CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23087/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19555/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatae difesada gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaCicerone, n. 44 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rap- presentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaCosseria, n. 5 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 714/23, depositata il 2 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo del 2 giugno 2011, il collegio arbitrale costituito per la riso- luzione di una controversia insorta tra l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e il Comune di Castiglione delle Stiviere nel corso dell'esecuzione di un contratto stipulato il 7 ottobre 1985, ed avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano, determinò in Euro 10.090.439,00 il valore in- dustriale residuo degli impianti riconsegnati da Italgased in Euro 597.460,00 il mancato profitto patito da Italgas tra il 31 marzo 2009 ed il 31 dicembre 2009,e, detratti gl'importi di Euro 2.580.817,00 per il valore degli impianti realizzati in base ad una precedente convenzione, Euro 908.428,00 per il va- lore delle estensioni realizzate ai sensi dell'art. 6,lett. a) del contratto, Euro 3.431.675,00 per il valore degli allacciamenti realizzati ai sensi dell' art. 6 , lett. b) del contratto, ed Euro 2.396.310,00 già versat i a titolo di acconto , condannò il Comune al pagamento della somma di Euro 1.370.669,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo d'indennizzo dovuto al gestore per il riscatto anticipato del servizio e dei relativi impianti. 2. L'impugnazione principale proposta dall'Italgas e quella incidentale proposta dal Comune furonorigettate dalla Corte d'appello di Milano con sen- tenza del 14 luglio 2015, la quale ritenne, per quanto ancora rileva in questa sede,che gli arbitri avessero adeguatamente motivato la detraibilità del va- lore degli allacciamenti, avendo rilevato che, a differenza di quello delle estensioni, la mancata previsione della detrazione nel contratto era giustifi- cata dalla non prevedibilità degli allacciamenti al momento della stipulazione, ed aggiungendo che, unitamente alle estensioni, essi costituivano un patri- monio separato, caratterizzato dall'indisponibilità, e quindi suscettibile di con- siderazione unitaria. 3. Avverso la predetta sentenza l'Italgas propose ricorso per cassazione, accolto con ordinanza del 26 marzo 2021, n. 8630,con cui questa Corte ri- tenne che l'interpretazione del contratto fornita dagli arbitri e richiamata dalla Corte d'appello si ponesse in contrasto con gli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Premesso infatti che il contratto prevedeva in via generale l'indennizza- bilità degli impianti al valore industriale, del quale facevano parte anche gli allacciamenti, osservò che le eccezioni a tale principio non potevano essere estese ai casi non previsti, aggiungendo che la considerazione unitaria delle estensioni e degli allacciamenti non costituiva un'interpretazione logica in re- lazione all'indennizzabilità, che poteva ben essere disciplinata in maniera di- stinta, ritenendo che la prevedibilità delle estensioni fosse contraddetta dal richiamo alle planimetrie, che non le prevedevano, e rilevando infine che la detraibilità delle estensioni trovava giustificazione nell'integrale sopporta- zione delle relative spese da parte dei gruppi dei richiedenti o dei lottizzanti. 4. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 2 marzo 2023 ha nuovamente rigettato l'impugnazione proposta dall'Italgas. Premesso che la questione non poteva essere risolta sulla base delle clau- sole del contratto del 1985, che nulla prevedevano sul punto, la Corte ha ritenuto non determinante il riferimento all'integrale sopportazione delle spe- se relative alle estensioni da parte dei gruppi di richiedenti, osservando che anche per gli allacciamenti era previsto che i costi fossero integralmente sop- portati dagli utenti. Ha ritenuto altresì irrilevante l'assenza di qualsiasi cenno ai contributi versati dagli utenti in riferimento al passaggio gratuito delle opere realizzate con i contributi versati dai Comuni, osservando che, ai sensi dell'art. 6, lett. b), del contratto, la concessionaria aveva diritto a percepire un contributo a fondo perduto per le opere di allacciamento dell'utenza. Ha precisato che l'espressione «a fondo perduto» non si riferiva alla determina- zione dell'indennità dovuta al gestore uscente, ma all'impossibilità per gli utenti di ripetere quanto già pagato. Ha concluso pertanto per l'applicabilità dell'art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, in virtù del quale l'indennizzo doveva essere calcolato senza computare quella parte dell'impianto che era stata realizzata per mezzo dei costi sostenuti dagli utenti privati per i singoli allacciamenti alla rete di distribuzione. 