Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 36052/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 gennaio 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e di 600,00 euro di multa per il delitto previsto dagli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, asseritamente fondata su mere congetture e travisamento delle prove, tale da determinare la complessiva illogicità del ragionamento svolto in sede di merito.

3. Tanto premesso, va ricordato che in tema di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, sicché deve ritenersi preclusa ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica.

4. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 gennaio 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e di 600,00 euro di multa per il delitto previsto dagli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, asseritamente fondata su mere congetture e travisamento delle prove, tale da determinare la complessiva illogicità del ragionamento svolto in sede di merito. 3. Tanto premesso, va ricordato che in tema di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, sicché deve ritenersi preclusa ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica. 4. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 36052/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris