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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10451/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Letta la memoria conclusionale e la nota spese della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce,con sentenza del 19 febbraio 2025 , confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Lecce del 2-03-2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 640-tercod. pen. e 171-ter legge 633/1941.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Venneri, deducendo con distinti motivi qui riassunti: -violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità per avere omesso di riqualificare il delitto di cui all’art. 171-terai sensi dell’art. 615-quatercod. pen.; - violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alla responsabilità del ricorrente a titolo di concorso agevolatore nei delitti di cui agli articoli 615-ter e 64 0 - ter codice penale senza autonoma e specifica valutazione delle emergenze istruttorie del caso concreto; si lamentava,in particolare, che la condotta posta in essere dal ricorrente doveva essere ricondotta all'ipotesi di cui all'articolo 615-quaterdel codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici) avendo il ricorrente operato il mero acquisto e rivendita dei codici di accesso alle piattaform e televisiv e pirata.

Difatti , l a condotta dell'imputato , si esauriva nell'acquisto e rivendita dei codici di accesso alla piattaforma Xtream codes per visione di iptv pirata cosicché sussistevano solo gli estremi costitutivi della suddetta norma (art. 615 - quater cod. pen), trattandosi di condotta di detenzione e rivendita delle smart card pirata; sul puntola Corte di appello aveva errato nel richiamare le ragioni della sentenza di primo grado senza affrontare gli specifici motivi di censura.

Non poteva poi affermarsila responsabilità concorsuale del ricorrente per una mera causalità agevolatrice della organizzazione gestita da altri non essendo emerso il carattere di indispensabilità, essenzialità e necessità delle azioni dell’imputato in relazione alla complessa attività di pirateria audiovisiva a lui sconosciuta, già preesistente ed essendosilo stesso limitato alla rivendita dei codici asoli 20 soggetti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo con il quale si lamenta l’omessa qualificazione dei fatti di cui all’art.171-terL. 633/1941 sul diritto d’autore rispetto alla fattispecie prevista e punita dall’art. 615-quatercod. pen. è manifestamente infondato posto che, come già esposto dalle pronunce di merito,la condotta posta in essere attraverso la commercializzazione di smart card pirata ha proprio comportato l’abusiva trasmissione di opere dell’ingegno coperte dal diritto d’autore senza alcuna autorizzazione del titolare.

2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto.

Ed invero l'affermazione di responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nelle condotte prodromiche di accesso abusivo a sistemi informatici, adeguatamente descritte a pagina 4 della motivazione, materialmente commesse da altri, viene valorizzata dai giudici di merito con doppia valutazione conforme sotto il profilo della partecipazione ad un disegno criminoso complessivo che vedeva i ricevitori dei codici agire in perfetto accordo con gli autori degli accessi abusivi adi sistemi informatici.

In questo senso,quindi,secondo una ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello la rivendita di codici di accesso a sistemi abusivi e smart card pirata operata dal ricorrente ad utenti privati per fine di lucro era la parte finale di una condotta complessiva finalizzata a truffare le piattaforme a pagamento cosicché le ipotesi delittuose ricostruite integrano proprio sia la condotta di accesso abusivo a sistema informatico sia quella di truffa informatica previste e punite dall'articolo 640-tercodice penale.

La ricostruzione difensiva opera una parcellizzazione della condotta punibile, concentrando l’attenzione solo sulla parte finale di commercializzazione delle smart card pirata quando,invece, per la loro accurata predisposizione e complessità risulta essere emerso che i rivenditori di tali strumenti erano perfettamente a conoscenzadelle attività dei correi e concorrenti nelle fasi antecedenti della condotta penalmente illecita che era posta in essere sia attraverso l’abusivo accesso a sistemi informatici che mediante la frode informatica ai danni delle piattaforme destinate alla trasmissione a programmi televisivi riservati ai soli abbonati, così invece illegittimamente diffusi ad utenti abusivi.Ne consegue che i motivi proposti appaiono pertanto infondati avendo i giudici di merito ricostruito la condotta concorsuale dell’imputato in tutti i fatti delittuosi allo stesso contestati. 3.Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.Nulla è dovuto alla parte civile avendo la stessa depositato conclusioni scritte meramente assertive e che alcun apporto hanno arrecato alla definizione del giudizio.

P.Q.M Rigetta il ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali .

