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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02846/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31032-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a . in A.S., AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 2/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Ric. 2021 n. 31032 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 - 2 -

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, derivante da una cartella esattoriale notificata all’amministrazione straordinaria che aveva preceduto il fallimento e concernente un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro su atti giudiziari, per una controversia di opposizione allo stato passivo promossa da sei creditori nei confronti della procedura concorsuale.

2. Il Tribunale di Catania, nell’esaminare l’opposizione a questo provvedimento presentata dall’Agenzia delle Entrate, disponeva l’ammissione con riserva di tale credito, exart. 96, comma 2, n. 3), l. fall., in prededuzione, poiché lo stesso era nato nel corso e in funzione della procedura di amministrazione straordinaria, cui era seguito, senza soluzione di continuità, il fallimento.

Escludeva, tuttavia, il privilegio richiesto, in quanto si trattava di privilegio speciale per tributo indirettoex art t. 2758 e 2772 cod. civ. rispetto al quale non era stata dimostrata l’inerenza dei beni indicati nella domanda di insinuazione con l’oggetto dell’imposizione tributaria.

3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 2 novembre 2021, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia delle Entrate - Riscossione non hannosvolto difese.

Considerato che:

4. Il collegio ritiene che il motivo di ricorso presentato prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31032-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a . in A.S., AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 2/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Ric. 2021 n. 31032 sez. M1 -ud. 01-12-2022 - 2 - 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, derivante da una cartella esattoriale notificata all’amministrazione straordinaria che aveva preceduto il fallimento e concernente un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro su atti giudiziari, per una controversia di opposizione allo stato passivo promossa da sei creditori nei confronti della procedura concorsuale. 2. Il Tribunale di Catania, nell’esaminare l’opposizione a questo provvedimento presentata dall’Agenzia delle Entrate, disponeva l’ammissione con riserva di tale credito, exart. 96, comma 2, n. 3), l. fall., in prededuzione, poiché lo stesso era nato nel corso e in funzione della procedura di amministrazione straordinaria, cui era seguito, senza soluzione di continuità, il fallimento. Escludeva, tuttavia, il privilegio richiesto, in quanto si trattava di privilegio speciale per tributo indirettoex art t. 2758 e 2772 cod. civ. rispetto al quale non era stata dimostrata l’inerenza dei beni indicati nella domanda di insinuazione con l’oggetto dell’imposizione tributaria. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 2 novembre 2021, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia delle Entrate - Riscossione non hannosvolto difese. Considerato che: 4. Il collegio ritiene che il motivo di ricorso presentato prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette la
Decreto Cassazione n. 02846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris