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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15413/2026

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ioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026STATZU MARCO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, via Della Giuliana, n. 63 ([OSCURATO:TELEFONO] - [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente e ricorrente incidentale –NonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.– controricorrente e ricorrente incidentale adesiva –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie-monte, n. 535/1/2020 depositata in data 30 luglio 2020 e che non ri-sulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte,n. 535/1/2020 veniva rigettato sia l’appello principale dell’Agenziadelle entrate sia l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] aventiad oggetto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di To-rino n. 379/1/2019, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso in-troduttivo del contribuente.Si legge nella sentenza e negli atti delle parti che tale ricorso venivaproposto avverso l’atto di intimazione di pagamento n.11020179009204060 notificata in data 12 settembre 2017 in ragioneNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’asserito credito vantato ed intimato dall’Amministrazione nei con-fronti del contribuente con la cartella di pagamento n.11020080013234569 notificata il 11 marzo 2008 per I.DD.

IVA e san-zioni, oltre che con una seconda cartella per contributi previdenzialinon contestati.Inoltre, ottenuto l’estratto di ruolo presso lo sportello locale dell’agentedella riscossione, Statzu apprendeva di essere debitore, tra l’altro, de-gli importi di cui alle cartelle nn. 11020060055810617,1102008007008039 e 11020060038677080 asseritamente a lui notifi-cate e non impugnate.2.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo limitata-mente alle sanzioni e interessi, ritenuta maturata la prescrizione quin-quennale, in relazione ai crediti erariali portati dalle cartelle nn.11020080013234569, 11020060055810617, 1102008007008039 e11020060038677080.L’Agenzia delle Entrate appellava lamentando, tra l’altro, la violazionee falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546/92,poiché il primo giudice aveva ritenuto ammissibile l'impugnazionedell'estratto di ruolo relativo alle tre cartelle -617, -039 e -080, e cen-surava la statuizione sulla prescrizione.

L’appellato controdeduceva diaver un interesse attuale ad impugnare anche tali cartelle, in quantoindicate come presupposti in un’iscrizione ipotecaria del 5.9.2008 perlui pregiudizievole.

Statzu proponeva inoltre appello incidentale conte-stando il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui avevaritenuto la comunicazione di iscrizione ipotecaria e il preavviso di fermocia interruttiva di tali atti, riteneva sarebbe maturata la prescrizioneNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’intero credito erariale.

La decisione della CTP veniva interamenteconfermata dal giudice di secondo grado.3.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui replica il contribuentecon controricorso e ricorso incidentale per cinque motivi.

L’agente dellariscossione, benché non destinatario della notifica del ricorso, ha de-positato un controricorso con ricorso incidentale adesivo al ricorso prin-cipale con tre censure di analogo contenuto e l’Agenzia ha depositatoanche controricorso in risposta all’incidentale del contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale, il Collegio osserva che l’agente della riscossioneha depositato atto denominato “Controricorso con ricorso incidentaleadesivo”, riproponendo nella sostanza e in gran parte anche nellaforma le tre censure già poste a base del ricorso principale dell’Agenziadelle entrate.

Da un lato, va considerato che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è stata parte del giudizio di merito e, dall’altra, che il ri-corso principale non è stato a lei notificato, come si evince dalla relatadi notifica e dall’appendice al ricorso per cassazione.Ci si deve, perciò, chiedere innanzitutto se sia ammissibile in tali con-dizioni fattuali l’an della costituzione in giudizio dell’agente della riscos-sione con contestuale proposizione di un ricorso incidentale; in secondoluogo, ove ammissibile, con riferimento al quomodo se la costituzionevada qualificata come controricorso con ricorso incidentale o, piuttosto,come intervento adesivo dipendente, caso in cui il contenuto della do-manda di annullamento della sentenza impugnata col ricorso principaleè ben circoscritto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026Infatti, va rammentato l’insegnamento di Cass. Sez.

U. n. 5992 del2012 secondo la quale l'interventore adesivo non ha un'autonoma le-gittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata allequestioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento ola condanna alle spese imposte a suo carico (v. anche Cass. n.16930del 2013; Cass. n. 2818 del 2018).2. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al primo profilo, ritiene che l’attività di-fensiva dell’agente della riscossione, pur in assenza di notifica del ri-corso principale, essendogli stato notificato solo quello incidentale delcontribuente, sia ammissibile, in particolare nella presente fattispeciedal momento che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, parte del pro-cesso nei gradi di merito, è quantomeno litisconsorte processuale nelgiudizio e, costituendosi, ha ricostituito il contraddittorio davanti al giu-dice di legittimità.3.

Non si ravvisano, inoltre, ostacoli alla proposizione di un ricorso in-cidentale adesivo laddove la parte adiuvata, come avvenuto nel casodi specie, abbia esercitato tempestivamente il proprio diritto di pro-porre impugnazione (per un caso con aspetti di affinità fattuale v.

Cass.n. 14639 del 2025).

Oltretutto, la proposizione del ricorso incidentaleadesivo nel presente caso non ha neppure comportato un allargamentodel perimetro del thema decidendum, trattandosi di riproposizionenella sostanza e, in gran parte, anche nella forma delle tre censureposte a base del ricorso principale.4.

Infine, la posizione dell’agente della riscossione non può essere qua-lificata come terzo interventore volontario (v. con riferimentoall’agente, in motivazione, Cass. n.2938 del 2024; Cass. n. 10198 del2022, Cass. n. 5528 del 2019) perché è vero che costui può ancheNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026essere titolare di un proprio autonomo diritto sollecitando una pronun-cia che abbia ad oggetto quel diritto manifestando un interesse che lolegittima a sostenere le ragioni di una delle parti (ragionando, da Cass.n. 22972 del 2022).

Tuttavia, non è interventore adesivo dipendentecolui che fa valere il proprio diritto autonomo in presenza di sentenzad’appello direttamente emessa nei suoi confronti e già impugnata conil ricorso principale, in un giudizio in cui la materia del contendere ri-guarda sia vizi propri degli atti impugnati sia contestazioni relative almerito delle pretese erariali.In ultima analisi, la posizione dell’agente della riscossione nel caso inesame va qualificata come “controricorrente e ricorrente incidentaleadesivo” e il ricorso incidentale per tre motivi analoghi a quelli dellaricorrente principale è ammissibile.5.

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente principale deduce, in rela-zione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546/92 da partedella sentenza impugnata.

Motivo analogo è proposto dall’agente dellariscossione.6.

La censura è fondata.La sentenza d’appello dà atto che «Il ricorso di primo grado aveva adoggetto, oltre all'intimazione di pagamento e presupposte cartelle, an-che l'estratto di ruolo relativo alle ulteriori cartelle n.1102008007008039 n. 11020060038677080, n.11020060055810617, non oggetto di intimazione» (p.2 sentenza) e ilgiudice ha ritenuto ammissibile l’impugnazione spiegata da Statzu inrelazione alle cartelle conosciute dal contribuente solo all’atto della ri-chiesta della stampa dell’estratto di ruolo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026In relazione a tale capo di decisione l’Agenzia con il primo mezzo delricorso principale contesta l’interesse ad agire nel giudizio facendo oraopposizione a ruolo ed estratto di ruolo.

Il contribuente, condividendol’interpretazione del giudice d’appello, resiste ritenendo di poter proce-dere all’«impugnazione del contenuto dell’estratto di ruolo, indipenden-temente dal fatto che ne possa aver avuto conoscenza attraverso lanotifica di un atto impugnabile» (p.14 controricorso e ricorso inciden-tale).In altri termini, nessuno dubita che Statzu abbia avuto conoscenzadelle tre cartelle di pagamento suddette solo attraverso l’estratto diruolo, in quanto non sono neppure richiamate nell’intimazione di paga-mento.

In presenza di tale quadro fattuale, va data ulteriore continuitàalla giurisprudenza di Sezione (tra le tante, v.

Cass. n.30834 del 2024e Cass. n.24760 del 2025 e giurisprudenza ivi citata) secondo cui l’art.3bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica efiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sededi conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 deld.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delleimposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito ilcomma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugna-bile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono nonlegittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condi-zioni.7.

La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio aduna procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art.80Numero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai sog-getti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decretoo infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione.».8.

Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenzan.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraversol’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa car-tella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tribu-tario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua au-tonoma materialità.

È conseguentemente presente l’interesse ad agirecontro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ades. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cuinon vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.9.

La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17ottobre 2023, n. 190 (conf.

Corte cost. n. 81/2024) su questioni dicostituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentitol’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…)sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non mi-sconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delleSS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evi-dente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare diricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piut-tosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli ufficisottraendo risorse preziose e causando il danno economico della pos-sibile condanna al pagamento delle spese di giudizio».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026Dall'altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere taleproblema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente lapossibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in ri-ferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

«nei termini di cui in motiva-zione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatoreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa».Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che,come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio alvulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di si-stema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella di-screzionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021)».10.

Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetrodi impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Se-zioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo,i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assumainvalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, pre-visti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inseritodall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, gra-zie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutivae tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nellasent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono unintervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzionitutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026L’interpretazione restrittiva è stata poi confermata anche dall’art. 12“Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigoredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo il quale all’art.12 del d.P.R. n.602/73 il comma4-bis, primo comma è sostituito dal seguente: «L'estratto di ruolo nonè impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume inva-lidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione aruolo possa derivargli un pregiudizio».11.

L’accoglimento del motivo determina, con riferimento ai crediti por-tati dalle cartelle nn. 11020060055810617, 1102008007008039 e11020060038677080, l’assorbimento delle restanti censure, e la sen-tenza impugnata va in parte qua cassata senza rinvio, e dev’esseredichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introdut-tivo, perché, ab origine, la causa non poteva essere proposta exart.382 u.c. cod. proc. civ..Le restanti censure proposte dalle parti sono scrutinate con riferimentoal solo credito erariale portato dalla cartella n. 11020080013234569sottostante l’intimazione di pagamento tempestivamente impugnata.12.

Con il secondo e terzo motivo del ricorso principale si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. e dell’art. 2948, n. 4 cod. civ.per aver il giudice confermato la decisione di primo grado di interve-nuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni richiesti dall’Ente im-positore, accertata anche l’assenza di atti interruttivi del decorso pre-scrizionale degli stessi.Motivi analoghi sono articolati dall’agente della riscossione.13.

I due motivi, relativi al medesimo capo della sentenza impugnata,vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/202613.1.