5. Avverso la predetta sentenza l'Italgas ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 384e 829, terzo comma, cod. proc. civ., degli artt. 1362, primo comma, 1363 e 1371 cod. civ., dell'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 e dell'art.3 Cost., censurando la sentenza impugnata per essersi discostata dal princi- pio di diritto enunciato dall'ordinanza di cassazione, il quale escludeva la de- traibilità dall'indennizzo del valore dei contributi di allacciamento percepiti da essa ricorrente nel corso della gestione. Premesso infatti che il richiamo allo art. 24 del r.d. n. 2578 del 1928 si pone in contrasto con le premesse logico- giuridiche della pronuncia di cassazione, che, al pari dellodo e della prece- dente sentenza della Corte d'appello, non faceva alcun cenno alla predetta disposizione, limitandosi a prendere in esame l'interpretazione della disciplina pattizia, sostiene che la sentenza impugnata contrasta anche con i principi in tema d'interpretazione dei contratti, richiamati dall'ordinanza di cassazione, non avendo considerato che, a differenza di quanto convenuto per le esten- sioni, per gli allacciamenti non era prevista alcuna detrazione del relativo va- lore da quello totale dell'impianto. 1.1. Il motivo è fondato. Non può infatti condividersi la premessa da cui muove il ragionamento seguito nella sentenza impugnata, secondo cui la questione riguardante la detraibilità dei contributi di allacciamentonon può essere risolta sulla base della convenzione stipulata tra le parti, non recando la stessa alcuna disposi- zione al riguardo,e non essendo prospettabile un'interpretazione delle rela- tive clausole alternativa a quella prescelta dagli arbitri e ritenuta incensurabile dalla sentenza cassata. Com'è noto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per viola- zione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,senza possibilità di modificare l'ac- certamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipo- tesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in rela- zione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la potestas judicandidel giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novodei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisi- zione sia consentita in base alle direttive impartite da questa Corte, e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass., Sez. III, 15/ 06/2023, n. 17240; Cass., Sez. lav., 24/10/2019, n. 27337; Cass., Sez. I, 7/ 08/2014, n. 17790). Tale principio, costantemente ribadito dalla giurispru- denza di legittimità, è stato ritenuto applicabile anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, una sentenza sia stata cassata nella parte riguardante l'inter- pretazione di clausole contrattuali: si è infatti affermato che, ove la cassa- zione abbia avuto luogo per violazione delle regole legali di ermeneutica con- trattuale, il giudice di rinvio è vincolato al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento, ma non anche al rispetto della solu- zione interpretativa eventualmente suggerita dalla stessa sentenza, tradu- cendosi la ricerca della volontà contrattuale in un'indagine di merito riservata, pur nel rispetto dei suindicati criteri, al giudice anzidetto, il quale può ben pervenire, fermo restando l'obbligo di un'adeguata e corretta motivazione, alla medesima conclusione già raggiunta dalla sentenza cassata; soltanto nel caso in cui la cassazione abbia avuto luogo anche per vizi di motivazione, al giudice di rinvio è invece attribuita la stessa pienezza di poteri propria del giudice che ha emesso la sentenza cassata, restando travolti anche gli accer- tamenti e le valutazioni precedenti (cfr. Cass., Sez. II, 26/07/1999, n. 8068; Cass., Sez. lav., 24/02/1998, n. 1970; 4/06/1994, n. 5418). Nella specie, la sentenza di appello, pur essendo stata impugnata sia per violazione delle regole ermeneutiche che per vizio di motivazione, è stata ritenuta censurabile esclusivamente sotto il primo profilo, e segnatamente per violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., avendo questa Corte ritenuto che l'interpretazione