Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:C:2013:538
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012CC0362
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 5 settembre 2013 (
1
)
Causa C‑362/12
[OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Customs
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Recupero di tasse nazionali contrarie al diritto dell’Unione europea — Termini di ricorso — Legge nazionale che abbrevia il termine con effetto retroattivo e senza preavviso»
I –
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale costituisce la terza domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte nell’ambito di un ricorso collettivo che è stato proposto dinnanzi ai giudici del [OSCURATO:PERSONA] dai [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «[OSCURATO:PERSONA]»), composti dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo Aegis, che verte sul trattamento fiscale dei dividendi versati a società madri stabilite nel [OSCURATO:PERSONA] da parte di controllate dei loro gruppi stabilite all’estero.
2.
La prima delle due domande precedenti è stata presentata alla Corte il 30 ottobre 2004 dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e verteva sull’incompatibilità di siffatto trattamento fiscale dei dividendi con le libertà fondamentali previste dal Trattato FUE (
2
). A seguito della prima sentenza emessa dalla Corte in tale causa, il 12 dicembre 2006, detto organo giurisdizionale ha deciso, con sentenza del 27 novembre 2008, di sollevare delle questioni chiarificatrici attinenti all’interpretazione della prima sentenza resa dalla Corte in tale causa (
3
).
3.
Tale sentenza è stata impugnata dai [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & [OSCURATO:PERSONA]), la quale, con sentenza del 23 febbraio 2010 (
4
), ha confermato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England and [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] di investire la Corte con una seconda domanda di pronuncia pregiudiziale. Ciò è avvenuto il 21 gennaio 2011 e la Corte ha risposto con sentenza del 13 novembre 2012 (
5
).
4.
Nel frattempo, la summenzionata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and [OSCURATO:PERSONA]) era stata impugnata dai [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla disponibilità dei mezzi di ricorso intesi alla restituzione dell’indebito esperibili dai contribuenti nei confronti di imposte dichiarate incompatibili con le libertà fondamentali previste dal Trattato e, più particolarmente, alla modifica retroattiva dei termini di prescrizione applicabili a tali ricorsi da parte dell’articolo 320 della legge finanziaria del 2004 ([OSCURATO:PERSONA] 2004) e dell’articolo 107 della legge finanziaria del 2007 ([OSCURATO:PERSONA] 2007). I [OSCURATO:PERSONA] censuravano il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and [OSCURATO:PERSONA]) avesse dichiarato preclusi i ricorsi intesi alla restituzione dell’imposta contraria al diritto dell’Unione e da essi versata pertanto indebitamente al fisco britannico.
5.
Nella sua sentenza del 23 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] ha deciso all’unanimità che l’articolo 107 della legge finanziaria. del 2007 era incompatibile con il diritto dell’Unione, ma si è divisa sulla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione della modifica retroattiva e senza preavviso dei termini di prescrizione effettuata dall’articolo 320 della legge finanziaria del 2004. Cinque lord ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno reputato tale modifica contraria al diritto dell’Unione, mentre due loro colleghi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si sono pronunciati a favore della compatibilità di suddetta modifica (
6
). [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di porre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
II –
Contesto normativo
A –
Il diritto dell’Unione
6.
L’articolo 19, paragrafo 1, TUE, prevede, al suo secondo comma, che:
«[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».
7.
La presente causa solleva anche la questione dell’applicazione dei principi di effettività, di certezza del diritto e della protezione del legittimo affidamento, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte (
7
).
B –
Il diritto nazionale
8.
Il gruppo multinazionale Aegis, operante nel settore dei media e delle comunicazioni digitali, e la cui holding è stabilita nel [OSCURATO:PERSONA], l’8 settembre 2003 aveva presentato dinanzi ai giudici inglesi una domanda intesa ad ottenere il rimborso di tasse che la Corte aveva dichiarato incompatibili con le libertà fondamentali previste dal Trattato.
9.
Nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] FII (n. 3), la maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che, alla data in cui le società del gruppo Aegis avevano depositato il loro ricorso, ossia l’8 settembre 2003, i ricorrenti disponevano di due rimedi giurisdizionali di «common law» per ottenere la restituzione di imposte sulle società non conformi al diritto dell’Unione (
8
).
10.
Il primo mezzo di ricorso era stato riconosciuto in un contesto puramente nazionale, molto tempo prima dell’inizio della presente controversia, dalla House of Lords, nella sentenza da essa resa il 20 luglio 1992 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
9
) (in prosieguo: il «ricorso [OSCURATO:PERSONA]»). Siffatto mezzo di ricorso consentiva il rimborso di «qualunque somma versata ad un’autorità pubblica sul presupposto di (e in forza di un sufficiente nesso causale con) un apparente obbligo di versare un’imposta, la quale (dal punto di vista fattuale e giuridico) non era legittimamente dovuta» (
10
).
11.
Ai sensi dell’articolo 5 della legge del 1980 sulla prescrizione, ([OSCURATO:PERSONA] 1980), il termine di prescrizione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è di sei anni a decorrere dal suo fatto generatore, il quale coincide normalmente con il pagamento della tassa.
12.
Il secondo mezzo di ricorso inteso ad ottenere la restituzione si applica qualora siano state pagate delle tasse a causa di un errore di diritto o di fatto del contribuente. Tale mezzo di ricorso era stato riconosciuto per la prima volta nella sentenza resa il 29 ottobre 1998 dalla House of [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
11
), la quale si era discostata da una precedente giurisprudenza che considerava non rimborsabili le somme versate in forza di un errore di diritto (in prosieguo: il «ricorso [OSCURATO:PERSONA]»).
13.
Nella sua decisione resa il 18 luglio 2003 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
12
), il giudice Park, della [OSCURATO:PERSONA],of Justice (England and [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], ha affermato per la prima volta che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] poteva essere impiegato per ottenere la restituzione di un’imposta versata a seguito di un errore di diritto.
14.
Di conseguenza, il giudice Park ha ritenuto che il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso fosse il termine di prescrizione più favorevole, previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della legge del 1980 sulla prescrizione secondo il quale:
«(…) qualora, nel caso dei ricorsi per i quali il termine di prescrizione è fissato dalla presente legge, (e che)
(…)
(c)
il ricorso sia inteso alla riparazione delle conseguenze di un errore
il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il ricorrente ha scoperto (…) l’errore (…) o avrebbe potuto scoprirlo con ragionevole diligenza».
15.
Il 4 febbraio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & [OSCURATO:PERSONA]) ha annullato la sentenza del giudice Park, ma la House of Lords l’ha ripristinata il 25 ottobre 2006, affermando che i contribuenti potevano ricorrere sia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] sia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] per reclamare la restituzione dell’imposta indebitamente pagata.
16.
I due rimedi giurisdizionali si distinguevano, fra l’altro, per il loro termine di prescrizione. Il termine di sei anni del ricorso [OSCURATO:PERSONA] iniziava a decorrere dal momento del pagamento dell’imposta in questione, mentre il termine di sei anni del ricorso [OSCURATO:PERSONA] iniziava a decorrere solo dal momento in cui il ricorrente aveva scoperto il suo errore o avrebbe dovuto scoprirlo.
17.
Nel frattempo, il Parlamento aveva adottato la legge finanziaria del 2004, il cui articolo 320, paragrafo 1, prevede:
«L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), [della legge del] 1980 (...) (termine di prescrizione prolungato per introdurre un’azione in caso di errore) non si applica nel caso di un errore di diritto in relazione ad una materia tributaria rientrante nella responsabilità e nella gestione dei [OSCURATO:PERSONA] (…).
Questa disposizione si applica alle azioni avviate a partire dall’8 settembre 2003».
18.
Nel 2007, il Parlamento ha adottato la legge finanziaria del 2007, il cui articolo 107 ha eliminato retroattivamente il termine di prescrizione prolungato per tutti i ricorsi fondati su un errore, i quali erano stati presentati prima dell’8 settembre 2003.
III –
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19.
Al centro della controversia nel procedimento principale avviato dalle società del gruppo Aegis dinanzi al giudice del rinvio, si trova «l’imposta anticipata sulle società» (l’advance corporation tax, in prosieguo: l’«ACT»), in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] dal 1973 al 1999. In termini generali, l’ACT era un’imposta sugli utili delle società pagabile in via anticipata da una società al momento del pagamento di un dividendo. Cionondimeno, il diritto inglese prevedeva un’eccezione a siffatto obbligo qualora la società che pagava il dividendo e la società madre avessero optato per il regime dell’imposizione di gruppo. In tal caso, esse venivano trattate, ai fini dell’ACT, come un’unica società, e l’ACT era dovuta non più dalla controllata bensì dalla società madre, non appena quest’ultima avesse proceduto a sua volta ad una distribuzione dei dividendi. Tuttavia, solo le società la cui controllante era residente nel [OSCURATO:PERSONA] potevano beneficiare di tale eccezione (
13
).
20.
A seguito della sentenza resa dalla Corte nella causa Metallgesellschaft e a. (
14
), la quale aveva giudicato tale sistema dell’ACT incompatibile con la libertà di stabilimento e con la libera circolazione dei capitali, e della pubblicazione della sentenza DMG in data 18 luglio 2003, il gruppo Aegis, con il suo ricorso presentato l’8 settembre 2003, verso mezzogiorno, ha reclamato le somme dell’ACT pagate indebitamente. La sua domanda riguardava gli anni dal 1973 fino al 1999.
21.
Grazie al fatto che, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della legge del 1980 sulla prescrizione, il termine di prescrizione per il ricorso [OSCURATO:PERSONA] iniziava a decorrere solo a partire dalla scoperta dell’errore che aveva provocato il pagamento dell’imposta non dovuta, nella specie dalla pronuncia della citata sentenza Metallgesellschaft e a., l’8 marzo 2001, il gruppo Aegis poteva chiedere l’integralità dell’ACT indebitamente versata a partire dal 1973, anno di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla Comunità economica europea. Ciò non era più possibile sulla base del ricorso [OSCURATO:PERSONA], il cui termine di prescrizione di sei anni iniziava a decorrere dalla data del pagamento della tassa non dovuta.
22.
Al fine di limitare l’obbligo ad esso incombente di rimborsare l’ACT percepita indebitamente, l’[OSCURATO:PERSONA] ha annunciato, mediante un comunicato stampa pubblicato il pomeriggio dell’8 settembre 2003, la propria intenzione di far adottare dal Parlamento, con effetto su tutti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] depositati a partire da tale data, un provvedimento inteso ad escludere l’applicazione del termine di prescrizione prolungato previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla prescrizione del 1980. Il 22 giugno 2004, la legge finanziaria del 2004, che riprendeva tale provvedimento nel suo articolo 320, ha ricevuto la sanzione regia e tale articolo è entrato in vigore con effetto retroattivo l’8 settembre 2003, risultando in tal modo applicabile al ricorso del gruppo Aegis.
23.
A seguito della sentenza DMG, la quale era sfavorevole al fisco britannico, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte la riapertura dell’esame relativo alla prima domanda di decisione pregiudiziale nella causa C‑446/04, al fine di ottenere una limitazione temporale degli effetti della sentenza della Corte relativa a tale prima domanda.
24.
Il 6 dicembre 2006, la Corte ha respinto siffatta domanda e, lo stesso giorno, i [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Customs hanno annunciato la loro decisione di proporre al Parlamento la soppressione retroattiva, con alcune eccezioni, del termine di prescrizione applicabile ai ricorsi [OSCURATO:PERSONA], inclusi quelli depositati prima dell’8 settembre 2003. Cosa che poi avveniva. La legge finanziaria del 2007, che ha ricevuto la sanzione regia ed è entrata in vigore il 19 luglio 2007, prevede, al suo articolo 107, che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della legge del 1980 sulla prescrizione non si applica ai ricorsi aventi ad oggetto il reclamo di imposte pagate per errore di diritto, mentre le eccezioni previste da tale articolo 107 non incidono in alcun modo sul procedimento principale.
25.
La regola contenuta in tale disposizione era dunque applicabile al ricorso depositato dai [OSCURATO:PERSONA] diversi dal gruppo Aegis e che fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
26.
Il 30 settembre 2010, la Commissione europea ha invitato ufficialmente il [OSCURATO:PERSONA] a modificare l’articolo 107 della legge finanziaria del 2007 al fine di renderlo conforme al diritto dell’Unione; tale Stato membro si è rifiutato. Di conseguenza, il 26 gennaio 2012, la Commissione ha annunciato la propria intenzione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale punto; non veniva tuttavia avviato alcun procedimento, in attesa della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] su tale questione (
15
).
27.
Nella sua sentenza del 23 maggio 2012, all’origine della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, siffatto organo giurisdizionale ha deciso all’unanimità che detto articolo 107 era incompatibile con il diritto dell’Unione. Ciò spiega il fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto riguarda non tale articolo e il suo effetto sui ricorsi proposti dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], bensì unicamente l’articolo 320 della legge finanziaria del 2004, il quale interessava il ricorso del solo gruppo Aegis (
16
).
28.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] era divisa sulla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 320 della legge finanziaria del 2004, essa ha deciso di sospendere il procedimento e di deferire alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, nel caso in cui, in virtù della legge di uno Stato membro, un contribuente può scegliere tra due cause petendi alternative al fine di richiedere la restituzione di tasse riscosse in violazione degli articoli 49 e 63 del TFUE, ed una di tali cause beneficia di un termine di prescrizione più lungo, sia compatibile con i principi di effettività, di certezza del diritto e del legittimo affidamento il fatto che tale Stato membro adotti una legge che abbrevi tale termine di prescrizione più lungo senza preavviso e retroattivamente rispetto alla data di pubblicazione della nuova legge proposta.
2)
Se sia rilevante ai fini della soluzione della prima questione il fatto che, nel momento in cui il contribuente ha presentato il proprio ricorso avvalendosi della causa petendi che beneficiava del termine di prescrizione più lungo, la possibilità di avvalersi di tale causa petendi secondo il diritto nazionale era stata riconosciuta soltanto i) recentemente e ii) da parte di un giudice minore, ed era stata confermata in via definitiva solo in seguito dalla suprema autorità giudiziaria».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
29.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 30 luglio 2012. Le società del gruppo Aegis, il governo del [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo, nonché la Commissione hanno depositato osservazioni scritte e presentato osservazioni orali all’udienza del 26 giugno 2013.
V –
Analisi
A –
Sulla prima questione pregiudiziale
30.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’abbreviazione retroattiva e senza preavviso del termine di prescrizione applicabile al ricorso [OSCURATO:PERSONA], inteso ad ottenere il rimborso di impose pagate indebitamente, sia compatibile con i principi di effettività, di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
31.
Nonostante il giudice del rinvio menzioni separatamente i tre principi, condivido l’opinione della Commissione, secondo la quale l’incompatibilità con uno solo di tali principi sarebbe sufficiente a rendere l’articolo 320 della legge finanziaria del 2004 incompatibile con il diritto dell’Unione. Anche se, nella mia analisi, terrò conto dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, ritengo che, nella causa in oggetto, il principio di effettività sia la regola più direttamente applicabile (
17
).
1. Il principio di effettività
32.
Nella causa che è sfociata nella sentenza del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., la [OSCURATO:PERSONA] of Justice ha sollevato, fra l’altro, la questione se le domande presentate dai [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere qualificate quali «domande di ripetizione di somme illegittimamente riscosse» o «di risarcimento per benefici illegittimamente negati», o, per contro, quali «domande di risarcimento di un danno subito».
33.
La Corte ha deciso che «spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, compresa la qualificazione delle azioni promosse dalle persone lese dinanzi ai giudici nazionali. Questi devono però garantire che i singoli dispongano di un
mezzo di ricorso effettivo
che consenta loro di ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente riscossa e degli importi pagati a tale Stato membro o trattenuti da quest’ultimo che siano in relazione diretta con tale imposta» (
18
).
34.
Nel suo articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, il Trattato di Lisbona ha codificato l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una «tutela giurisdizionale effettiva» (
19
).
35.
È in tale contesto giuridico che la Corte è chiamata a decidere se le società del gruppo Aegis abbiano beneficiato di una «tutela giurisdizionale effettiva» nella loro domanda di rimborso dell’ACT ad esse imposta in violazione del diritto dell’Unione.
36.
[OSCURATO:PERSONA], il quale ha espresso l’opinione guida della maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa, quest’ultima ricade nella citata giurisprudenza Marks & Spencer, nella quale la Corte, in relazione ad un provvedimento equivalente a quello oggetto del procedimento principale, ha deciso che anche se «il principio di effettività non osta a che una normativa nazionale riduca il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme versate in violazione del diritto [dell’Unione], ciò è nondimeno subordinato non soltanto alla condizione che il nuovo termine fissato appaia ragionevole, ma anche che tale nuova normativa rechi un regime transitorio che consenta agli interessati di disporre di un termine sufficiente, dopo l’adozione della normativa medesima, per poter presentare le domande di rimborso che essi erano legittimati a proporre durante la vigenza della disciplina precedente. Un regime transitorio siffatto è indispensabile, posto che l’applicazione immediata a tali domande di un termine di decadenza più breve di quello precedentemente in vigore avrebbe l’effetto di privare retroattivamente taluni interessati del loro diritto al rimborso ovvero di lasciare loro soltanto un termine troppo breve per far valere tale diritto» (
20
).
37.
[OSCURATO:PERSONA] ne ha concluso che l’assenza di un regime transitorio, combinata con la portata retroattiva dell’articolo 320 della legge finanziaria del 2004, violava il principio di effettività (
21
).
38.
Per contro, secondo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha espresso l’opinione guida della minoranza della [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], le società del gruppo Aegis disponevano, durante tutto il procedimento, di un mezzo di ricorso effettivo per ottenere la restituzione di una tassa pagata indebitamente, e segnatamente di un ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale soddisfaceva integralmente gli obblighi incombenti al [OSCURATO:PERSONA] in forza del Trattato FUE, sebbene esso fosse soggetto ad un termine di prescrizione diverso, in quanto decorreva dalla data di pagamento della tassa non dovuta (
22
).
39.
[OSCURATO:PERSONA] ha distinto la causa che è sfociata nella sentenza Marks & Spencer, cit., da quella in oggetto nel senso che Marks & Spencer plc disponeva, per esigere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’IVA) pagata indebitamente, di un unico mezzo di ricorso effettivo, il cui termine di prescrizione era stato abbreviato a posteriori, mentre, nella specie, le società del gruppo Aegis hanno sempre avuto a disposizione un altro ricorso effettivo, sul cui termine di prescrizione non incideva l’articolo 320 della legge finanziaria del 2004, e segnatamente il ricorso [OSCURATO:PERSONA] (
23
). Per questo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’esistenza e la disponibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] fossero sufficienti a garantire il rispetto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione (
24
).
40.
È siffatta divergenza di opinioni fra la maggioranza e la minoranza della [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] che ha portato alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 320 della legge finanziaria del 2004. Incombe dunque alla Corte decidere se la sua giurisprudenza Marks & Spencer, cit., si estenda ai casi in cui, come nella specie, il ricorrente può avvalersi di due mezzi di ricorso, e la legge nazionale abbrevia, con effetti retroattivi e senza prevedere un regime di transizione, il termine di prescrizione di quello dei due ricorsi già scelto dal ricorrente.
41.
[OSCURATO:PERSONA] il governo del [OSCURATO:PERSONA], il ricorso [OSCURATO:PERSONA] costituisce, per le società del gruppo Aegis, un mezzo di ricorso pienamente effettivo al fine di recuperare delle tasse imposte o percepite in violazione del diritto dell’Unione, in quanto la modifica del termine di prescrizione introdotta dall’ articolo 320 della legge finanziaria del 2004 non aveva inciso in alcun modo sul termine di prescrizione applicabile a tale ricorso.
42.
Dal loro canto, le società del gruppo Aegis sono dell’avviso che tale posizione del governo del [OSCURATO:PERSONA] si fondi su un’interpretazione errata della sentenza Marks & Spencer, cit. Esse fanno notare che, in tale sentenza, la violazione del principio di effettività risiedeva non nella mancata messa a disposizione di un mezzo di ricorso effettivo inteso ad ottenere la restituzione dell’IVA versata illegittimamente, o nella mancata previsione di un termine ragionevole, bensì nel fatto che il termine di presentazione del ricorso fondato sul diritto nazionale in vista del rimborso dell’IVA percepita illegittimamente era stato abbreviato senza preavviso e retroattivamente, prendendo i contribuenti di sorpresa e impedendo loro di formare in tempo dei ricorsi relativi a taluni periodi anteriori.
43.
Da parte sua, la Commissione, sebbene aderisca alla posizione sostenuta dal fisco britannico, secondo la quale il ricorso [OSCURATO:PERSONA] costituisce un mezzo di ricorso effettivo, ritiene che ciò non significhi che l’altro mezzo di ricorso possa essere di fatto soppresso senza preavviso mediante la modifica dei termini di prescrizione (
25
). In tal senso, la Commissione osserva che il parallelismo con la causa Marks & Spencer, cit., è particolarmente significativo, e non vede alcuna ragione che giustifichi una conclusione diversa da quella adottata in tale causa, e segnatamente che l’articolo 320 della legge finanziaria del 2004 viola il principio di effettività.
44.
A mio avviso, alla luce della sentenza Marks & Spencer, cit., le società del gruppo Aegis, nonché la Commissione suggeriscono correttamente che l’articolo 320 della legge finanziaria del 2004 sia contrario al principio di effettività.
45.
È vero che il principio di effettività non esige dagli [OSCURATO:PERSONA] membri che essi apprestino più di un mezzo di ricorso per consentire ai singoli di salvaguardare i diritti ad essi conferiti dal diritto dell’Unione.
46.
Effettivamente, l’articolo 19 paragrafo 1, secondo comma TUE, si limita ad esigere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri apprestino «i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». Siffatto obbligo lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine discrezionale nell’esercizio della loro autonomia procedurale, e consente loro di definire le modalità procedurali di ricorso intese ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione (
26
).
47.
Tuttavia, qualora, in applicazione del principio dell’autonomia procedurale, uno Stato membro metta più mezzi di ricorso a disposizione dei singoli, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TUE impone che ciascuno di tali mezzi assicuri una tutela giurisdizionale effettiva, e un mezzo di ricorso può offrire una tutela «effettiva» solo se le condizioni alle quali esso può essere utilizzato e avere successo sono conosciute in anticipo.
48.
In effetti, non appena dei singoli scelgono uno dei mezzi di ricorso nazionali offerti dal diritto nazionale (nella specie: il ricorso [OSCURATO:PERSONA]) o utilizzano l’unico mezzo di ricorso nazionale disponibile, essi devono beneficiare della tutela dei principi generali del diritto dell’Unione.
49.
La modifica, con effetto retroattivo e senza previsione di un regime di transizione, da parte della legge finanziaria del 2004, del termine di prescrizione applicabile ad un mezzo di ricorso che aveva potuto essere scelto dai singoli, rende dunque impossibile l’esercizio dei diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione.
50.
La circostanza che essi avrebbero potuto scegliere un altro mezzo di ricorso, perfettamente conforme ai principi di equivalenza e di effettività, è al riguardo indifferente. D’altronde, se la posizione del governo del [OSCURATO:PERSONA] venisse approvata, uno Stato membro avrebbe sempre la possibilità di lasciar scegliere al ricorrente il ricorso che più gli conviene e quindi di modificare, senza preavviso e senza prevedere un regime transitorio, le condizioni alle quali il ricorso già scelto può avere successo. Tale risultato svuoterebbe di contenuto il principio di effettività, e non può dunque essere accettato.
51.
Come peraltro sottolineato da [OSCURATO:PERSONA], il fatto che le società del gruppo Aegis non avrebbero potuto lamentarsi nel caso in cui l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della legge del 1980 sulla prescrizione non fosse mai esistito non è decisivo per quanto riguarda il rispetto del principio di effettività (
27
). Ciò varrebbe anche nel caso in cui il ricorso [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai esistito.
52.
Preciso che al [OSCURATO:PERSONA] non viene rimproverato di aver abbreviato il termine di prescrizione del ricorso [OSCURATO:PERSONA], bensì, come sottolineato dalle società del gruppo Aegis, di averlo fatto con effetto retroattivo, incidendo sui ricorsi pendenti, e senza prevedere un regime transitorio, come prescritto dalla Corte nella sentenza Marks & Spencer, cit. [OSCURATO:PERSONA] una giurisprudenza di lunga data, «un legislatore nazionale, dopo una sentenza della Corte che stabilisca che una determinata normativa è incompatibile con il Trattato, non può adottare alcuna norma processuale che riduca specificamente le possibilità di agire per la ripetizione di tributi indebitamente versati in forza di detta normativa» (
28
).
53.
Peraltro, l’esistenza di uno o di due mezzi di ricorso nella causa Marks & Spencer, cit., è priva di conseguenza per la causa in oggetto, in quanto le garanzie del principio di effettività si applicano a tutti i mezzi di ricorso che il diritto nazionale mette a disposizione dei ricorrenti al fine di ottenere il rimborso delle imposte contrarie al diritto dell’Unione.
54.
Siffatta conclusione è ravvisabile in cause simili definite dalla Corte, la quale, a proposito di un sistema impositivo restrittivo della libera circolazione dei capitali, ha deciso che «l’esistenza di un’opzione che permetta eventualmente di rendere una situazione compatibile con il diritto dell’Unione non ha quindi l’effetto di rimediare, da sola, all’illegittimità di un sistema come quello previsto dalla normativa controversa, che comprende un meccanismo d’imposizione incompatibile con tale diritto» (
29
). Di conseguenza, l’esistenza, accanto ad un mezzo di ricorso contrario al principio di effettività, di un altro mezzo che non lo è, non è suscettibile di escludere l’incompatibilità con il diritto dell’Unione del primo mezzo di ricorso.
55.
Per tali ragioni, condivido la posizione della maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’articolo 320 della legge finanziaria del 2004 è contrario al principio di effettività.
56.
Anche se tale conclusione è sufficiente per ritenere che il diritto dell’Unione osti ad una disciplina quale quella di cui all’articolo 320 della legge finanziaria del 2004, procederò comunque ad esaminare tale questione alla luce dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. La mia prima conclusione ne uscirà rafforzata.
2. I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento
57.
Come indicato dalla Commissione, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento si sovrappongono in ampia misura.
58.
La Corte ha riconosciuto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione, fissare termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza (
30
).
59.
Nel medesimo contesto, la Corte ha altresì deciso che, in conformità della sua giurisprudenza costante, «il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell’ordinamento giuridico [dell’Unione] e deve essere rispettato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri allorché danno attuazione a normative [dell’Unione]» (
31
) e che «il principio della tutela del legittimo affidamento osta a che una modifica della normativa nazionale privi un soggetto passivo, con effetto retroattivo, di un diritto a deduzione da questo acquisito sulla scorta [del diritto dell’Unione]» (
32
).
60.
[OSCURATO:PERSONA], il cui parere è condiviso dal governo del [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 320 della legge finanziaria del 2004 sarebbe conforme al principio della tutela del legittimo affidamento (
33
). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le società del gruppo Aegis non potevano fare legittimo affidamento nel mantenimento del termine di prescrizione previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della legge del 1980 sulla prescrizione, a causa delle circostanze specifiche nelle quali il ricorso [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto dalla sentenza DMG.
61.
Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA] prende le mosse dal principio, secondo il quale, se i giudici inglesi possono creare nuove cause petendi, la fissazione dei termini di prescrizione costituisce una prerogativa del Parlamento. Egli ritiene che la brevità dell’intervallo fra la pronuncia della sentenza DMG il 18 luglio 2003 e l’annuncio dell’adozione dell’articolo 320 della legge finanziaria del 2004 l’8 settembre 2003, la certezza che l’amministrazione fiscale avrebbe censurato detta sentenza in appello e l’incertezza dell’esito di tale appello implicherebbero che le società del gruppo Aegis non potevano fare alcun legittimo affidamento sulla sopravvivenza del ricorso [OSCURATO:PERSONA].
62.
Adottando l’articolo 320 della legge finanziaria del 2004, il Parlamento, a suo avviso e ad avviso del governo del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dunque fatto un uso legittimo della propria prerogativa di fissare un termine di prescrizione per quello che era allora un nuovo mezzo di ricorso per ottenere il rimborso delle tasse pagate a causa di un errore di diritto, ricorso che era appena stato riconosciuto dalla sentenza DMG del 18 luglio 2003. Su tale fondamento, in udienza il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di distinguere ancora la causa in oggetto dalla causa Marks & Spencer, cit., la quale riguardava, a suo avviso, la soppressione di un mezzo di ricorso già esistente nel diritto inglese.
63.
Inoltre, parimenti appoggiato sul tale punto dal governo del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale le società del gruppo Aegis potevano scegliere fra i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’effetto dichiarativo delle sentenze, il quale implica che una sentenza dichiari lo stato del diritto esistente fino a quel momento, nonostante l’incertezza che i singoli avrebbero potuto avere prima della sua pronuncia.
64.
Da parte sua, la Commissione ritiene che non sia pertinente l’argomento secondo il quale, prima della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della House of Lords, nessuno poteva legittimamente aspettarsi la previsione di un mezzo di ricorso per le azioni di restituzione, intese al recupero di tasse versate nell’ambito di un errore di diritto. Per contro, si pone la questione di cosa i contribuenti potevano aspettarsi a seguito di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e immediatamente prima dell’annuncio ufficiale dell’introduzione dell’articolo 320 della legge finanziaria del 2004. [OSCURATO:PERSONA] la Commissione, fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & [OSCURATO:PERSONA]) e la House of Lords non avessero deciso diversamente, i contribuenti avevano il diritto di ritenere di poter avvalersi del mezzo di ricorso in questione.
65.
A mio avviso, la tesi di [OSCURATO:PERSONA] e del governo del [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un’interpretazione errata dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
66.
[OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza costante della Corte, non spetta a quest’ultima pronunciarsi sull’interpretazione e sull’applicabilità di disposizioni nazionali o stabilire i fatti rilevanti per la soluzione della controversia nel procedimento principale. Infatti, la Corte è tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione europea e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come definito dal provvedimento di rinvio (
34
).
67.
Non spetta dunque alla Corte determinare lo stato del diritto inglese e neanche decidere se occorra seguire la teoria dell’effetto dichiarativo delle sentenze, così come essa è accolta dalla maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. Il punto di partenza della mia analisi è che, in armonia con la maggioranza di questo organo giurisdizionale, le società del gruppo Aegis potevano scegliere, fino all’entrata in vigore dell’articolo 320 della legge finanziaria del 2004, fra i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per reclamare l’ACT pagata indebitamente.
68.
Al più tardi al momento della pronuncia della sentenza DMG il 18 luglio 2003, il diritto inglese riconosceva, per reclamare il rimborso di tasse versate indebitamente, la disponibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con il termine di prescrizione previsto al suo articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della legge del 1980 sulla prescrizione.
69.
In udienza, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha molto insistito sul fatto che, al momento della pronuncia della sentenza DMG, la conferma della sentenza in appello non era certa, e che di conseguenza, a tale data, le società del gruppo Aegis non potevano legittimamente fare affidamento sul buon esito finale del loro ricorso [OSCURATO:PERSONA].
70.
Per le società del gruppo Aegis, il punto era un altro. Esse sostengono, per contro, che, al momento del deposito del loro ricorso, l’8 settembre 2003, potevano legittimamente aspettarsi che esso venisse deciso dai giudici inglesi sul fondamento del diritto in vigore alla data del suo deposito.
71.
Sul punto, condivido l’opinione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale le società del gruppo Aegis avevano il diritto di aspettarsi, in conformità dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, di non venire privati di tale diritto da parte di una legge, la quale, vari mesi dopo la presentazione del ricorso in questione, modificasse il termine di prescrizione, e ciò senza preavviso e con effetto retroattivo (
35
).
72.
Nella richiesta di essere ascoltato nel presente procedimento, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto allusione alle somme in gioco nella presente causa. Esso ritiene che la domanda di rimborso delle società del gruppo Aegis è pari ad almeno due miliardi di sterline, e che le conseguenze finanziarie per il fisco nei confronti di altri ricorrenti ammonterebbero a vari miliardi di sterline. Si pone pertanto, per il medesimo, una questione di tutela dell’interesse generale di evitare un’interruzione delle finanze pubbliche.
73.
Salvo trattare in maniera difforme il rimborso di tasse pagate indebitamente a seconda che esse rappresentino o meno delle somme considerevoli, tale argomento non può essere preso in considerazione, dal momento che la Corte, dichiarando l’incompatibilità con il diritto dell’Unione delle tasse in questione nella specie, non ha limitato nel tempo gli effetti della propria giurisprudenza.
74.
[OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza costante, il diritto di ottenere il rimborso di tasse percepite da uno Stato membro in contrasto con le norme del diritto dell’Unione è la conseguenza e il complemento dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme di diritto dell’Unione che vietano tali tasse (
36
). Tale obbligo conosce un’unica eccezione, nel caso in cui l’onere fiscale sia stato interamente sopportato da un terzo e in cui il rimborso recherebbe al soggetto passivo un arricchimento senza giusta causa (
37
). Ciò non ricorre nel caso di specie.
75.
Inoltre, nelle recenti sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a., la Corte, rinviando alle sue sentenze Metallgesellschaft e a., nonché del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a restituire, corredate di interessi, le imposte percepite in violazione del diritto dell’Unione (
38
).
76.
La prima questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che, qualora, in virtù della legge di uno Stato membro, un contribuente possa scegliere fra due mezzi di ricorso per domandare la restituzione di tasse percepite in violazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE, e uno di essi benefici di un termine di prescrizione più lungo, i principi di effettività, di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una legge di tale Stato membro adottata successivamente alla proposizione di detto ricorso, la quale abbrevia tale termine di prescrizione più lungo senza preavviso e retroattivamente.
B –
Sulla seconda questione pregiudiziale
77.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il fatto che, nel momento in cui le società del gruppo Aegis hanno presentato il loro ricorso [OSCURATO:PERSONA], ossia l’8 settembre 2003, la possibilità di avvalersi di tale mezzo di ricorso fosse stata riconosciuta da poco (nella specie dalla sentenza DMG) e da parte di un giudice inferiore (nella specie, l’[OSCURATO:PERSONA] of Justice, England and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e fosse stata confermata in via definitiva solo in seguito dalla suprema autorità giudiziaria (nella specie, il 25 ottobre 2006 dalla House of Lords), incida in qualche modo sulla soluzione della prima questione pregiudiziale.
78.
Questa seconda questione è manifestamente legata alla posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il principio applicabile nella specie è quello della tutela del legittimo affidamento. In effetti, le osservazioni sulla prossimità della data di entrata in vigore dell’articolo 320 della legge finanziaria del 2004 e della data della pronuncia della sentenza DMG, nonché sull’incertezza concernente l’eventuale conferma di tale sentenza da parte della House of Lords, sono legate alla questione se, nel quadro giuridico nazionale quale si presentava l’8 settembre 2003, le società del gruppo Aegis potevano legittimamente aspettarsi che il loro ricorso [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato perturbato dal summenzionato articolo 320.
79.
Alla luce delle considerazioni che ho dedicato ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento (v. i paragrafi da 65 a 70 delle presenti conclusioni), ritengo che la seconda questione pregiudiziale debba essere risolta negativamente.
VI –
Conclusione
80.
Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere le questioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] nel seguente modo:
1.
Qualora, in virtù della legge di uno Stato membro, un contribuente possa scegliere fra due mezzi di ricorso al fine di richiedere la restituzione di tasse riscosse in violazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE, ed uno di tali ricorsi benefici di un termine di prescrizione più lungo, i principi di effettività, di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una legge di tale Stato membro, adottata successivamente alla proposizione di tale ricorso, la quale abbrevia siffatto termine di prescrizione più lungo, senza preavviso e retroattivamente.
2.
Il fatto che, al momento in cui le società del gruppo Aegis hanno presentato il loro ricorso avvalendosi del mezzo di ricorso che beneficiava del termine di prescrizione più lungo, questo era stato riconosciuto soltanto (i) recentemente (ii) da parte di un giudice minore, ed era stato confermato in via definitiva solo in seguito dalla suprema autorità giudiziaria, non incide in alcun modo sulla soluzione della prima questione.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) V. sentenza del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA] (
C-446/04, Racc. pag. I-11753
).
(
3
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & Customs [2008] EWHC 2893 (Ch), [2009] STC 254.
(
4
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and another [2010] EWCA Civ 103.
(
5
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA] (C‑35/11).
(
6
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and another [2012] UKSC 19 (in prosieguo: la sentenza «[OSCURATO:PERSONA] FII (3)».
(
7
) V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2002, Marks & Spencer (
C-62/00, Racc. pag. I-6325
, punti da 34 a 47).
(
8
) La situazione è mutata a decorrere dall’aprile 2010 con l’introduzione, da parte della legge finanziaria del 2009 ([OSCURATO:PERSONA] 2009) , di un nuovo mezzo di ricorso per ottenere il rimborso di imposte pagate indebitamente, corredato di un termine di prescrizione di quattro anni. Questo nuovo mezzo di ricorso ha sostituito i mezzi di ricorso «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» nel settore della restituzione delle imposte pagate indebitamente.
(
9
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] [1993] AC 70 (HL).
(
10
) V. punto 79 del parere di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] FII (n.
3
).
(
11
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] [1999] 2 AC 349 (HL).
(
12
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] plc v [OSCURATO:PERSONA] [2003] EWHC 1779 (Ch), [2003] 4 All ER 645 (in prosieguo; la «sentenza DMG»).
(
13
) V., in tal senso, punti da 28 a 33 del parere di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] FII (n. 3). V., parimenti, sentenza [OSCURATO:PERSONA] plc v [OSCURATO:PERSONA] [2006] UKHL 49, [2007] 1 AC 558, 564.
(
14
) Sentenza dell’8 marzo 2001 (
C-397/98 e C-410/98, Racc. pag. I-1727
).
(
15
) V., in tal senso, il comunicato stampa della Commissione del 26 gennaio 2012 (IP/12/64).
(
16
) In occasione dell’udienza, la Commissione ha precisato di non aver avviato alcun ricorso per inadempimento a seguito di tale sentenza del 23 maggio 2012, e che, secondo quanto ad essa noto, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva modificato l’articolo 107 della legge finanziaria del 2007.
(
17
) Solo il governo spagnolo ritiene che la presente causa sollevi una questione di applicabilità del principio di equivalenza e non del principio di effettività. Non lo credo. Si evince chiaramente dalla decisione di rinvio che le regole relative al ricorso [OSCURATO:PERSONA] nonché quelle applicabili al ricorso [OSCURATO:PERSONA] si applicano al rimborso di tutte le tasse pagate indebitamente, siano esse contrarie al diritto interno o al diritto dell’Unione. Non si pone pertanto alcuna questione di equivalenza.
(
18
) V. sentenza del 12 dicembre2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 220). Il corsivo è mio.
(
19
) Siffatto obbligo derivava già dalla giurisprudenza della Corte. V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C-50/00 P, Racc. pag. I-6677
, punti 39 e 41).
(
20
) Sentenza Marks & Spencer, cit. (punto 38).
(
21
) V. punti da 111 a 115 del parere di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] FII (n. 3).
(
22
) V. punto 142 del parere di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] FII (n. 3).
(
23
) Ibidem (punto 197). In udienza, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha insistito su tale distinzione, mentre le società del gruppo Aegis sostenevano, al contrario, che nella causa Marks & Spencer, cit., il ricorrente poteva parimenti scegliere fra due mezzi di ricorso; ossia l’uno dedicato al rimborso dell’IVA indebitamente prelevata dal fisco, l’altro dedicato al rimborso dell’IVA pagata dal contribuente per un errore di diritto.
(
24
) Ibidem (punto 199).
(
25
) In udienza, la Commissione ha precisato che il governo del [OSCURATO:PERSONA], anche se aveva senza dubbio il diritto di abbreviare il termine di prescrizione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] al fine di limitare la sua responsabilità di rimborsare l’ACT indebitamente percepita, era obbligato a concedere un periodo di tolleranza ai contribuenti affinché essi potessero presentare i loro ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] la Commissione, nelle circostanze che caratterizzano la presente causa, un periodo di due mesi sarebbe stato sufficiente per ottemperare a tale obbligo.
(
26
) V. paragrafo 22 delle mie conclusioni nella causa sfociata nella sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], (C‑565/11).
(
27
) V. punto 114 del parere di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] FII (n. 3).
(
28
) Sentenza del 29 giugno 1988, Deville (
240/87, Racc. pag. 3513
, punto 13). V., parimenti, in tale senso, sentenza Marks & Spencer, cit. (punto 36).
(
29
) Sentenze del 28 febbraio 2013, Beker (C‑168/11, punto 62). V. anche sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 462), e del 18 marzo 2010, Gielen (
C-440/08, Racc. pag. I-2323
, punto 53).
(
30
) V. sentenza del 17 novembre 1998, Aprile (
C-228/96, Racc. pag. I-7141
, punto 19 e la giurisprudenza cit.). V., parimenti, sentenza Marks & Spencer, cit. (punto 35).
(
31
) Sentenza Marks & Spencer, cit. (punto 44). V., parimenti, sentenze del 26 aprile 1988, Krücken (
316/86, Racc. pag. 2213
, punto 22); del 1
o
aprile1993, Lageder e a. (
da C-31/91 a C-44/91, Racc. pag. I-1761
, punto 33); del 3 dicembre 1998, Belgocodex (
C-381/97, Racc. pag. I-8153
, punto 26), nonché dell’8 giugno 2000, Schloßstrasse (
C-396/98, Racc. pag. I-4279
, punto 44).
(
32
) Sentenza Marks & Spencer, cit. (punto 45). V., parimenti, sentenza Schloßstrasse, cit. (punto 47).
(
33
) V. punti da 200 a 202 del parere di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] FII (n. 3).
(
34
) V. sentenze del 13 novembre 2003, Neri (
C-153/02, Racc. pag. I-13555
, punti 34 e 35), nonché del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri (
C-482/01 e C-493/01, Racc. pag. I-5257
, punto 42).
(
35
) V. punto 19 del parere di [OSCURATO:PERSONA] e punto 243 del parere di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] FII (n. 3).
(
36
) V. sentenze del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA] (
199/82, Racc. pag. 3595
, punto 12); Metallgesellschaft e a., cit. (punto 84), nonché del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 202).
(
37
) V. sentenze del 27 febbraio 1980, Just (
68/79, Racc. pag. 501
, punto 26); del 21 settembre 2000, Michaïlidis (
C-441/98 e C-442/98, Racc. pag. I-7145
, punto 33), nonché del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C-147/01, Racc. pag. I-11365
, punti 94 e 102).
(
38
) Sentenze 2013, [OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 21 e 22) e del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑591/10, punti 25 e 26).