CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 02211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato dal: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la competenza del Tribunale di Palermo; Uditi i difensori : l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo – giudice dibattimentale - con sentenza emessa in data 5 aprile 2024 ha dichiarato – nel giudizio instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per i reati di cui agli articoli 615 ter, 624 e 648 cod.pen. – la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa in data 24 settembre 2024 ha sollevato conflitto di competenza. L’ordinanza si basa su un primo profilo in rito. Si osserva, in particolare che la questione relativa alla competenza per territorio non era stata proposta né rilevata di ufficio in sede di trattazione della udienza preliminare e pertanto non era più proponibile né rilevabile di ufficio, stante la previsione di legge di cui all’art. 21 comma 2 cod.proc.pen. . Seguono, a tale profilo, talune considerazioni di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo va deciso con attribuzione della competenza al Tribunale di Palermo. Ciò perché la linea interpretativa affermatasi in questa sede di legittimità è esattamente – in rito - quella indicata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che nei procedimenti che prevedono la trattazione della udienza preliminare la questione di competenza territoriale non può essere rilevata dal giudice del dibattimento lì dove non sia stata previamente rilevata o eccepita in sede di udienza preliminare (v. Sez. I n. 31845 del 18.03.2011, rv 250770 e successive, tra cui Sez. I n. 14988 del 13.03.2019). Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per la prosecuzione del giudizio. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.