CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 novembre 1990
Cassazione n. 11988/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/11/1990 avverso l'ordinanza del 01/10/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Osman DURRSI, per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso nei suoi confronti con sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 23 dicembre 2016, irrevocabile il 30 maggio 2017. Con un unico motivo, denuncia la nullità del provvedimento per l'omessa citazione del DURRSI in relazione all'udienza fissata davanti al giudice dell'esecuzione, dovendo considerarsi invalida la notifica effettuata presso l'ultimo domicilio eletto dall'interessato. 2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento censurato deve essere annullato, anche se per ragioni diverse da quelle addotte in ricorso, attinenti al mancato rispetto delle disposizioni previste per la notifica da effettuarsi ai residenti all'estero. 2. Il vizio che ha invalidato la notifica al ricorrente del decreto di fissazione di udienza, nel caso di specie, dipende, piuttosto, dall'essere stato eseguito l'incombente presso il difensore che dagli atti risultava domiciliatario nella fase della cognizione. Tale modalità, secondo il tradizionale insegnamento della Corte di cassazione, non può considerarsi legittima. È stato, invero, costantemente affermato che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena e nel procedimento di sorveglianza; da ciò discende che è inficiata da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la notifica all'interessato effettuata - come nel caso in esame - mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189 - 01; Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443 - 01; Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154 - 01; Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, Rv. 238769 - 01). 3. L'ordinanza impugnata, cui si trasmette per derivazione la nullità della notifica in parola, deve essere, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, che provvederà a rinnovare l'atto nullo in funzione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere este