09/2019, Vinciguerea, Rv. 277915 - 01). Una volta che la decisione sul punto è divenuta definitiva, pure se la statuizione non è stata ancora eseguita, pertanto, gli eventuali mutamenti giurisprudenziali che dovessero sopravvenire non hanno alcuna efficacia. Ciò soprattutto laddove questi si riferiscano alla diversa applicazione di norme processuali e ai criteri di valutazione in queste contenuti (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927 - 01; Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250196 - 01; Sez. 4, n. 28153 del 18/06/2015, Cassano, Rv. 264043 - 01). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso