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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 14354/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21617-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato– F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21617/2016 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 14354/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 avverso la sentenza n. 1326/03/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 16/2/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello della concessionaria ed accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 22933/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso preavviso di fermo amministrativo, senza procedere tuttavia ad annullare le cartelle ad esso presupposte; il contribuente è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo mezzo è denunciata violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto invalidamente notificate le cartelle esattoriali essendo stata effettuata, la notifica, a mezzo servizio di posta privato, mediante recapito tramite <<centro SIN>>, e non tramite il fornitore del servizio universale ([OSCURATO:PERSONA]);

1.2. in particolare, la ricorrente lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di rilevare che la notifica era stata ritualmente effettuata a mezzo dell’ente [OSCURATO:PERSONA], e che il <<centro SIN>> aveva unicamente effettuato il recapito per conto di [OSCURATO:PERSONA];

1.2. la doglianza è fondata;

1.3. la Concessionaria notificante si è correttamente rivolta all'[OSCURATO:PERSONA] per la notifica dell'atto impugnato, e l'utilizzo di poste private (<<centro SIN>>) per alcuni atti del processo notificatorio costituisce un mero strumento utilizzato dal gestore universale per l'adempimento della propria attività, che si è comunque svolta sotto la propria responsabilità e F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21617/2016 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 14354/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 nell'espletamento della potestà certificativa richiesta dalla legge applicabile ratione temporis nel prevedere l'utilizzo della posta per la notifica degli atti nell'ambito di procedure amministrative o giudiziarie;

1.4. in ordine all'utilizzo di un'agenzia recapiti, va rilevato, infatti, che la notificazione a mezzo posta (anche prima della riforma postale del 2011), è validamente eseguita pur se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'[OSCURATO:PERSONA], al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, riservava in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative (prima della riforma del 2011), perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, come nella specie (cfr. Cass. nn. 16949/2014, 9111/2012, 11095/2008; conf.

Cass. n. 21251/2017, SU n. 299/2020, entrambe in motiv.);

2.1. con il secondo motivo è denunciata violazione di norme di diritto (art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di rilevare la tardività dell’appello incidentale in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso in appello è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale;

2.2. la censura è parimenti fondata in quanto dall’esame degli atti processuali (anche allegati dal ricorrente nella presente sede) emerge che l’appello incidentale è stato depositato nella segreteria della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero oltre sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, effettuata in data 3.4.2015 (come indicato anche nella sentenza impugnata);

3.1. l’accoglimento delle suddette censure determina l’assorbimento dei rimanenti motivi inerenti la prescrizione del credito sotteso alle cartelle ed il preavviso di fermo impugnati, stante la regolarità della notifica delle suddette cartelle e la loro conseguente definitività per mancata impugnazione; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21617/2016 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 14354/2022 Data pubblicazione 05/05/2022

3.2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

3.3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

4. le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia, mentre le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il contribuente intimato al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21617-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato– F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21617/2016 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 14354/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 avverso la sentenza n. 1326/03/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 16/2/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello della concessionaria ed accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 22933/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso preavviso di fermo amministrativo, senza procedere tuttavia ad annullare le cartelle ad esso presupposte; il contribuente è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo è denunciata violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto invalidamente notificate le cartelle esattoriali essendo stata effettuata, la notifica, a mezzo servizio di posta privato, mediante recapito tramite <<centro SIN>>, e non tramite il fornitore del servizio universale ([OSCURATO:PERSONA]); 1.2. in particolare, la ricorrente lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di rilevare che la notifica era stata ritualmente effettuata a mezzo dell’ente [OSCURATO:PERSONA], e che il <<centro SIN>> aveva unicamente effettuato il recapito per conto di [OSCURATO:PERSONA]; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. la Concessionaria notificante si è correttamente rivolta all'[OSCURATO:PERSONA] per la notifica dell'atto impugnato, e l'utilizzo di poste private (<<centro SIN>>) per alcuni atti del processo notificatorio costituisce un mero strumento utilizzato dal gestore universale per l'adempimento della propria attività, che si è comunque svolta sotto la propria responsabilità e F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Cass. nn. 16949/2014, 9111/2012, 11095/2008; conf. Cass. n. 21251/2017, SU n. 299/2020, entrambe in motiv.); 2.1. con il secondo motivo è denunciata violazione di norme di diritto (art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di rilevare la tardività dell’appello incidentale in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso in appello è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale; 2.2. la censura è parimenti fondata in quanto dall’esame degli atti processuali (anche allegati dal ricorrente nella presente sede) emerge che l’appello incidentale è stato depositato nella segreteria della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero oltre sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, effettuata in data 3.4.2015 (come indicato anche nella sentenza impugnata); 3.1. l’accoglimento delle suddette censure determina l’assorbimento dei rimanenti motivi inerenti la prescrizione del credito sotteso alle cartelle ed il preavviso di fermo impugnati, stante la regolarità della notifica delle suddette cartelle e la loro conseguente definitività per mancata impugnazione; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21617/2016 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 14354/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 3.2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 3.3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; 4. le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia, mentre le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il contribuente intimato al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P
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