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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 35036/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate dalla parte civile in data 16/09/2026;considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono,rispettivamente, il vizio di illogicità della motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di occupazione abusiva di immobile e laviolazione di legge e il difetto della motivazione in punto di mancatoriconoscimento della esimente dello stato di necessità, sono reiterativi emanifestamente infondati in quanto prospettano profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomentigiuridici ed una motivazione esente dai lamentati vizi logici in senso conforme algiudice di primo grado (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; si vedano pag. 4, in riferimento all’elementopsicologico, sulla presenza della ricorrente al momento dell’arrivo delle forzedell’ordine e sull’immediata spontanea dichiarazione di aver occupato l’immobile,senza mai fornire una versione alternativa, e pag. 5 in relazione alla mancanzadei presupposti applicativi dell’invocata esimente, in quanto l’occupazione avevaavuto una durata di svariati anni, a riprova delle intenzioni della ricorrente dirisolvere in tal modo definitivamente il problema abitativo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevata la tardività della memoria depositata dalla parte civile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate dalla parte civile in data 16/09/2026;considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono,rispettivamente, il vizio di illogicità della motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di occupazione abusiva di immobile e laviolazione di legge e il difetto della motivazione in punto di mancatoriconoscimento della esimente dello stato di necessità, sono reiterativi emanifestamente infondati in quanto prospettano profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomentigiuridici ed una motivazione esente dai lamentati vizi logici in senso conforme algiudice di primo grado (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; si vedano pag. 4, in riferimento all’elementopsicologico, sulla presenza della ricorrente al momento dell’arrivo delle forzedell’ordine e sull’immediata spontanea dichiarazione di aver occupato l’immobile,senza mai fornire una versione alternativa, e pag. 5 in relazione alla mancanzadei presupposti applicativi dell’invocata esimente, in quanto l’occupazione avevaavuto una durata di svariati anni, a riprova delle intenzioni della ricorrente dirisolvere in tal modo definitivamente il problema abitativo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevata la tardività della memoria depositata dalla parte civile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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