L’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 prevede che il diritto alla riscos-sione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

Intema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, que-sta Corte ha chiarito il significato di tale disciplina, nel senso che ild.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d'irro-gazione delle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi,ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve es-sere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato inun provvedimento non impugnato (art. 20, comma 3), così mutuandol'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzionetra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p. e termini diprescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p. (cfr. Cass. n. 19180del 2022).[OSCURATO:PERSONA] non ignora la recente decisione della Corte n. 32374 del2025 secondo cui, in mancanza di un titolo giudiziale passato in giudi-cato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che vengafatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù deldisposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli inte-ressi, in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferi-mento.Tuttavia, in sintonia con l’orientamento della Sezione (v. ad es.

Cass.7472 del 2026), va riaffermata anche nella presente fattispecie la co-stante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella dipagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su unasentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il qualedebba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzionie agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettiva-mente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997Numero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026(Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. 6-5, Cass., Sez.5, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizionea ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della(allora) soprattassa (Cass., Sez. 5, 7 novembre 2011, n. 20600).

Taleprincipio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza 17 novembre 2016, n. 23397, secondo cui le sanzioni – comealcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono,al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni breviin forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ..

Il principioè radicato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es.

Cass., Sez.5, 2 ottobre 2000, n. 12989 e giurisprudenza ivi citata), che ha ritenutoesaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art.20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributa-rio.13.2.

La disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tri-butarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e allenorme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina spe-ciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincolidi competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministra-zione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare eprevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione,tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilanciodi previsione)» (Cass., Sez.

U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf.Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16730).

Di converso, come osservatoin dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche aesigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi diirrogazione della sanzione stessa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/202613.3.

Anche riguardo agli interessi relativi alle obbligazioni tributariequesta Corte (cfr. Cass.

Sentenza n. 2095 del 24/01/2023 e giurispru-denza ivi citata) ha avuto modo più volte di osservare che il rapportodi accessorietà che lega i primi a queste ultime emerge unicamente nelmomento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di inte-ressi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva ma-turazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al ter-mine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod.civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla naturadell'obbligazione principale.13.4.

In conformità il giudice d’appello ha affermato che: “La sentenzadel primo giudice merita poi conferma anche nella parte in cui ha invecepuntualmente dichiarato prescritte le poste portate dalle cartelle aventiad oggetto le sanzioni e gli interessi, essendo in tutti i casi pacifica-mente decorso un termine quinquennale dall’ultimo atto interruttivo.Sostiene l'appellante Agenzia che il termine non sarebbe quinquennalebensì decennale.

Nella pronuncia Cass. 29.4.2020 n. 8297, avente adoggetto una intimazione di pagamento relativa ad IRPEF e connessesanzioni ed Interessi, la suprema Corte dopo aver ribadito la duratadecennale della prescrizione relativa ai crediti IRPEF ed IVA, ha tuttaviaaffermato “sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art.2948 cod. civ. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.n. 472/97", ed ha cassato la sentenza impugnata dichiarando essastessa il credito limitatamente agli interessi ed alle sanzioni.

La solu-zione risulta dunque coerente con quella adottata dal primo giudice»(cfr. p.3 sentenza impugnata).

Non vi sono ragioni per discostarsi dallasopra riportata interpretazione giurisprudenziale della Corte di cassa-zione, ed è coerente con siffatta linea argomentativa la motivazioneadottata dalla sentenza di appello nel capo citato”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/202614.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, ex art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia in relazione alla domanda di condanna di Agenzia Entrate eAgenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite del primogrado di giudizio in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..15.

Il motivo è infondato, poiché la decisione d’appello ha confermatola sentenza di primo grado in ogni sua parte e, conformemente al si-stema delle impugnazioni, ciò ha riguardato inevitabilmente su unpiano logico e di coerenza giuridica anche il capo circa il regolamentodelle spese di lite in primo grado.

Il giudice si è perciò pronunciato sulprofilo di doglianza, rigettandolo il quanto incompatibile con la con-ferma della sentenza di primo grado per reiezione sia dell’appello prin-cipale sia di quello incidentale.16.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale prospetta, ai finidell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del1992, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe presoin considerazione lo specifico motivo di appello con cui veniva denun-ciata l’errata valutazione del materiale probatorio offerto da Agenziadelle Entrate a suggello della propria pretesa creditoria. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a confermare, con un’affermazionetautologica e una motivazione apparente, la correttezza della valuta-zione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].16.1.

La terza censura incidentale lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi degli artt. 76, 77 (ipoteca) e 86 (fermo amministrativo) del d.P.R.n. 602 del 1973 e degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, e art.1219 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe astenuta dal valutare un fattoNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026decisivo della controversia e, cioè, l’idoneità di un report informaticoad assurgere a valido elemento di prova dell’intervenuta interruzionedel decorso dei termini prescrizionali.16.2.

Con il quarto motivo il contribuente prospetta, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943, comma 1,2945, comma 2 e art. 1219 cod. civ. laddove il giudice ha ritenuto diriconoscere all’iscrizione ipotecaria nei confronti del contribuente effi-cacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione, sebbene ladocumentazione offerta da Agenzia sia carente dei connotati dell’attodi costituzione in mora.17.

Le suddette censure, interconnesse tra loro, non possono trovareingresso.17.1.

Innanzitutto, va rammentato che nell’attuale quadro normativoè denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tra-muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto at-tinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le ri-sultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza asso-luta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" o ca-renza della motivazione (v.

Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).17.2.

Inoltre, la sentenza d’appello la cui motivazione si limiti a condi-videre la sentenza di primo grado, o anche solo a riprodurre il conte-nuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giu-diziari), senza niente aggiungervi, non di per sé nulla (Cass., Sez.

