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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03719/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29067/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in via Boezio, n. 16. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO n. 615/5/2014, depositata in data3 giugno 201 4 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES – altro, IRAP 2004, Rilevato che:

1. A seguito di PVC del 22 dicembre 2009, la contribuente riceveva notifica degli avvisi di accertamento nn.

TAA030100006 e TAA03010007, per gli anni d’imposta 2003 e 2004.

L’ufficio contestava la deducibilità delle royalties, per gli importi di € 1.079.583,85 e € 1.066.021,49, corrisposte dalla contribuente quale licenziataria alla concedente [OSCURATO:PERSONA] L.t.d.; tali importi corrisposti, difatti, erano ritenuti non inerentie dunque non deducibilidall’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Su tale presupposto, si liquidavano le maggiori IRES e IRAP dovute dalla detta contribuente, oltre interessi e sanzioni.

2. Avverso detti avvisi di accertamento, la contribuente proponeva distinti ricor si dinanzi alla C.t.p. d ell’Aquila ; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato.

Nelle more del giudizio, la C.t.p. accog lieva l’istanza di sospensione cautelare proposta dalla contribuente avverso la cartella di pagamento con cui l’ufficio aveva iscritto a ruolo gli importi dovuti –a titolo provvisorio – per gli anni d’imposta 2003 e 2004.

3. La C.t.p., riuniti i ricorsi, con sentenza n. 212 / 3 /201 1 , accoglieva le doglianze del la contribuente e annullava gli att i impugnati, compensando le spese.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche la contribuentechiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.

5. La C.t.r., con sentenza n. 615 / 5 /201 4 , depositata in data 3 giugno 201 4 , accogliev a il gravame del l’ufficio , ritenendo indeducibile lo 0.58% delle royalties e riformava l’operato del giudice di prime curecompensando le spese.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

L’ufficio si è costituito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per errata interpretazione del contratto vigente tra le parti» la ricorrente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che il contratto intervenuto tra le parti sarebbe un contratto unico non qualificabile come contratto misto e divisibile e, di conseguenza, le royalties pagate, nel rispetto degli accordi delle parti contraenti, sarebbero uniche ed inscindibili non essendo la stratificazione prevista contrattualmente né considerata utile ai fini produttivi.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in rapporto all’art. 109 TUIR» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto che il requisito dell’inerenza di cui all’art. 109 del TUIR andava inteso in senso estensivo, dovendosi ritenere soddisfatto ogniqualvolta ci si trovi in presenza di componenti negativi di reddito da cui possano derivare ricavi o proventi anche a proiezione futura.

2. Preliminarmente va rilevato che la contribuente ha depositato memoria con la quale ha fatto presente che , nelle more tra la presentazione di questo ricorso per cassazione e la camera di consiglio odierna sono intervenute alcune pronunce della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, attinenti al periodo di imposta 2007, 2008 e 2009 ed aventi ad ogg etto la medesima fattispecie; in questi casi, i giudici di secondo grado, rigettando i tre appelli presentati dall’Ufficio, hanno confermato le sentenze di primo grado riconoscendo la fondatezza delle questioni di diritto esposte dalla contribuente, in particolare riconoscendo la natura unica e non mista del contratto oggetto della controversia tributaria e, quindi, ritenendo non possibile suddividere l’unico corrispettivo (ovverosia la royalties) in due parti (di cui una ritenuta non inerente e quindi non deducibile).

Le suddette sentenze sono state oggetto di separate impugnative da parte dell’Agenzia delle Entrate e la Sezione Tributaria della Corte, riuniti i ricorsi , ha pronunciato l’ordinanza n. 19001 del 6 luglio 2021 che ha cassato i provvedimenti impugnati e disposto il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo in diversa composizione, per nuovo esame del merito della controversia alla luce dei principi di diritto ivi statuiti.

Senonché, il giudizio di riassunzione si è definito con la sentenza n. 475 del 19 luglio 2022, oggetto attualmente di altro gravame pendente presso codesta Suprema Corte (identificato con N.G.R. 23894/2022).

