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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06686/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1438-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- /Th contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1427/3/2016 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Rilevato che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (che si è costituita con controricorso), avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, con la quale - in controversia concernente l'avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l'anno 2003 - è stato rigettato l'appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che l'Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo e non trovando applicazione il raddoppio dei termini in relazione all'epoca dell'accertamento, avvenuto quando era ormai scaduto l'originario termine ordinario di decadenza; Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso, eccependo, eventualmente anche in forma di ricorso incidentale condizionato, il giudicato interno formatosi in relazione all'accertamento definitivo oggetto di altro procedimento avente il medesimo contenuto di quello in esame; Rilevato che la controricorrente ha depositato memoria; Rilevato che questa Corte ha disposto dapprima il rinvio del procedimento in relazione alla richiesta del ricorrente formulata ai sensi dell'art. 6 d.l. n.193/2016 (Cass. n.12837/2018) e che, successivamente, con ordinanza n.30575/2018, è stata disposta la Ric. 2017 n. 01438 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- sospensione, su richiesta della parte contribuente, del procedimento ai sensi dell'art. 3, c.11, d.l. n.119/2018; Rilevato che, con istanza di trattazione depositata il 22.12.2020 la parte contribuente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n.119/2018 essendo intervenuto il pagamento della prima rata, documentato dalla medesima parte P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. n.119/2018.

Così deciso in Roma il 26.1.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1438-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- /Th contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1427/3/2016 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Rilevato che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (che si è costituita con controricorso), avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, con la quale - in controversia concernente l'avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l'anno 2003 - è stato rigettato l'appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che l'Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo e non trovando applicazione il raddoppio dei termini in relazione all'epoca dell'accertamento, avvenuto quando era ormai scaduto l'originario termine ordinario di decadenza; Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso, eccependo, eventualmente anche in forma di ricorso incidentale condizionato, il giudicato interno formatosi in relazione all'accertamento definitivo oggetto di altro procedimento avente il medesimo contenuto di quello in esame; Rilevato che la controricorrente ha depositato memoria; Rilevato che questa Corte ha disposto dapprima il rinvio del procedimento in relazione alla richiesta del ricorrente formulata ai sensi dell'art. 6 d.l. n.193/2016 (Cass. n.12837/2018) e che, successivamente, con ordinanza n.30575/2018, è stata disposta la Ric. 2017 n. 01438 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- sospensione, su richiesta della parte contribuente, del procedimento ai sensi dell'art. 3, c.11, d.l. n.119/2018; Rilevato che, con istanza di trattazione depositata il 22.12.2020 la parte contribuente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n.119/2018 essendo intervenuto il pagamento della prima rata, documentato dalla medesima parte P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. n.119/2018. Così deciso in Roma il 26.1.2
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