della convenzione fornita dagli arbitri e confermata dalla Corte territoriale non tenesse conto del tenore letterale delle relative clausole, complessivamente valutate, e ciò in virtù delle seguenti considerazioni:a) ai sensi dell'art. 2 del contratto, gl'impianti dovevano essere indennizzati al va- lore industriale, comprendente anche quello degli allacciamenti, in quanto proprietà esclusiva della concessionaria, b) le eccezioni a tale criterio dove- vano essere interpretate restrittivamente, trattandosi di clausola negoziale non applicabile in via analogica, c)la valutazione unitaria degli allacciamenti e delle estensioni si poneva in contrasto con la diversa disciplina dettata dalla convenzione, d)la prevedibilità delle estensioni si poneva in contrasto con la mancata inclusione delle stesse nelle planimetrie, e) la detraibilità delle estensioni era giustificata dall'imposizione dei relativi oneri a carico degli utenti, non prevista per gli allacciamenti. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tali rilievi non implicavano affatto l'impossibilità di risolvere la questione sollevata dalla con- cessionaria sulla base delle clausole contrattuali, escludendo soltanto la legit- timità dell'operazione ermeneutica compiuta dagli arbitri, i quali avevano tra- scurato la lettera dell'art. 2 della convenzione e ritenuto superabile il silenzio dalla stessa serbato in ordine alla detraibilità del valore degli allacciamenti, sulla base di un'assimilazione alle estensioni che non reggeva al confronto con il tenore complessivo dell'atto. Le considerazioni svolte nell'ordinanza di cassazione non imponevano d'altronde neppure una lettura della convenzione contraria alla detraibilità del valore degli allacciamenti, non spettando a que- sta Corte il compito di suggerire essa stessa la soluzione della questione in- terpretativa, ma esclusivamente quello di fissare le coordinate per una cor- retta applicazione delle regole ermeneutiche legali, le quali soltanto sarebbero risultate vincolanti per il Giudice di merito, restando estranea al principio di diritto l'eventuale indicazione della migliore o della più convincentetra le pos- sibili interpretazioni della convenzione. Nessun rilievo possono pertanto as- sumere le argomentazioni svolte dalla Corte di merito in ordine all'equipara- zione degli allacciamenti alle estensioni, sotto il profilo dell'imposizione dei relativi costi a carico degli utenti, ed alla misura dei relativicontributi, giacché il mandato conferito al Giudice di rinvio non consisteva nel verificare la prati- cabilità di un'interpretazione suggerita dall'ordinanza di cassazione, ed in al- ternativa nel ricercare una soluzione completamente diversa alla questione proposta, bensì nell'individuare il significato delle clausole contrattuali attra- verso l'applicazione delle norme indicate, così come interpretate dal Giudice di legittimità. Sotto un diverso profilo, occorre poi rilevare che il ricorso alla disciplina dettata dall'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 non risulta sorretto dauna suf- ficiente indicazione delle ragioni per cui è stato ritenuto impossibile desumere la soluzione della questione dall'interpretazione del contratto, essendosi la Corte territoriale limitata ad evidenziare il silenzio della convenzione in ordine alla detraibilità del valore degli allacciamenti, senza neppure provare a col- mare tale lacuna attraverso una lettura complessiva del testo negoziale, con- formemente alle direttive impartite dall'ordinanza di cassazione. In quest'ot- tica, la sentenza impugnata si pone anche in contrasto con la delimitazione del thema decidendum del giudizio di rinvio emergente dall a predetta ordi- nanza, la quale, pronunciando in ordine alle censure sollevate con il ricorso per cassazione, aveva specificamente individuato le criticità dell'interpreta- zione fornita dal lodo arbitrale, in tal modo dando implicitamente per scontato che la questione potesse essere risolta sulla base del testo negoziale. In pro- posito, giova richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui, in caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e atte- nersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia,formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il rie- same delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7091; Cass., Sez. III, 22/08/2018, n. 20887; Cass., Sez. V, 16/10/2015, n. 20981). 2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà, in diversa compo- sizione, anche al regolamento dell