CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 31547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LOYche chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto, con ordinanza del 17 marzo2026, ha dichiarato inammissibile l’istanza, in data 30 dicembre 2025 con cuiXXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata inrelazione alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, disposta dalTribunale di Terni con la sentenza di condanna, in data 8 novembre 2023, per ireati di maltrattamento e atti persecutori ai danni della convivente.A ragione osservava che, pur sussistendo valide ragioni, analiticamenteillustrate che militano in favore dell'incompetenza del magistrato di sorveglianzaa decidere in ordine alle istanze di liberazione anticipata che provengono dasoggetti in esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, lagenericità dell'istanza è l'assenza di un procedimento iscritto presso l'ufficioimpedivano di declinare la competenza in favore di altro giudice.2. Tribunale di Terni chiamato a decidere la medesima istanza avanzata daXXXXXXXXXXXXXXX, con ordinanza emessa in data 16 aprile 2026, ha sollevatoconflitto negativo di competenza con il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoletocondividendo l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimitàsecondo cui ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen. il giudice funzionalmentecompetente a decidere sulla concessione del beneficio della liberazione anticipataè il magistrato di sorveglianza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl denunciato conflitto non sussiste.1. In premessa va ricordato che il conflitto di competenza è rimedioapprestato dall'ordinamento processuale, non già per la definizione astrattadell'ordine delle competenze, né per affermazioni di principio avulse da unaconcreta incidenza sul regolare corso del procedimento.Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il rimedio inesame tutela, alternativamente, o l'esigenza di preservare il ne bis in idem, voltoa scongiurare che, sullo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, o comunque(fuori della cognizione) sulla stessa vicenda processuale, si svolgano più giudizi,e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentementedall'altro (conflitto positivo: v. Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020, G.i.p. TribunalePerugia, Rv. 279801-01) oppure di impedire stasi procedimentali, originate dalconcorrente rifiuto di due o più giudici di prendere cognizione della medesimareiudicanda, ovvero di adottare provvedimenti indispensabili a dare ulterioreimpulso al processo (conflitto negativo: da ultimo, Sez. 1, n. 37636 del07/04/2023, confl. comp. in proc. Sapone, Rv. 285250-01).A mente dell’art. 29 cod. proc. pen. i conflitti di competenza cessano pereffetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, lapropria competenza o la propria incompetenza.2. Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto, pur aderendoall’orientamento ermeneutico secondo cui la competenza a decidere le istanze diliberazione anticipata in relazione alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblicauti l i tà, ha tuttavia esaminato nel merito l ’ istanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXX il 30 dicembre 2025, giudicandola preliminarmenteinammissibile per il suo contenuto generico.3. In tale peculiare situazione, in cui uno dei due giudici investiti dell’istanza- il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto - ritenuto competente dall’altro – ilTribunale di Terni - ha adottato il provvedimento richiesto ad entrambi, non puòritenersi sussistente il conflitto negativo denunciato dal giudice confliggente,difettando una stasi del procedimento, che, al contrario, risulta essere statodefinito con declaratoria di inammissibilità. P.Q.MDichiara insussistente il conflittoCosì è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.