3. Appare quindi opportuna una trattazione unitaria dei ricorsi della contribuente trattandosi del medesimo fatto afferente diversi anni di imposta con il rinvio a nuovo ruolo della causa.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29067/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in via Boezio, n. 16. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 615/5/2014, depositata in data3 giugno 201 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES – altro, IRAP 2004, Rilevato che: 1. A seguito di PVC del 22 dicembre 2009, la contribuente riceveva notifica degli avvisi di accertamento nn. TAA030100006 e TAA03010007, per gli anni d’imposta 2003 e 2004. L’ufficio contestava la deducibilità delle royalties, per gli importi di € 1.079.583,85 e € 1.066.021,49, corrisposte dalla contribuente quale licenziataria alla concedente [OSCURATO:PERSONA] L.t.d.; tali importi corrisposti, difatti, erano ritenuti non inerentie dunque non deducibilidall’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Su tale presupposto, si liquidavano le maggiori IRES e IRAP dovute dalla detta contribuente, oltre interessi e sanzioni. 2. Avverso detti avvisi di accertamento, la contribuente proponeva distinti ricor si dinanzi alla C.t.p. d ell’Aquila ; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato. Nelle more del giudizio, la C.t.p. accog lieva l’istanza di sospensione cautelare proposta dalla contribuente avverso la cartella di pagamento con cui l’ufficio aveva iscritto a ruolo gli importi dovuti –a titolo provvisorio – per gli anni d’imposta 2003 e 2004. 3. La C.t.p., riuniti i ricorsi, con sentenza n. 212 / 3 /201 1 , accoglieva le doglianze del la contribuente e annullava gli att i impugnati, compensando le spese. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche la contribuentechiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata. 5. La C.t.r., con sentenza n. 615 / 5 /201 4 , depositata in data 3 giugno 201 4 , accogliev a il gravame del l’ufficio , ritenendo indeducibile lo 0.58% delle royalties e riformava l’operato del giudice di prime curecompensando le spese. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. L’ufficio si è costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per errata interpretazione del contratto vigente tra le parti» la ricorrente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che il contratto intervenuto tra le parti sarebbe un contratto unico non qualificabile come contratto misto e divisibile e, di conseguenza, le royalties pagate, nel rispetto degli accordi delle parti contraenti, sarebbero uniche ed inscindibili non essendo la stratificazione prevista contrattualmente né considerata utile ai fini produttivi. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in rapporto all’art. 109 TUIR» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto che il requisito dell’inerenza di cui all’art. 109 del TUIR andava inteso in senso estensivo, dovendosi ritenere soddisfatto ogniqualvolta ci si trovi in presenza di componenti negativi di reddito da cui possano derivare ricavi o proventi anche a proiezione futura. 2. Preliminarmente va rilevato che la contribuente ha depositato memoria con la quale ha fatto presente che , nelle more tra la presentazione di questo ricorso per cassazione e la camera di consiglio odierna sono intervenute alcune pronunce della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, attinenti al periodo di imposta 2007, 2008 e 2009 ed aventi ad ogg etto la medesima fattispecie; in questi casi, i giudici di secondo grado, rigettando i tre appelli presentati dall’Ufficio, hanno confermato le sentenze di primo grado riconoscendo la fondatezza delle questioni di diritto esposte dalla contribuente, in particolare riconoscendo la natura unica e non mista del contratto oggetto della controversia tributaria e, quindi, ritenendo non possibile suddividere l’unico corrispettivo (ovverosia la royalties) in due parti (di cui una ritenuta non inerente e quindi non deducibile). Le suddette sentenze sono state oggetto di separate impugnative da parte dell’Agenzia delle Entrate e la Sezione Tributaria della Corte, riuniti i ricorsi , ha pronunciato l’ordinanza n. 19001 del 6 luglio 2021 che ha cassato i provvedimenti impugnati e disposto il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo in diversa composizione, per nuovo esame del merito della controversia alla luce dei principi di diritto ivi statuiti. Senonché, il giudizio di riassunzione si è definito con la sentenza n. 475 del 19 luglio 2022, oggetto attualmente di altro gravame pendente presso codesta Suprema Corte (identificato con N.G.R. 23894/2022). 3. Appare quindi opportuna una trattazione unitaria dei ricorsi della contribuente trattandosi del medesimo fatto afferente diversi anni di imposta con il rinvio a nuovo ruolo della causa. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazi
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