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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06146/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva evidenziando che la commissione di un reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, pur dopo avere patito diverse condanne per reati contro il patrimonio, manifesta una consolidata e accresciuta capacità criminale; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore ThPresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva evidenziando che la commissione di un reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, pur dopo avere patito diverse condanne per reati contro il patrimonio, manifesta una consolidata e accresciuta capacità criminale; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore ThPresidente
Sentenza Cassazione n. 06146/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris