CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE D'[OSCURATO:PERSONA];con parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui sichiede il rigetto del ricorso;lette le conclusioni inviate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’imputato, con cui si èchiesto l’accoglimento del ricorso, e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Milano,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedono la conferma della pronuncia nonché la condannadell’imputato al ristoro delle spese;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Lecco di data 13 marzo 2024, ha dichiarato di non luogoa procedere per intervenuta estinzione per prescrizione per una serie di episodi di truffaascritti all’imputato e, confermando la condanna per le rimanenti truffe elencate nelcapo di imputazione, ha ridotto la pena irrogata a due anni ed otto mesi di reclusione e€ 900,00 di multa.2. Proponendo ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato iseguenti motivi.2.1. Con il primo motivo viene dedotta l’inosservanza e l’erronea applicazione (art.606, lett. b, cod. proc. pen.) dell’art. 122 cod. pen., nonché (ex art. 606, lett. e, cod.proc. pen.) la contraddittorietà della motivazione al punto 5 della stessa.2.2 Il secondo motivo è incentrato sulla violazione della legge penale (art. 606, lett.b, cod. proc. pen. in relazione all’art. 99, sesto comma, cod. pen.) per il superamentodel ‘tetto’ all’aumento costituito dalla somma delle precedenti condanne – punto 10 dellasentenza d’appello.2.3 Al terzo motivo si fa questione della violazione del divieto della reformatio inpeius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), sia come violazione di legge (art. 606, lett.b, cod. proc. pen.) che come vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: inparticolare, contraddittorietà e manifesta illogicità) – punto 11 dell’impugnata sentenza.2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (ar.t 606, lett. b, cod.proc. pen., in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen.) costituiscono anche la base delquarto motivo, che contesta il criterio adottato dalla Corte (ed ancor prima dal Tribunale)per la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati posti in continuazione.2.5 Infine, l’ultimo motivo contesta (nel prisma della violazione di legge e del viziodi motivazione – art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) la tempestività delle querelepresentate dalle persone offese.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria dell’11gennaio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.La difesa dell’imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha inviato memoria di replica conrichiesta di accoglimento del ricorso.Infine, anche la difesa delle [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha inviato notaconclusionale, nonché nota spese, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso, con conseguenteannullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua e rideterminazionedella pena da parte di questa Corte.Nel resto, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità deimotivi, talora nemmeno consentiti.2. Il primo motivo non è consentito, perché implica e richiede da parte di questaCorte una ricostruzione delle circostanze del fatto differente da quella operata dalgiudice d’appello che, con valutazione conforme a quella del primo giudice avevaritenuto la truffa ai danni del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] in termini unitari, a dispetto dellapluralità dei versamenti, ritenendo quindi soddisfatta la condizione di procedibilità dallapresentazione della querela solo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Operazione non consentitadall’ordinamento, che assegna al giudice di merito la ricostruzione del fatto.Va sottolineato, infatti, che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in puntoaffermazione della penale responsabilità dell’imputato per i reati come contestati, conla conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamodella pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambele sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218). A ciò si deve aggiungere che, in tale situazione, cioè di una doppia pronunciadi eguale segno, non v’è nemmeno spazio per la deduzione del travisamento dellaprova in sede di legittimità, a meno che il ricorrente rappresenti (con specificadeduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la primavolta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento disecondo grado (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636– 01). Circostanza, quest’ultima, che non ricorre e non viene nemmeno dedotta nelricorso ove si denuncia, per contro, per la prima volta, che una specifica operazione(versamento di € 4.000,00 effettuato il 14 aprile 2017) sarebbe stata effettuatadirettamente ed esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA].Sennonché, detto versamento, nella ricostruzione fattane nella sentenza di primogrado, viene menzionata in fondo a pg. 11 con generico riferimento ai vari premi pagatidai coniugi [OSCURATO:PERSONA] (nonché, occasionalmente, anche dalla figlia della coppia, GiuliaRavasio) congiuntamente, ciò che ha giustificato sia in primo che in secondo gradol’applicazione del disposto dell’art. 122 cod. pen.Ebbene, nell’atto di appello non vi è alcun riferimento a tale specifica operazione(né ad alcuna altra, in verità), che viene ‘agitata’ solo in questa sede, con conseguentegenericità originaria dello stesso atto di appello, che con la sentenza di primo gradonon si era confrontato a sufficienza. Con la conseguenza che l'inammissibilità dell'attodi appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazioneai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017,PG in proc. P, Rv. 271193 - 01) in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza nonsortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015,Bianchetti, Rv. 263157 – 01).3. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere trattati unitariamente, perragioni di economia e di logica espositiva, in quanto attinenti al trattamentosanzionatorio.3.1 Fondato risulta il secondo motivo, che denuncia come il giudice d’appello, purprocedendo alla riduzione della pena, abbia ecceduto, nel determinare l’aumento perla recidiva, il limite sancito dall’ultimo comma dell’art. 99, cod. pen., in presenza didue condanne pregresse che ‘ponevano l’asticella’ a dieci mesi di reclusione (oltre allapena pecuniaria, non determinata, tuttavia, in concreto, in misura eccedentaria) e nonad oltre quattro anni, come ritenuto a pg. 20 della decisione, erroneamente ponendoa fattore una condanna postuma rispetto ai fatti giudicati.All’accoglimento del motivo segue l’annullamento, senza tuttavia la necessità delrinvio, potendo questa Corte procedere alla correzione non essendo necessario alcunulteriore accertamento di fatto, in base ai poteri riconosciuti dall’art. 620, lett. l) cod.proc. pen., nei termini indicati in seguito.3.2 Manifestamente infondata è la doglianza secondo la quale l’erroneità dellarideterminazione del reato più grave avrebbe comportato, pur a fronte di una penabase inferiore, la violazione del divieto di reformatio in peius.A prescindere da ogni valutazione sulla maggiore o minore gravità in concreto dellafattispecie individuata dal giudice, sempre nell’ambito della medesima ipotesidelittuosa, ciò che conta è che la pena sia stata in effetti diminuita, nel passaggio daun reato all’altro e, soprattutto, che il divieto della reformatio in peius, per principiorisalente e consolidato, riguarda soltanto il risultato finale dell’operazione di computodella pena (così, tra le molte, Sez. 3, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino, Rv. 247739).3.3 L’ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio è ripetitivo, manifestamenteinfondato e comunque generico, perché non si confronta con la motivazione dellesentenze di primo e di secondo grado cui si riferisce. Al contrario di quanto si sostienenel ricorso, nelle pronunce di merito, il riferimento all’entità complessiva del profittodelle truffe perpetrate si riferisce, esplicitamente, alla pena finale, e non alla pena baseper il reato più grave, ciò che esclude in radice la correttezza dell’argomento difensivo.4. Il quinto ed ultimo motivo contesta la tempestività delle querele ritenute, percontro, tempestive dai giudici di primo e di secondo grado all’esito di una analisi dellecircostanze temporali che hanno preceduto la presentazione delle condizioni diprocedibilità da parte delle singole persone offese. Come nel caso del primo motivo,anche qui si pretende, implicitamente, una rivalutazione, da parte della Corte diCassazione, di circostanze di fatto, in assenza di una esplicita denuncia di manifestaillogicità o di contraddittorietà, parametri che costituiscono le uniche critiche allamotivazione azionabili in Cassazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).Le argomentate ricostruzioni della tempistica formulate a pg. 19 della sentenzad’appello non sono pertanto il frutto di un travisamento, come erroneamentedenunciato nel ricorso, né possono essere disarticolare dalla mera prospettazione diquella che rimane una ricostruzione alternativa, priva di valenza sradicante delleconclusioni cui è pervenuta la Corte di appello.5. In conclusione, a seguito dell’annullamento parziale, per le ragioni indicate alpunto 3.1, la rettifica del trattamento sanzionatorio comporta che la pena base, comedeterminata dalla Corte d’appello, in un anno e sei mesi di reclusione e € 450,00 dimulta, sia aumentata di 10 mesi di reclusione (invece che di un anno) e di € 300 dimulta; il successivo aumento per la continuazione rimane uguale (un anno e 6 mesi direclusione e € 600,00 di multa), arrivando pertanto alla pena complessiva di 3 anni e10 mesi di reclusione e € 1.350,00 di multa, infine ridotta per il rito a 2 anni, 6 mesi e20 giorni di reclusione e € 900,00 di multa.Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.Ciò non di meno, nulla va liquidato in punto spese a favore della parte civile, chepure ne aveva fatto richiesta, inviando nota spese. Costituisce infatti principioconsolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato odichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, in relazione ai punti riguardanti laresponsabilità, anche civile, come nel caso di specie, la parte civile ha diritto diottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la suapartecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solodei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021 Rv.281923 – 01). Nel caso concreto la difesa della parte si è limitata a presentareconclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborareo fornire alcun reale supporto argomentativo alla decisione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la recidiva eridetermina la pena in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed € 900,00 dimulta.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente