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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25371/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata dellapena accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo ha applicato ex art. 444 cod.proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA]Alessandro la pena di giorni 14 di arresto ed euro 900 di ammendacon sostituzione della sanzione con il lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cuiall'art. 186 comma 2 lett. b e 2 sexies Codice della strada, per essersi posto alla guidadi un veicolo in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche, conl'aggravante dell’ora notturna; ha disposto la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida per il periodo di un anno, salvo riduzione in caso diesito positivo del lavoro di pubblica utilità.2.

Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo due motivi:2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo con cui il giudice indifetto di specifica motivazione ha disposto la sospensione della patente di guida per ilperiodo di un anno, pari al valore massimo della cornice edittale prevista dalla norma.Il ricorrente premette che con la sentenza Melzani (Sez.U. n. 21369 del26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279349 – 01) le Sezioni Unite di questa Corte hannostabilito la ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento che abbiaapplicato o omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dallalegge, poiché le stesse non sono riconducibili alle categorie di pena e quindi rientranonella disciplina generale dettata dall'art. 606 cod. proc. pen.; evidenzia che è contrarioa norma di legge l'aver adottato la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida per la durata di un anno, in quanto pur trattandosi di penanegoziabile ma obbligatoria, la sanzione amministrativa non necessita di specificamotivazione, soltanto se si mantenga in misura modesta e comunque inferiore allamedia, mentre l'irrogazione di una sospensione amministrativa nella sua duratamassima necessitava di congrua motivazione.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione poiché il giudice ha omesso di disporrela sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida, sino all'esito favorevole dei lavori di pubblica utilità, sostitutividella pena contestualmente applicata .La giurisprudenza di legittimità ha affermato che alla pronunzia di condanna inrelazione alla contravvenzione di cui all'art. 186 Codice della strada con il beneficiopremiale di cui comma 9 bis, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all'omessasospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.L'art. 186 del Codice della strada, che si applica nel caso in esame, prevede, alcomma 2 lettera b, che all'accertamento del reato consegue sempre la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente, per un periodo ricompresotra sei mesi e un anno e, se il veicolo appartiene a persone estranee al reato, lasospensione è raddoppiata.Inoltre, il comma 2 quater della medesima norma prevede che le disposizionirelative alle sanzioni accessorie debbano essere applicate anche in caso di sentenza exart. 444 cod.proc.pen. di applicazione della pena su richiesta delle parti.Deve convenirsi con l’impugnante che nel caso di specie, risultando dagli atti che ilveicolo appartiene all’imputato, il giudice non poteva applicare la sanzioneamministrativa nella sua massima estensione, in assenza di congrua motivazione.Sul punto sembra opportuno richiamare il consolidato principio secondo cuil'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specificamotivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.,valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventivadella pena. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01)Si tratta di criteri applicabili anche alla motivazione in ordine alla durata dellesanzioni amministrative obbligatorie.1.2 Anche il secondo motivo è fondato poiché in caso di sostituzione della penadetentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186,comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patentedi guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo econtestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino allavalutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del qualepotrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione dellasospensione e revocata la confisca. (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.g. in proc.2.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alladeterminazione della durata della sanzione della sospensione della patente e allaomessa sospensione dell'efficacia della statuizione concernente la medesima sanzionesino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, cheprovvederà a rideterminare la durata della sanzione amministrativa obbligatoria,fornendo adeguata motivazione nel rispetto dei criteri di legge suindicati, e disporrà lasospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento dellavoro di pubblica utilità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della duratadella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidanonché alla omessa sospensione dell'efficacia della statuizione concernente lamedesima sanzione sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità,con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Teramo, persona fisica diversa.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata dellapena accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo ha applicato ex art. 444 cod.proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA]Alessandro la pena di giorni 14 di arresto ed euro 900 di ammendacon sostituzione della sanzione con il lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cuiall'art. 186 comma 2 lett. b e 2 sexies Codice della strada, per essersi posto alla guidadi un veicolo in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche, conl'aggravante dell’ora notturna; ha disposto la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida per il periodo di un anno, salvo riduzione in caso diesito positivo del lavoro di pubblica utilità.2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo due motivi:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo con cui il giudice indifetto di specifica motivazione ha disposto la sospensione della patente di guida per ilperiodo di un anno, pari al valore massimo della cornice edittale prevista dalla norma.Il ricorrente premette che con la sentenza Melzani (Sez.U. n. 21369 del26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279349 – 01) le Sezioni Unite di questa Corte hannostabilito la ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento che abbiaapplicato o omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dallalegge, poiché le stesse non sono riconducibili alle categorie di pena e quindi rientranonella disciplina generale dettata dall'art. 606 cod. proc. pen.; evidenzia che è contrarioa norma di legge l'aver adottato la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida per la durata di un anno, in quanto pur trattandosi di penanegoziabile ma obbligatoria, la sanzione amministrativa non necessita di specificamotivazione, soltanto se si mantenga in misura modesta e comunque inferiore allamedia, mentre l'irrogazione di una sospensione amministrativa nella sua duratamassima necessitava di congrua motivazione.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione poiché il giudice ha omesso di disporrela sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida, sino all'esito favorevole dei lavori di pubblica utilità, sostitutividella pena contestualmente applicata .La giurisprudenza di legittimità ha affermato che alla pronunzia di condanna inrelazione alla contravvenzione di cui all'art. 186 Codice della strada con il beneficiopremiale di cui comma 9 bis, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all'omessasospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.L'art. 186 del Codice della strada, che si applica nel caso in esame, prevede, alcomma 2 lettera b, che all'accertamento del reato consegue sempre la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente, per un periodo ricompresotra sei mesi e un anno e, se il veicolo appartiene a persone estranee al reato, lasospensione è raddoppiata.Inoltre, il comma 2 quater della medesima norma prevede che le disposizionirelative alle sanzioni accessorie debbano essere applicate anche in caso di sentenza exart. 444 cod.proc.pen. di applicazione della pena su richiesta delle parti.Deve convenirsi con l’impugnante che nel caso di specie, risultando dagli atti che ilveicolo appartiene all’imputato, il giudice non poteva applicare la sanzioneamministrativa nella sua massima estensione, in assenza di congrua motivazione.Sul punto sembra opportuno richiamare il consolidato principio secondo cuil'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specificamotivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.,valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventivadella pena. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01)Si tratta di criteri applicabili anche alla motivazione in ordine alla durata dellesanzioni amministrative obbligatorie.1.2 Anche il secondo motivo è fondato poiché in caso di sostituzione della penadetentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186,comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patentedi guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo econtestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino allavalutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del qualepotrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione dellasospensione e revocata la confisca. (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.g. in proc.2. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alladeterminazione della durata della sanzione della sospensione della patente e allaomessa sospensione dell'efficacia della statuizione concernente la medesima sanzionesino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, cheprovvederà a rideterminare la durata della sanzione amministrativa obbligatoria,fornendo adeguata motivazione nel rispetto dei criteri di legge suindicati, e disporrà lasospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento dellavoro di pubblica utilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della duratadella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidanonché alla omessa sospensione dell'efficacia della statuizione concernente lamedesima sanzione sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità,con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Teramo, persona fisica diversa.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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