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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46417/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i ricorrenti, nei quattro motivi di ricorso, deducono la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione, rispettivamente, con riguardo: al fatto che nei confronti di entrambi era stato ritenuto provato il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n.74/2000 benché non vi fosse prova dell'avvenuta istituzione della contabilità; alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 nei confronti dell'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA] per la sola circostanza di essersi avvalso di amministratori formali; all'applicazione nei confronti di quest'ultimo della recidiva reiterata sul mero presupposto della sussistenza di precedenti condanne; al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. a fronte di un marginale superamento della soglia di punibilità; Ritenuto che tutti i profili di doglianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria analisi critica della sentenza impugnata e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e con sufficiente e non illogica motivazione, aderente a consolidati principi di diritto, essendo peraltro il primo motivo di ricorso anc:he relativo a mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto e, unitamente al secondo motivo, volto a sollecitare una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, in particolare, che la sentenza: attesta con precisi riferimenti probatori, ignorati dai ricorrenti, l'avvenuta istituzione delle scritture contabili non esibite nel corso della verifica fiscale; reputa non illogicamente sussistente il dolo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di dichiarazione infedele, considerando la complessiva condotta dal medesimo tenuta all'evidente fine di evadere le imposte e sottrarsi a responsabilità investendo formalmente altri dell'amministrazione della società; argomenta in modo adeguato come i precedenti penali di Saran, letti insieme alle condotte illecite successivamente commesse (anche in relazione ad altri gravi fatti separatamente giudicati), evidenzino un'accresciuta capacità a delinquere tale da giustificare l'applicazione della contestata recidiva; motiva non illogicamente sulla non particolare tenuità del fatti, anche alla luce del non modesto superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 4 d.lgs. 74/2000, senza che questa Corte possa altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i ricorrenti, nei quattro motivi di ricorso, deducono la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione, rispettivamente, con riguardo: al fatto che nei confronti di entrambi era stato ritenuto provato il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n.74/2000 benché non vi fosse prova dell'avvenuta istituzione della contabilità; alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 nei confronti dell'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA] per la sola circostanza di essersi avvalso di amministratori formali; all'applicazione nei confronti di quest'ultimo della recidiva reiterata sul mero presupposto della sussistenza di precedenti condanne; al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. a fronte di un marginale superamento della soglia di punibilità; Ritenuto che tutti i profili di doglianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria analisi critica della sentenza impugnata e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e con sufficiente e non illogica motivazione, aderente a consolidati principi di diritto, essendo peraltro il primo motivo di ricorso anc:he relativo a mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto e, unitamente al secondo motivo, volto a sollecitare una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, in particolare, che la sentenza: attesta con precisi riferimenti probatori, ignorati dai ricorrenti, l'avvenuta istituzione delle scritture contabili non esibite nel corso della verifica fiscale; reputa non illogicamente sussistente il dolo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di dichiarazione infedele, considerando la complessiva condotta dal medesimo tenuta all'evidente fine di evadere le imposte e sottrarsi a responsabilità investendo formalmente altri dell'amministrazione della società; argomenta in modo adeguato come i precedenti penali di Saran, letti insieme alle condotte illecite successivamente commesse (anche in relazione ad altri gravi fatti separatamente giudicati), evidenzino un'accresciuta capacità a delinquere tale da giustificare l'applicazione della contestata recidiva; motiva non illogicamente sulla non particolare tenuità del fatti, anche alla luce del non modesto superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 4 d.lgs. 74/2000, senza che questa Corte possa altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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