CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 37919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14255/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n . 6539/2020depositata in data 19.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 14255/21 R.G. con la sentenza in epigrafe,la C.T.R. della Sicilia accolse l’ appell o di [OSCURATO:PERSONA] la sentenz a n. 9492 /201 4 della C.T.P. di Catania , che aveva a sua volta rigettato il ricorsoproposto dal contribuente avverso il silenzio - rifiuto formatosi sulla sua richiesta dirimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990-1992(giacché proposta oltre il termine di legge), beneficio spettante ai soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma che colpì la Sicilia orientale nel 1990; nel riformare la sentenza di primo grado, la C.T.R. siciliana osservò che – in relazione ai benefici in questione - la posizione del contribuente che abbia versato le imposte non può subire un trattamento diverso rispetto a quella del contribuente che invece non le abbia versate, e che ne resti quindi esonerato nella misura del 90%, come previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002; pertanto, concluse, in ossequio a consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20641/2007), non può negarsi il rimborso al contribuente che abbia appunto già versato le imposte, a condizione che la domanda sia stata presentata entro il termine di legge, come da ultimo stabilito dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, condizione che nella specie doveva ritenersi sussistente; avverso detta sentenza, l’Ag enzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i ; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente, in data 2.2.2022, un atto denominato “atto di costituzione in giudizio”; consideratoche: N. 14255/21 R.G. 1.1 –preliminarmente, va rilevato che l’atto depositato da [OSCURATO:PERSONA] non è stato notificato alla ricorrente ed è comunque da considerare tamquam non esset, in quanto privo dei requisiti minimi perché possaassumere la valenza di controricorso : questo, a norma dell’art. 370 c.p.c. , costituisce il tipico atto processuale con cui la parte intimata nel giudizio di legittimità, in quanto destinataria del ricorso per cassazione, può replicarvi, di spiega ndo le proprie difesee i propri argomenti dinanzi a questa Corte (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 10019/2019); peraltro, è ampiamente ricevuto, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui “Anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.” (Cass. n. 10813/2019; Cass. n. 17030/2021; Cass. n. 34791/2021); 2.1 –ciò posto, con il primo motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la C.T.R. pronunciato su una specifica eccezione sollevata dall’Agenzia ricorrente, avente carattere impeditivo principale della pretesa azionata dal contribuente: il non essere quest’ultimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14255/21 R.G. dei comuni individuati dal D.P.C.M. del 15.1.1991, presupposto soggettivo per la fruizione delbeneficio in parola; 2.2 – con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della legge n. 289/2002,dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, dell’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 , e dell’art. 1 D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], recante “Individuazione dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990”; rileva la ricorrente che il detto requisito soggettivo avrebbe comunque essere dovuto riscontrato d’ufficio dal giudice d’appello, pur a prescindere dalla sollevata eccezione; se ciò avesse fatto, la C.T.R. non avrebbe potuto accogliere l’appello del [OSCURATO:PERSONA], il quale –nel triennio 1990-1992 – era residente nel Comune di S. Agata li Biattiati, come ampiamente dimostrato nel corso del giudizio; egli, dunque, non avrebbe potuto fruire del beneficio in questione, riservato ai soggetti residenti (ovvero, svolgenti una attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola) in uno dei comuni indicati dal D.P.C.M. in rubrica : il Comune di S. Agata li Biattiati, infatti, non eratra questi; 3.1– i motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono fondati; la C.T.R., infatti, ha del tutto obliterato l’esame circa il possesso dei requisiti soggettivi da parte del contribuente, onde riconoscergli il diritto al beneficio in discorso;la questione, peraltro, era stata sollevata dall’odierna ricorrente nel giudizio d’appello, ma avrebbe dovuto senz’altro essere verificata dal giudice del merito, noto essendo che “In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve N. 14255/21 R.G. dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto,mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dall'art .57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso” (Cass. n. 18830/2020; conf. Cass. n. 23587/2016); orbene, la C.T.R. s’è invece limitata all’esame della questione della tempestività della domanda amministrativa, senza effettuare alcun riscontro sul requisito soggettivo; peraltro, l’Agenzia aveva prodotto in atti un certificato storico di residenza da cui risultava che il [OSCURATO:PERSONA] era residente nel Comune di S. Agata li Battiati da data anteriore al 13.12.1990, ed in particolare dal 26.10.1987: l’esame della questione, com’è evidente, è decisivo, giacché detto ente locale non rientra tra quelli indicati dal D.P.C.M. del 15.1.1991; si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio proceda ad una nuova verifica sul possesso del requisito soggettivo in parola da parte del contribuente; 4.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principie provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; N. 14255/21 R.G. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anch