CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 40958/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’applicazione della disciplina delle sanzioni sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art.570, commi primo e secondo, cod. pen. 2. Avverso tale pronuncia la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, dolendosi del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, ritualmente formulata con le conclusioni scritte rese all’esito del giudizio trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di appello ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità sul presupposto che all’imputato fosse stata già riconosciuta la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una conclusione condivisibile, posto che a seguito dell’introduzione dell’alternatività tra la sostituzione della pena e la sospensione condizionale – ex art. 61-bis l.n. 689 del 1981 – la sostituzione poteva essere riconosciuta solo ove l’imputato avesse rinunciato al beneficio della sospensione. Nel caso di specie, il giudizio d'appello è stato con rito cartolare e, quindi, senza la partecipazione dell’imputato all’udienza, sicchè non può in alcun modo valorizzarsi un’eventuale implicita rinuncia alla sospensione condizionale, per effetto della richiesta di sostituzione avanzata dal difensore. Trova applicazione, invece, il principio secondo cui la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata (Sez.4, n. 25152 del 20/5/2025, Rv.288465). 3. A diverse conclusioni non si giunge neppure seguendo la tesi sostenuta dal Procuratore generale, volta a valorizzare il fatto che il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena è stato introdotto solo con l’inserimento dell’art. 61-bisl.n. 689 del 1981. La previgente normativa non contemplava, invece, alcuna incompatibilità tra la sostituzione e l’avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena e, pertanto, anteriormente alla riforma Cartabia, la sospensione condizionale della pena e le pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge n. 689 del 1981 erano istituti concorrenti, sicché, come riconosciuto dalla giurisprudenza, il beneficio della sospensione ben poteva essere applicato anche alle pene sostitutive (Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, Solazzi, Rv. 282551; Sez. 2, n. 21459 del 07/03/2019, Diouf, Rv. 276064). Quanto detto consente di affermare che, ante riforma, non vi era alcuna incompatibilità tra la sospensione condizionale e l’irrogazione di sanzioni sostitutive. 3.1. Tale principio, pur se valido in astratto, non è applicabile al caso di specie, nel quale la sostituzione della pena detentiva è divenuta ammissibile solo a seguito dell’introduzione dell’art. 56-bis l.n. 689 del 1989, posto che in precedenza il lavoro sostitutivo era previsto limitatamente a determinate fattispecie di reato, diverse da quella in esame. Ne consegue che la previgente disciplina non può essere integrata da quella risultante a seguito della riforma Cartabia, con la conseguenza che ove l’imputato intenda beneficiare della sostituzione della pena, anche con riguardo ad ipotesi per le quali in precedenza non era consentito l’accesso a tale beneficio, troverà applicazione esclusivamente la disciplina attualmente in vigore, essendo questa più favorevole nella misura in cui estende la sostituzione della pena detentiva anche ad ipotesi precedentemente non contemplate. 4. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.