CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1992
Cassazione n. 10876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il 01/01/1992 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 08/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE, in data 03/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 649 cod.pen.. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame la corte di appello ha spiegato con riferimento a plurime emergenze istruttorie costituite non soltanto dalla deposizione della persona offesa ma anche da quella di una teste, la dott.ssa Maur operatrice del GOAP, e del certificato medico in atti che i ripetuti episodi di danneggiamento furono posti in essere con violenza alla persona così da doversi escludere l'applicabilità dell'esimente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Es sore Ik,NAZIO P RDO Il Presidente i [OSCURATO:PERSONA] T