CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02623/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, nel ridurre la sanzione irrogata in primo grado per il delitto di ricettazione di arma clandestina, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste dalla difesa con i motivi di appello che intendevano valorizzare la condotta tenuta dall'imputato post delictum, che si era scusato con le persone offese dei distinti reati di percosse e minaccia (improcedibili per intervenuta remissione di querela). La Corte territoriale ha infatti evidenziato genericamente che nessun elemento degno di positiva valutazione era stato evidenziato con i motivi di gravame spesi sul punto del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia officiato, che deduce, a motivo unico di ricorso, il seguente argomento: 2.1. Mancanza o mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte territoriale offerto alcuna argomentazione allo specifico motivo di gravame che lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione del comportamento tenuto dall'imputato con le vittime dei distinti reati (improcedibili) di minaccia e percosse, cui chiedeva perdono. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è infondato; consegue il rigetto del ricorso. 1.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nell'apprezzare la gravità dei fatti descritti in imputazione (i fatti oggetto di riconosciuta responsabilità, non quelli improcedibili per remissione di querela) e scrutinarne il profilo circostanziale, ha ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, valorizzando sul punto il curriculum criminale dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali. 1.2. Se dunque la Corte non ha offerto, sull'argomento dedotto, congrua motivazione, è pur vero che il Tribunale aveva valorizzato elementi (precedenti penali numerosi e gravi dell'imputato) certamente rilevanti ai fini della negazione delle circostanze attenuanti generiche, giacché indicati tra i criteri guida (vita anteatta) contenuti nel testo dell'art. 133 cod. pen. Orbene, tale valutazione non può ritenersi superata dalla valorizzazione delle scuse offerte dall'imputato alle persone offese di fatti non più procedibili, giacché distinto e autonomo è il reato (ricettazione di arma da sparo clandestina) per cui si procede e rispetto ad esso la condotta resipiscente manifestata in relazione ai distinti reati non più procedibili non può, all'evidenza, spiegare alcun effetto attenuante. 2. Segue al rigetto del ricorso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 616 del codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de