Rigetta la richiesta di liquidazione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria conclusionale e la nota spese della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce,con sentenza del 19 febbraio 2025 , confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Lecce del 2-03-2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 640-tercod. pen. e 171-ter legge 633/1941. 2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Venneri, deducendo con distinti motivi qui riassunti: -violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità per avere omesso di riqualificare il delitto di cui all’art. 171-terai sensi dell’art. 615-quatercod. pen.; - violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alla responsabilità del ricorrente a titolo di concorso agevolatore nei delitti di cui agli articoli 615-ter e 64 0 - ter codice penale senza autonoma e specifica valutazione delle emergenze istruttorie del caso concreto; si lamentava,in particolare, che la condotta posta in essere dal ricorrente doveva essere ricondotta all'ipotesi di cui all'articolo 615-quaterdel codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici) avendo il ricorrente operato il mero acquisto e rivendita dei codici di accesso alle piattaform e televisiv e pirata. Difatti , l a condotta dell'imputato , si esauriva nell'acquisto e rivendita dei codici di accesso alla piattaforma Xtream codes per visione di iptv pirata cosicché sussistevano solo gli estremi costitutivi della suddetta norma (art. 615 - quater cod. pen), trattandosi di condotta di detenzione e rivendita delle smart card pirata; sul puntola Corte di appello aveva errato nel richiamare le ragioni della sentenza di primo grado senza affrontare gli specifici motivi di censura. Non poteva poi affermarsila responsabilità concorsuale del ricorrente per una mera causalità agevolatrice della organizzazione gestita da altri non essendo emerso il carattere di indispensabilità, essenzialità e necessità delle azioni dell’imputato in relazione alla complessa attività di pirateria audiovisiva a lui sconosciuta, già preesistente ed essendosilo stesso limitato alla rivendita dei codici asoli 20 soggetti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo con il quale si lamenta l’omessa qualificazione dei fatti di cui all’art.171-terL. 633/1941 sul diritto d’autore rispetto alla fattispecie prevista e punita dall’art. 615-quatercod. pen. è manifestamente infondato posto che, come già esposto dalle pronunce di merito,la condotta posta in essere attraverso la commercializzazione di smart card pirata ha proprio comportato l’abusiva trasmissione di opere dell’ingegno coperte dal diritto d’autore senza alcuna autorizzazione del titolare. 2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto. Ed invero l'affermazione di responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nelle condotte prodromiche di accesso abusivo a sistemi informatici, adeguatamente descritte a pagina 4 della motivazione, materialmente commesse da altri, viene valorizzata dai giudici di merito con doppia valutazione conforme sotto il profilo della partecipazione ad un disegno criminoso complessivo che vedeva i ricevitori dei codici agire in perfetto accordo con gli autori degli accessi abusivi adi sistemi informatici. In questo senso,quindi,secondo una ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello la rivendita di codici di accesso a sistemi abusivi e smart card pirata operata dal ricorrente ad utenti privati per fine di lucro era la parte finale di una condotta complessiva finalizzata a truffare le piattaforme a pagamento cosicché le ipotesi delittuose ricostruite integrano proprio sia la condotta di accesso abusivo a sistema informatico sia quella di truffa informatica previste e punite dall'articolo 640-tercodice penale. La ricostruzione difensiva opera una parcellizzazione della condotta punibile, concentrando l’attenzione solo sulla parte finale di commercializzazione delle smart card pirata quando,invece, per la loro accurata predisposizione e complessità risulta essere emerso che i rivenditori di tali strumenti erano perfettamente a conoscenzadelle attività dei correi e concorrenti nelle fasi antecedenti della condotta penalmente illecita che era posta in essere sia attraverso l’abusivo accesso a sistemi informatici che mediante la frode informatica ai danni delle piattaforme destinate alla trasmissione a programmi televisivi riservati ai soli abbonati, così invece illegittimamente diffusi ad utenti abusivi.Ne consegue che i motivi proposti appaiono pertanto infondati avendo i giudici di merito ricostruito la condotta concorsuale dell’imputato in tutti i fatti delittuosi allo stesso contestati. 3.Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.Nulla è dovuto alla parte civile avendo la stessa depositato conclusioni scritte meramente assertive e che alcun apporto hanno arrecato alla definizione del giudizio. P.Q.M Rigetta il ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali . Rigetta la richiesta di liquidazione de
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