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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 26807/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/01/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, a seguito di annullamento senza rinvio del decreto emesso dal Tribunale di Pescara e trasmissione degli atti alla predetta Corte territoriale disposto da questa Corte di cassazione, ha rigettato l'istanza di revoca della confisca dell'immobile sito in Pesarexa alla via Orta n. 7 avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che i con unico atto del difensore e procuratore speciale, deducono erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione.

I ricorrenti, dopo aver esposto i principi espressi da Corte Cost. n. 24 del 2019, richiama una decisione assunta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tvh9 Spinelli da parte della Corte di cassazione, quinta sezione, del 8 settembre 2022 n. 27435 del 20221 che avrebbe dovuto obbligare la Corte di appello alla revoca della confisca dell'immobile in questione, già revocata in relazione ad altri soggetti coinvolti nell'originario procedimento di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, oltre che del tutto genericamente proposti.

2. La Corte di appello, sulla premessa che il provvedimento genetico emesso dal Tribunale di Pescara in data 29 gennaio 2014 ha ritenuto la pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non solo ex art. licomma lilett. a)/ma anche ex lett. b) del d. legs. n. 159/2011, ha considerato l'assenza di qualsiasi contestazione a riguardo degli istanti e l'assenza di qualsivoglia reddito derivante da attività lavorativa per l'intero periodo monitorato, tale da giustificare la disponibilità dei 50mila euro necessari per l'acquisto dell'immobile.

La sentenza evocata dal ricorrente non solo non risulta essere stata allegata dinanzi alla Corte di appello - avanti alla quale è stata soltanto proposta la questione della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 ilett. a)id.

Igs. cit. - ma riguarda non specificattimmobile e soggetti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/01/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, a seguito di annullamento senza rinvio del decreto emesso dal Tribunale di Pescara e trasmissione degli atti alla predetta Corte territoriale disposto da questa Corte di cassazione, ha rigettato l'istanza di revoca della confisca dell'immobile sito in Pesarexa alla via Orta n. 7 avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che i con unico atto del difensore e procuratore speciale, deducono erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione. I ricorrenti, dopo aver esposto i principi espressi da Corte Cost. n. 24 del 2019, richiama una decisione assunta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tvh9 Spinelli da parte della Corte di cassazione, quinta sezione, del 8 settembre 2022 n. 27435 del 20221 che avrebbe dovuto obbligare la Corte di appello alla revoca della confisca dell'immobile in questione, già revocata in relazione ad altri soggetti coinvolti nell'originario procedimento di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, oltre che del tutto genericamente proposti. 2. La Corte di appello, sulla premessa che il provvedimento genetico emesso dal Tribunale di Pescara in data 29 gennaio 2014 ha ritenuto la pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non solo ex art. licomma lilett. a)/ma anche ex lett. b) del d. legs. n. 159/2011, ha considerato l'assenza di qualsiasi contestazione a riguardo degli istanti e l'assenza di qualsivoglia reddito derivante da attività lavorativa per l'intero periodo monitorato, tale da giustificare la disponibilità dei 50mila euro necessari per l'acquisto dell'immobile. La sentenza evocata dal ricorrente non solo non risulta essere stata allegata dinanzi alla Corte di appello - avanti alla quale è stata soltanto proposta la questione della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 ilett. a)id. Igs. cit. - ma riguarda non specificattimmobile e soggetti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme
Decreto Cassazione n. 26807/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris