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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 28562/2026

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O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del giudice di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 1-4, D.P.R. 309 del 1990.

Il ricorrente propone ricorso, affidato a due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, fondata sulle dichiarazioni di testi non attendibili.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente illustrato il ricorso.

Le censure sono manifestamente infondate.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato che dall'attvità di osservazione svolta dai militari è emerso che il ricorrente, alla vista degli operanti, si dava alla fuga dopo che il Tutino aveva gridato il nome Pina, convenzionalmente stabilito per segnalare la presenza delle forze dell'ordine.

Durante la fuga dei due complici, veniva lanciata una bustina che, recuperata dagli operanti, risultava contenere diverse sostanze stupefacenti confezionate nello stesso modo in cui lo erano quelle rinvenute nella disponibilità degli acquirenti fermati in precedenza.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Quanto alle determinazioni concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudice a quo con motivazione congrua ed esente da vizi, ha ritenuto che il contributo fornito dallo [OSCURATO:PERSONA] non fosse di minima importanza, evidenziando viceversa che i ricorrente ha assunto il medesimo ruolo del Mele subentrando al complice senza la necessità di ricevere alcuna istruzione e riproducendo modalità di spaccio ben collaudate.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M1 \''Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] —CTi77-7A1—;—* Al — -o R A 4iI N C; A r28 LUG 2026 it:4 tVS, INFIPkTirt 7LIN9R) ; Dalt ssa Kati mente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del giudice di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 1-4, D.P.R. 309 del 1990. Il ricorrente propone ricorso, affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, fondata sulle dichiarazioni di testi non attendibili. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente illustrato il ricorso. Le censure sono manifestamente infondate. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che dall'attvità di osservazione svolta dai militari è emerso che il ricorrente, alla vista degli operanti, si dava alla fuga dopo che il Tutino aveva gridato il nome Pina, convenzionalmente stabilito per segnalare la presenza delle forze dell'ordine. Durante la fuga dei due complici, veniva lanciata una bustina che, recuperata dagli operanti, risultava contenere diverse sostanze stupefacenti confezionate nello stesso modo in cui lo erano quelle rinvenute nella disponibilità degli acquirenti fermati in precedenza. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Quanto alle determinazioni concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudice a quo con motivazione congrua ed esente da vizi, ha ritenuto che il contributo fornito dallo [OSCURATO:PERSONA] non fosse di minima importanza, evidenziando viceversa che i ricorrente ha assunto il medesimo ruolo del Mele subentrando al complice senza la necessità di ricevere alcuna istruzione e riproducendo modalità di spaccio ben collaudate. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M1 \''Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] —CTi77-7A1—;—* Al — -o R A 4iI N C; A r28 LUG 2026 it:4 tVS, INFIPkTirt 7LIN9R) ; Dalt ssa Kati mente 2
Sentenza Cassazione n. 28562/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris