CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 12033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed a autorizzato ad allontanarsi al solo fine di svolgere l'attività di magazziniere presso la sede della ditta «Fruttissima 2», è stato sorpreso nell'atto di svolgere, invece, attività di vendita ambulante; che, con il primo e principale motivo di ricorso per cassazione, Spezzi reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, a fronte di una motivazione esaustiva, ancorché sintetica, il ricorrente si pone in un'ottica di sterile confutazione, riproponendo la tesi secondo cui l'attività a cui egli attendeva, in compagnia del figlio, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine era ricompresa nell'ambito della autorizzazione rilasciatagli, che i giudici di merito hanno disatteso sulla scorta di considerazioni di assoluta linearità, osservando, in specie, che la condotta serbata è idonea a compromettere le possibilità di controllo delle forze dell'ordine, vanificando le ragioni di prevenzione sottese alla misura applicata; che analogo giudizio deve essere riservato alla residua doglianza, vertente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, che non appare ulteriormente contenibile per avere i giudici di merito fissato la pena base nel minimo di legge di un anno di reclusione ed averla successivamente ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. e, ulteriormente, per la scelta del rito abbreviato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]