CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38594/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 1,82 di cocaina, ceduta in tempi diversi a più soggetti non identificati, in Roma il 10/1/2023); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, doglianza non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo «giudici del gravame còngruamente giustificato la decisione, rinviando a indici di sicuro rilievo ai fini del relativo scrutinio, quali le modalità della condotta (in forma, cioè, concorsuale), anche attraverso la ripartizione dei compiti, la natura non episodica e neppure occasionale dello spaccio, precedenti episodi giudicati come non bisognosi di pena per applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. e purtuttavia valutabili ai fini della prognosi operata, siccome presupponenti l'accertamento del fatto di reato (sul punto, sez. 3, n. 42293 del 5/10/2022, Neve, Rv. 283703-01; sez. 2, n. 459 del 2/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280226-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]