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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28131/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla mancata valutazione dell'intero compendio probatorio portato all'attenzione del giudice, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, avendo anzi la Corte territoriale correttamente valorizzato sia il fatto che l'imputato fosse tenuto ad indossare il braccialetto elettronico, dato che questi necessitava di energia elettrica proprio per alimentarlo, sia la circostanza per cui lo stesso, pur non essendo conduttore dell'appartamento, vi abitava stabilmente; - che anche il secondo motivo, che lamenta la misura ec:cessiva della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nel caso di specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla mancata valutazione dell'intero compendio probatorio portato all'attenzione del giudice, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, avendo anzi la Corte territoriale correttamente valorizzato sia il fatto che l'imputato fosse tenuto ad indossare il braccialetto elettronico, dato che questi necessitava di energia elettrica proprio per alimentarlo, sia la circostanza per cui lo stesso, pur non essendo conduttore dell'appartamento, vi abitava stabilmente; - che anche il secondo motivo, che lamenta la misura ec:cessiva della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nel caso di specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 28131/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris