CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 06527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10895/2025 R.G. proposto da : C.A.G.G. Srlin liquidazione, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del liquidatore, rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il 14 aprile 1960 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32/2, codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60D14 G887F, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Vallo dellaLucania, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , con studio in Vallo della Lucania alla Via G. Murat, 25, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA], n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino (pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMPANIA N. 566/2025depositata il 17/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, in relazione al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle entrate, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti; nulla è invece a statuirsi in relazione al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], in difetto di attività processuale di questa. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione delle spese tra [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle entrate. Così de