U.n. 642 del 2015; tra le tante conformi, v. ad es.

Cass. n.22562 delNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/20262016, Cass. n. 29028 del 2022).

Ciò che conta è che le ragioni delladecisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risul-tino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle di-sposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non puòritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice,al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalitàespositive.18.

Orbene, nel caso in esame questa è l’argomentazione adottata dalgiudice d’appello sulla questione: «Ritenuta, dunque, in linea di princi-pio ammissibile la richiesta di accertamento della prescrizione, restacorretta la sentenza di primo grado che ha accertato che il preavvisodi fermo dell'8 aprile 2009, che ha fatto seguito ad un preavviso diiscrizione ipotecaria, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Silegge infatti in Cass. sez. 6-5 n. 5469/2019 che: "il preavviso di fermoamministravo, essendo funzionale a portare a conoscenza del debitorela pretesa dell'Amministrazione finanziaria, e valendo altresì come ri-chiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuenteche sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento, è idoneo ad Inter-rompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pre-tesa tributaria.

Ne consegue che la prescrizione decennale invocata inquesta sede nuovamente con l’appello incidentale, e che sarebbe ma-turata solo qualora non si tenesse conto dell'effetto interruttivo dellapacifica ricezione del preavviso di fermo amministrativo, dev’essere re-spinta» (cfr. p.3 sentenza impugnata).La ratio decidendi così espressa dal giudice innanzitutto non è un merorichiamo della sentenza di primo grado, ma una ragionata adesione allastessa, corroborata da precisi richiami alla giurisprudenza della CorteNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026di cassazione e accertamenti fattuali e rispetta certamente il minimocostituzionale e da ciò discende la reiezione del terzo motivo.19.

Inoltre, il giudice ritiene che il preavviso di fermo amministrativoconcretamente notificato nelle more per il suo contenuto abbia valenzainterruttiva del termine di prescrizione.

La quarta censura incappa per-ciò in tale preciso accertamento sul fatto in termini inammissibili, oltread essere inammissibile anche in quanto declina come omesso esamedel fatto il mancato accoglimento da parte del giudice dell’interpreta-zione giuridica a sé favorevole discendente da un mezzo di prova.A tali profili si aggiunge un’ulteriore ragione di inammissibilità, costi-tuita dalla preclusione della doppia conforme con riferimento al para-digma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigettodella prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondogrado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già previ-sta dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dald.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art.360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamentodei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto equinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso percassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti.

Il ricorrente non ha dimostrato che le ragionidi fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste abase della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse.Ciò detto quanto all’accertamento razione e motivato compiuto dal giu-dice, con riferimento alla valutazione della prova contraria, il Collegioosserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementiNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fattodecisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque presoin considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti-specie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.20.

Il quinto motivo del ricorso incidentale prospetta, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione-dell’art.86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943, comma 1, e2945, comma 2, e 1219 cod. civ. perché la [OSCURATO:PERSONA] haritenuto di riconoscere al fermo amministrativo iscritto in dannoall’esponente efficacia interruttiva del decorso del termine di prescri-zione, mentre gli elementi di prova offerti da Agenzia Entrate sarebberocarenti dei connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma dell’art.2943, comma 4, cod. civ..21.

Il motivo è infondato.Va innanzitutto rammentato l’insegnamento delle Sezioni Unite (n.11087 del 2010) secondo cui il preavviso di fermo amministrativo èstato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenziadelle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il dispostodell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Inforza di tale atto il concessionario deve dare comunicazione del prov-vedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsisessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.

Esso con-siste nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con lacontestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, siprocederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamenteimpugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributa-ria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenzaNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione.

Rispettoa tale pretesa sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutelagiurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa,dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore ter-mine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente insede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita ditempo.Sulla base di tali premesse, la Corte ha condivisibilmente stabilito (cfr.Cass. n.5469 del 2019; conforme a Cass. n.30734 del 2021) che ilpreavviso di fermo amministrativo, valendo altresì come richiesta dipagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che saràiscritto il fermo in caso di inadempimento, è idoneo ad interrompere laprescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa tributa-ria.Tale principio di diritto è convincente e va reiterato anche nella pre-sente fattispecie in quanto il preavviso di fermo amministrativo, cosìcome il fermo stesso, dei beni mobili registrati, è atto funzionale a por-tare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finan-ziaria, benché non è inserito come tale nella sequenza procedimentaledell'espropriazione forzata e ha perciò valenza interruttiva del termineprescrizionale.22.

Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi digiudizio in ragione della complessità delle questioni trattate e della par-ziale soccombenza reciproca e, quanto all’inammissibilità originariadella domanda, anche alla luce dell’intervento del legislatore, della giu-risprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenuti all’incardina-mento del ricorso per Cassazione.

P.Q.MNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte:in accoglimento del primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia edel ricorso incidentale adesivo dell’agente della riscossione, con riferi-mento ai crediti portati dalle cartelle nn. 11020060055810617,1102008007008039 e 11020060038677080, assorbiti i restanti motividi tutti i ricorsi quanto ai suddetti crediti, cassa in parte qua la sentenzaimpugnata senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;con riferimento al credito portato dalla cartella n.11020080013234569, rigetta il secondo e terzo motivo del ricorso prin-cipale dell’Agenzia e del ricorso incidentale adesivo dell’agente dellariscossione e rigetta il ricorso incidentale del contribuente.Compensa le spese di lite dell’intero giudizio.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono, quanto alla parte privata ricorrente incidentale, ipresupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contri-buto unificato pari a quello per il ricorso incidentale del contribuente, anorma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026STATZU MARCO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, via Della Giuliana, n. 63 ([OSCURATO:TELEFONO] - [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente e ricorrente incidentale –NonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.– controricorrente e ricorrente incidentale adesiva –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie-monte, n. 535/1/2020 depositata in data 30 luglio 2020 e che non ri-sulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte,n. 535/1/2020 veniva rigettato sia l’appello principale dell’Agenziadelle entrate sia l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] aventiad oggetto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di To-rino n. 379/1/2019, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso in-troduttivo del contribuente.Si legge nella sentenza e negli atti delle parti che tale ricorso venivaproposto avverso l’atto di intimazione di pagamento n.11020179009204060 notificata in data 12 settembre 2017 in ragioneNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’asserito credito vantato ed intimato dall’Amministrazione nei con-fronti del contribuente con la cartella di pagamento n.11020080013234569 notificata il 11 marzo 2008 per I.DD. IVA e san-zioni, oltre che con una seconda cartella per contributi previdenzialinon contestati.Inoltre, ottenuto l’estratto di ruolo presso lo sportello locale dell’agentedella riscossione, Statzu apprendeva di essere debitore, tra l’altro, de-gli importi di cui alle cartelle nn. 11020060055810617,1102008007008039 e 11020060038677080 asseritamente a lui notifi-cate e non impugnate.2. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo limitata-mente alle sanzioni e interessi, ritenuta maturata la prescrizione quin-quennale, in relazione ai crediti erariali portati dalle cartelle nn.11020080013234569, 11020060055810617, 1102008007008039 e11020060038677080.L’Agenzia delle Entrate appellava lamentando, tra l’altro, la violazionee falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546/92,poiché il primo giudice aveva ritenuto ammissibile l'impugnazionedell'estratto di ruolo relativo alle tre cartelle -617, -039 e -080, e cen-surava la statuizione sulla prescrizione. L’appellato controdeduceva diaver un interesse attuale ad impugnare anche tali cartelle, in quantoindicate come presupposti in un’iscrizione ipotecaria del 5.9.2008 perlui pregiudizievole. Statzu proponeva inoltre appello incidentale conte-stando il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui avevaritenuto la comunicazione di iscrizione ipotecaria e il preavviso di fermocia interruttiva di tali atti, riteneva sarebbe maturata la prescrizioneNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’intero credito erariale. La decisione della CTP veniva interamenteconfermata dal giudice di secondo grado.3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui replica il contribuentecon controricorso e ricorso incidentale per cinque motivi. L’agente dellariscossione, benché non destinatario della notifica del ricorso, ha de-positato un controricorso con ricorso incidentale adesivo al ricorso prin-cipale con tre censure di analogo contenuto e l’Agenzia ha depositatoanche controricorso in risposta all’incidentale del contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, il Collegio osserva che l’agente della riscossioneha depositato atto denominato “Controricorso con ricorso incidentaleadesivo”, riproponendo nella sostanza e in gran parte anche nellaforma le tre censure già poste a base del ricorso principale dell’Agenziadelle entrate. Da un lato, va considerato che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è stata parte del giudizio di merito e, dall’altra, che il ri-corso principale non è stato a lei notificato, come si evince dalla relatadi notifica e dall’appendice al ricorso per cassazione.Ci si deve, perciò, chiedere innanzitutto se sia ammissibile in tali con-dizioni fattuali l’an della costituzione in giudizio dell’agente della riscos-sione con contestuale proposizione di un ricorso incidentale; in secondoluogo, ove ammissibile, con riferimento al quomodo se la costituzionevada qualificata come controricorso con ricorso incidentale o, piuttosto,come intervento adesivo dipendente, caso in cui il contenuto della do-manda di annullamento della sentenza impugnata col ricorso principaleè ben circoscritto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026Infatti, va rammentato l’insegnamento di Cass. Sez. U. n. 5992 del2012 secondo la quale l'interventore adesivo non ha un'autonoma le-gittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata allequestioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento ola condanna alle spese imposte a suo carico (v. anche Cass. n.16930del 2013; Cass. n. 2818 del 2018).2. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al primo profilo, ritiene che l’attività di-fensiva dell’agente della riscossione, pur in assenza di notifica del ri-corso principale, essendogli stato notificato solo quello incidentale delcontribuente, sia ammissibile, in particolare nella presente fattispeciedal momento che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, parte del pro-cesso nei gradi di merito, è quantomeno litisconsorte processuale nelgiudizio e, costituendosi, ha ricostituito il contraddittorio davanti al giu-dice di legittimità.3. Non si ravvisano, inoltre, ostacoli alla proposizione di un ricorso in-cidentale adesivo laddove la parte adiuvata, come avvenuto nel casodi specie, abbia esercitato tempestivamente il proprio diritto di pro-porre impugnazione (per un caso con aspetti di affinità fattuale v. Cass.n. 14639 del 2025). Oltretutto, la proposizione del ricorso incidentaleadesivo nel presente caso non ha neppure comportato un allargamentodel perimetro del thema decidendum, trattandosi di riproposizionenella sostanza e, in gran parte, anche nella forma delle tre censureposte a base del ricorso principale.4. Infine, la posizione dell’agente della riscossione non può essere qua-lificata come terzo interventore volontario (v. con riferimentoall’agente, in motivazione, Cass. n.2938 del 2024; Cass. n. 10198 del2022, Cass. n. 5528 del 2019) perché è vero che costui può ancheNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026essere titolare di un proprio autonomo diritto sollecitando una pronun-cia che abbia ad oggetto quel diritto manifestando un interesse che lolegittima a sostenere le ragioni di una delle parti (ragionando, da Cass.n. 22972 del 2022). Tuttavia, non è interventore adesivo dipendentecolui che fa valere il proprio diritto autonomo in presenza di sentenzad’appello direttamente emessa nei suoi confronti e già impugnata conil ricorso principale, in un giudizio in cui la materia del contendere ri-guarda sia vizi propri degli atti impugnati sia contestazioni relative almerito delle pretese erariali.In ultima analisi, la posizione dell’agente della riscossione nel caso inesame va qualificata come “controricorrente e ricorrente incidentaleadesivo” e il ricorso incidentale per tre motivi analoghi a quelli dellaricorrente principale è ammissibile.5. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente principale deduce, in rela-zione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546/92 da partedella sentenza impugnata. Motivo analogo è proposto dall’agente dellariscossione.6. La censura è fondata.La sentenza d’appello dà atto che «Il ricorso di primo grado aveva adoggetto, oltre all'intimazione di pagamento e presupposte cartelle, an-che l'estratto di ruolo relativo alle ulteriori cartelle n.1102008007008039 n. 11020060038677080, n.11020060055810617, non oggetto di intimazione» (p.2 sentenza) e ilgiudice ha ritenuto ammissibile l’impugnazione spiegata da Statzu inrelazione alle cartelle conosciute dal contribuente solo all’atto della ri-chiesta della stampa dell’estratto di ruolo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026In relazione a tale capo di decisione l’Agenzia con il primo mezzo delricorso principale contesta l’interesse ad agire nel giudizio facendo oraopposizione a ruolo ed estratto di ruolo. Il contribuente, condividendol’interpretazione del giudice d’appello, resiste ritenendo di poter proce-dere all’«impugnazione del contenuto dell’estratto di ruolo, indipenden-temente dal fatto che ne possa aver avuto conoscenza attraverso lanotifica di un atto impugnabile» (p.14 controricorso e ricorso inciden-tale).In altri termini, nessuno dubita che Statzu abbia avuto conoscenzadelle tre cartelle di pagamento suddette solo attraverso l’estratto diruolo, in quanto non sono neppure richiamate nell’intimazione di paga-mento. In presenza di tale quadro fattuale, va data ulteriore continuitàalla giurisprudenza di Sezione (tra le tante, v. Cass. n.30834 del 2024e Cass. n.24760 del 2025 e giurisprudenza ivi citata) secondo cui l’art.3bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica efiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sededi conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 deld.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delleimposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito ilcomma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugna-bile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono nonlegittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condi-zioni.7. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio aduna procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art.80Numero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai sog-getti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decretoo infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione.».8. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenzan.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraversol’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa car-tella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tribu-tario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua au-tonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agirecontro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ades. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cuinon vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.9. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni dicostituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentitol’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…)sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non mi-sconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delleSS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evi-dente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare diricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piut-tosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli ufficisottraendo risorse preziose e causando il danno economico della pos-sibile condanna al pagamento delle spese di giudizio».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026Dall'altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere taleproblema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente lapossibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in ri-ferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motiva-zione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatoreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa».Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che,come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio alvulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di si-stema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella di-screzionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021)».10. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetrodi impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Se-zioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo,i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assumainvalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, pre-visti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inseritodall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, gra-zie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutivae tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nellasent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono unintervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzionitutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026L’interpretazione restrittiva è stata poi confermata anche dall’art. 12“Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigoredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo il quale all’art.12 del d.P.R. n.602/73 il comma4-bis, primo comma è sostituito dal seguente: «L'estratto di ruolo nonè impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume inva-lidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione aruolo possa derivargli un pregiudizio».11. L’accoglimento del motivo determina, con riferimento ai crediti por-tati dalle cartelle nn. 11020060055810617, 1102008007008039 e11020060038677080, l’assorbimento delle restanti censure, e la sen-tenza impugnata va in parte qua cassata senza rinvio, e dev’esseredichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introdut-tivo, perché, ab origine, la causa non poteva essere proposta exart.382 u.c. cod. proc. civ..Le restanti censure proposte dalle parti sono scrutinate con riferimentoal solo credito erariale portato dalla cartella n. 11020080013234569sottostante l’intimazione di pagamento tempestivamente impugnata.12. Con il secondo e terzo motivo del ricorso principale si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. e dell’art. 2948, n. 4 cod. civ.per aver il giudice confermato la decisione di primo grado di interve-nuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni richiesti dall’Ente im-positore, accertata anche l’assenza di atti interruttivi del decorso pre-scrizionale degli stessi.Motivi analoghi sono articolati dall’agente della riscossione.13. I due motivi, relativi al medesimo capo della sentenza impugnata,vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/202613.1. L’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 prevede che il diritto alla riscos-sione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. Intema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, que-sta Corte ha chiarito il significato di tale disciplina, nel senso che ild.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d'irro-gazione delle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi,ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve es-sere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato inun provvedimento non impugnato (art. 20, comma 3), così mutuandol'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzionetra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p. e termini diprescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p. (cfr. Cass. n. 19180del 2022).[OSCURATO:PERSONA] non ignora la recente decisione della Corte n. 32374 del2025 secondo cui, in mancanza di un titolo giudiziale passato in giudi-cato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che vengafatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù deldisposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli inte-ressi, in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferi-mento.Tuttavia, in sintonia con l’orientamento della Sezione (v. ad es. Cass.7472 del 2026), va riaffermata anche nella presente fattispecie la co-stante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella dipagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su unasentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il qualedebba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzionie agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettiva-mente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997Numero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026(Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. 6-5, Cass., Sez.5, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizionea ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della(allora) soprattassa (Cass., Sez. 5, 7 novembre 2011, n. 20600). Taleprincipio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza 17 novembre 2016, n. 23397, secondo cui le sanzioni – comealcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono,al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni breviin forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.. Il principioè radicato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass., Sez.5, 2 ottobre 2000, n. 12989 e giurisprudenza ivi citata), che ha ritenutoesaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art.20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributa-rio.13.2. La disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tri-butarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e allenorme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina spe-ciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincolidi competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministra-zione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare eprevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione,tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilanciodi previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf.Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16730). Di converso, come osservatoin dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche aesigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi diirrogazione della sanzione stessa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/202613.3. Anche riguardo agli interessi relativi alle obbligazioni tributariequesta Corte (cfr. Cass. Sentenza n. 2095 del 24/01/2023 e giurispru-denza ivi citata) ha avuto modo più volte di osservare che il rapportodi accessorietà che lega i primi a queste ultime emerge unicamente nelmomento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di inte-ressi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva ma-turazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al ter-mine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod.civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla naturadell'obbligazione principale.13.4. In conformità il giudice d’appello ha affermato che: “La sentenzadel primo giudice merita poi conferma anche nella parte in cui ha invecepuntualmente dichiarato prescritte le poste portate dalle cartelle aventiad oggetto le sanzioni e gli interessi, essendo in tutti i casi pacifica-mente decorso un termine quinquennale dall’ultimo atto interruttivo.Sostiene l'appellante Agenzia che il termine non sarebbe quinquennalebensì decennale. Nella pronuncia Cass. 29.4.2020 n. 8297, avente adoggetto una intimazione di pagamento relativa ad IRPEF e connessesanzioni ed Interessi, la suprema Corte dopo aver ribadito la duratadecennale della prescrizione relativa ai crediti IRPEF ed IVA, ha tuttaviaaffermato “sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art.2948 cod. civ. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.n. 472/97", ed ha cassato la sentenza impugnata dichiarando essastessa il credito limitatamente agli interessi ed alle sanzioni. La solu-zione risulta dunque coerente con quella adottata dal primo giudice»(cfr. p.3 sentenza impugnata). Non vi sono ragioni per discostarsi dallasopra riportata interpretazione giurisprudenziale della Corte di cassa-zione, ed è coerente con siffatta linea argomentativa la motivazioneadottata dalla sentenza di appello nel capo citato”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/202614. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, ex art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia in relazione alla domanda di condanna di Agenzia Entrate eAgenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite del primogrado di giudizio in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..15. Il motivo è infondato, poiché la decisione d’appello ha confermatola sentenza di primo grado in ogni sua parte e, conformemente al si-stema delle impugnazioni, ciò ha riguardato inevitabilmente su unpiano logico e di coerenza giuridica anche il capo circa il regolamentodelle spese di lite in primo grado. Il giudice si è perciò pronunciato sulprofilo di doglianza, rigettandolo il quanto incompatibile con la con-ferma della sentenza di primo grado per reiezione sia dell’appello prin-cipale sia di quello incidentale.16. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale prospetta, ai finidell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del1992, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe presoin considerazione lo specifico motivo di appello con cui veniva denun-ciata l’errata valutazione del materiale probatorio offerto da Agenziadelle Entrate a suggello della propria pretesa creditoria. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a confermare, con un’affermazionetautologica e una motivazione apparente, la correttezza della valuta-zione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].16.1. La terza censura incidentale lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi degli artt. 76, 77 (ipoteca) e 86 (fermo amministrativo) del d.P.R.n. 602 del 1973 e degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, e art.1219 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe astenuta dal valutare un fattoNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026decisivo della controversia e, cioè, l’idoneità di un report informaticoad assurgere a valido elemento di prova dell’intervenuta interruzionedel decorso dei termini prescrizionali.16.2. Con il quarto motivo il contribuente prospetta, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943, comma 1,2945, comma 2 e art. 1219 cod. civ. laddove il giudice ha ritenuto diriconoscere all’iscrizione ipotecaria nei confronti del contribuente effi-cacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione, sebbene ladocumentazione offerta da Agenzia sia carente dei connotati dell’attodi costituzione in mora.17. Le suddette censure, interconnesse tra loro, non possono trovareingresso.17.1. Innanzitutto, va rammentato che nell’attuale quadro normativoè denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tra-muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto at-tinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le ri-sultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza asso-luta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" o ca-renza della motivazione (v. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).17.2. Inoltre, la sentenza d’appello la cui motivazione si limiti a condi-videre la sentenza di primo grado, o anche solo a riprodurre il conte-nuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giu-diziari), senza niente aggiungervi, non di per sé nulla (Cass., Sez. U.n. 642 del 2015; tra le tante conformi, v. ad es. Cass. n.22562 delNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/20262016, Cass. n. 29028 del 2022). Ciò che conta è che le ragioni delladecisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risul-tino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle di-sposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non puòritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice,al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalitàespositive.18. Orbene, nel caso in esame questa è l’argomentazione adottata dalgiudice d’appello sulla questione: «Ritenuta, dunque, in linea di princi-pio ammissibile la richiesta di accertamento della prescrizione, restacorretta la sentenza di primo grado che ha accertato che il preavvisodi fermo dell'8 aprile 2009, che ha fatto seguito ad un preavviso diiscrizione ipotecaria, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Silegge infatti in Cass. sez. 6-5 n. 5469/2019 che: "il preavviso di fermoamministravo, essendo funzionale a portare a conoscenza del debitorela pretesa dell'Amministrazione finanziaria, e valendo altresì come ri-chiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuenteche sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento, è idoneo ad Inter-rompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pre-tesa tributaria. Ne consegue che la prescrizione decennale invocata inquesta sede nuovamente con l’appello incidentale, e che sarebbe ma-turata solo qualora non si tenesse conto dell'effetto interruttivo dellapacifica ricezione del preavviso di fermo amministrativo, dev’essere re-spinta» (cfr. p.3 sentenza impugnata).La ratio decidendi così espressa dal giudice innanzitutto non è un merorichiamo della sentenza di primo grado, ma una ragionata adesione allastessa, corroborata da precisi richiami alla giurisprudenza della CorteNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026di cassazione e accertamenti fattuali e rispetta certamente il minimocostituzionale e da ciò discende la reiezione del terzo motivo.19. Inoltre, il giudice ritiene che il preavviso di fermo amministrativoconcretamente notificato nelle more per il suo contenuto abbia valenzainterruttiva del termine di prescrizione. La quarta censura incappa per-ciò in tale preciso accertamento sul fatto in termini inammissibili, oltread essere inammissibile anche in quanto declina come omesso esamedel fatto il mancato accoglimento da parte del giudice dell’interpreta-zione giuridica a sé favorevole discendente da un mezzo di prova.A tali profili si aggiunge un’ulteriore ragione di inammissibilità, costi-tuita dalla preclusione della doppia conforme con riferimento al para-digma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigettodella prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondogrado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già previ-sta dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dald.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art.360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamentodei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto equinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso percassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragionidi fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste abase della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse.Ciò detto quanto all’accertamento razione e motivato compiuto dal giu-dice, con riferimento alla valutazione della prova contraria, il Collegioosserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementiNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fattodecisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque presoin considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti-specie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.20. Il quinto motivo del ricorso incidentale prospetta, ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione-dell’art.86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943, comma 1, e2945, comma 2, e 1219 cod. civ. perché la [OSCURATO:PERSONA] haritenuto di riconoscere al fermo amministrativo iscritto in dannoall’esponente efficacia interruttiva del decorso del termine di prescri-zione, mentre gli elementi di prova offerti da Agenzia Entrate sarebberocarenti dei connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma dell’art.2943, comma 4, cod. civ..21. Il motivo è infondato.Va innanzitutto rammentato l’insegnamento delle Sezioni Unite (n.11087 del 2010) secondo cui il preavviso di fermo amministrativo èstato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenziadelle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il dispostodell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Inforza di tale atto il concessionario deve dare comunicazione del prov-vedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsisessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. Esso con-siste nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con lacontestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, siprocederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamenteimpugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributa-ria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenzaNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione. Rispettoa tale pretesa sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutelagiurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa,dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore ter-mine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente insede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita ditempo.Sulla base di tali premesse, la Corte ha condivisibilmente stabilito (cfr.Cass. n.5469 del 2019; conforme a Cass. n.30734 del 2021) che ilpreavviso di fermo amministrativo, valendo altresì come richiesta dipagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che saràiscritto il fermo in caso di inadempimento, è idoneo ad interrompere laprescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa tributa-ria.Tale principio di diritto è convincente e va reiterato anche nella pre-sente fattispecie in quanto il preavviso di fermo amministrativo, cosìcome il fermo stesso, dei beni mobili registrati, è atto funzionale a por-tare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finan-ziaria, benché non è inserito come tale nella sequenza procedimentaledell'espropriazione forzata e ha perciò valenza interruttiva del termineprescrizionale.22. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi digiudizio in ragione della complessità delle questioni trattate e della par-ziale soccombenza reciproca e, quanto all’inammissibilità originariadella domanda, anche alla luce dell’intervento del legislatore, della giu-risprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenuti all’incardina-mento del ricorso per Cassazione. P.Q.MNumero registro generale 6919/2021Numero sezionale 3717/2026Numero di raccolta generale 15413/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte:in accoglimento del primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia edel ricorso incidentale adesivo dell’agente della riscossione, con riferi-mento ai crediti portati dalle cartelle nn. 11020060055810617,1102008007008039 e 11020060038677080, assorbiti i restanti motividi tutti i ricorsi quanto ai suddetti crediti, cassa in parte qua la sentenzaimpugnata senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;con riferimento al credito portato dalla cartella n.11020080013234569, rigetta il secondo e terzo motivo del ricorso prin-cipale dell’Agenzia e del ricorso incidentale adesivo dell’agente dellariscossione e rigetta il ricorso incidentale del contribuente.Compensa le spese di lite dell’intero giudizio.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono, quanto alla parte privata ricorrente incidentale, ipresupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contri-buto unificato pari a quello per il ricorso incidentale del contribuente, anorma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 15413/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris