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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17266/2026

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vvocato Francesco-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DICAMPANIA N.3357/2025 depositata il 30/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali.

Nondimeno, nulla è a statuirsi alNumero registro generale 15309/2025Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17266/2026Data pubblicazione 01/06/2026riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato Francesco-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DICAMPANIA N.3357/2025 depositata il 30/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi alNumero registro generale 15309/2025Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17266/2026Data pubblicazione 01/06/2026riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris